ARTICOLO 9 CONSEGNA DELLA PERSONA TRASFERITA 1. Quando si perviene a un accordo sul trasferimento, le Parti si accordano sulla data, l'ora, il luogo e la procedura da seguire per il trasferimento, che viene concordato attraverso i canali stabiliti al paragrafo 1 dell'Articolo 3 del presente Trattato. 2. La Parte che Riceve e' responsabile della custodia della persona condannata, durante il suo trasferimento dalla Parte che Trasferisce, e successivamente allo stesso.