ARTICOLO 7 INFORMAZIONI ALLA PERSONA CONDANNATA 1. Le Parti adottano le misure ritenute necessarie al fine di informare, nel piu' breve tempo possibile, le persone condannate all'interno del proprio territorio dell'esistenza del presente Trattato e delle condizioni di applicabilita' del medesimo. 2. Ciascuna Parte deve informare per iscritto la persona condannata all'interno del proprio territorio delle misure adottate o decisioni pertinenti sulle richieste della Parte che Trasferisce o della Parte che Riceve, ai sensi degli Articoli 5 e 6 del presente Trattato.