(Trattato sul trasferimento-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                  CONSEGNA DELLA PERSONA TRASFERITA 
 
  1. Quando si perviene a un accordo sul trasferimento, le  Parti  si
accordano sulla data, l'ora, il luogo e la procedura da  seguire  per
il trasferimento, che viene concordato attraverso i canali  stabiliti
al paragrafo 1 dell'Articolo 3 del presente Trattato. 
  2. La Parte che Riceve e' responsabile della custodia della persona
condannata, durante il suo trasferimento dalla Parte che Trasferisce,
e successivamente allo stesso.