(Trattato sul trasferimento-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
        CONSENSO DELLA PERSONA CONDANNATA E RELATIVA VERIFICA 
 
  1. La  Parte  che  Trasferisce  deve  assicurarsi  che  la  persona
condannata, o il suo legale rappresentante, manifesti volontariamente
il proprio consenso al trasferimento, mediante una dichiarazione resa
a tal fine,  con  piena  consapevolezza  delle  relative  conseguenze
giuridiche. 
  2.  Laddove  la  Parte  che  Riceve  lo  richieda,  la  Parte   che
Trasferisce deve consentire alla  Parte  che  Riceve  di  verificare,
mediante un funzionario designato, che la  persona  condannata  abbia
manifestato il proprio consenso  secondo  le  condizioni  esposte  al
paragrafo precedente.