(Trattato sul trasferimento-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                         DOMANDE E RISPOSTE 
 
  1. Una persona condannata puo' chiedere il trasferimento a ciascuna
Parte conformemente alle disposizioni del presente Trattato. La Parte
che  riceve  la  richiesta  deve  notificarla  all'altra  Parte   per
iscritto. 
  2. La richiesta di trasferimento puo' provenire da ciascuna  Parte.
La Parte richiesta deve informare opportunamente l'altra Parte se  e'
d'accordo o meno sulla richiesta di trasferimento. 
  3.  Le  domande  e  le  risposte  ai  trasferimenti  devono  essere
formulate per iscritto e devono essere  trasmesse  tramite  i  canali
previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 3 del presente Trattato.