(Trattato sul trasferimento-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                         DOCUMENTI RICHIESTI 
 
  1. Se si richiede un trasferimento, la Parte che  Trasferisce  deve
fornire i seguenti documenti o dichiarazioni alla Parte che Riceve: 
    a.  una  copia  autentica  della  sentenza,   ivi   comprese   le
disposizioni di legge pertinenti sulle quali e' basata la sentenza; 
    b. una dichiarazione che indichi il tipo di pena, la durata della
pena, la data di inizio ai fini del computo della  pena,  il  periodo
gia' scontato, il periodo che resta da scontare e i benefici di  pena
ottenuti; 
    c. informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome,
data e luogo di nascita) e, ove possibile, una  copia  di  un  valido
documento di identificazione  di  tale  persona  e  le  sue  impronte
digitali; 
    d. informazioni sul  luogo  di  residenza  o  sull'indirizzo  nel
territorio della  Parte  che  Riceve  della  persona  condannata,  se
conosciute; 
    e. una relazione che descriva la condotta della  persona  durante
l'esecuzione della pena; 
    f. una  dichiarazione  scritta  recante  il  consenso  ad  essere
trasferita cosi' come dispone il paragrafo 1 (b) dell'Articolo 4  del
presente Trattato; e 
    g. una relazione medica e sociale sulla persona condannata e ogni
informazione sul trattamento penitenziario eseguito nella  Parte  che
Trasferisce ed ogni raccomandazione  per  la  prosecuzione  di  detto
trattamento nella Parte che Riceve; 
    h. la  dichiarazione  con  la  quale  la  Parte  che  Trasferisce
manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata. 
  2. La Parte che Riceve deve consegnare alla Parte che Trasferisce i
seguenti documenti e dichiarazioni: 
    a.  documenti  o  dichiarazioni  che  attestino  che  la  persona
condannata ha la cittadinanza della Parte che Riceve; 
    b. le disposizioni di legge pertinenti della Parte che Riceve che
stabiliscano che la condotta  per  la  quale  e'  stata  inflitta  la
condanna costituisce reato anche secondo il proprio ordinamento; 
    c. le informazioni sulle procedure  previste  dalla  legislazione
della Parte che Riceve volte a garantire l'esecuzione della  condanna
inflitta dalla Parte che Trasferisce; 
    d. la  dichiarazione  mediante  la  quale  la  Parte  che  Riceve
manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e  il
suo impegno ad eseguire la restante parte della condanna.