(Trattato sul trasferimento-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                INFORMAZIONI ALLA PERSONA CONDANNATA 
 
  1. Le Parti adottano le  misure  ritenute  necessarie  al  fine  di
informare, nel piu' breve  tempo  possibile,  le  persone  condannate
all'interno  del  proprio  territorio  dell'esistenza  del   presente
Trattato e delle condizioni di applicabilita' del medesimo. 
  2. Ciascuna Parte deve informare per iscritto la persona condannata
all'interno del proprio territorio delle misure adottate o  decisioni
pertinenti sulle richieste della Parte che Trasferisce o della  Parte
che Riceve, ai sensi degli Articoli 5 e 6 del presente Trattato.