PROTOCOLLO AGGIUNTIVO IN MATERIA DI ARBITRATO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni in materia di arbitrato che formano parte integrante dell'Accordo. Articolo 1 ARBITRATO OBBLIGATORIO E VINCOLANTE 1. Qualora: a) ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 26 dell'Accordo, una persona abbia sottoposto un caso all'autorita' competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo; e b) le autorita' competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere tale caso ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 26 dell'Accordo entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9 del presente Articolo, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorita' competenti degli Stati contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso ed abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso), le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per iscritto, ad arbitrato secondo le modalita' indicate negli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, in conformita' alle regole o procedure concordate dalle autorita' competenti degli Stati contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10 del presente Articolo, 2. Se un'autorita' competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragrafo 1 poiche' un caso riguardante una o piu' delle stesse questioni e' pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un'autorita' competente hanno concordato di sospendere la procedura amichevole, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata. 3. Se entrambe le autorita' competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante, richiesta da una delle due autorita' competenti successivamente all'inizio del periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1, il periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 e' esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l'informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l'informazione e' stata fornita, 4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato e' attuata mediante l'accordo amichevole riguardante il caso di cui al paragrafo 1. La decisione arbitrale e' definitiva. b) La decisione arbitrale e' vincolante per entrambi gli Stati contraenti, salvo nei seguenti casi: i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non puo' essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorita' competenti. L'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell'accordo amichevole e' inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole; ii) se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale e' invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 e' considerata come non presentata e il processo arbitrale e' considerato come non avvenuto (salvo ai fini dell'Articolo 3 (Riservatezza delle procedure di arbitrato) e 7 (Costi delle procedure di arbitrato)) del presente Protocollo. In tal caso, puo' essere presentata una nuova richiesta d'arbitrato, a meno che le autorita' competenti convengano che tale nuova richiesta non e' consentita; iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un contenzioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo. 5. L'autorita' competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevole di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1, entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta: a) invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottoposto il caso; e b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una copia della richiesta, all'autorita' competente dell'altro Stato contraente, 6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura amichevole (o di una copia di essa inviata dall'autorita' competente dell'altro Stato contraente) l'autorita' competente: a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso ed all'altra autorita' competente l'avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso; o b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona, 7. Se, ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, una o entrambe le autorita' competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso, l'autorita' competente che ha richiesto le informazioni supplementari, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fomite da tale persona, notifica a tale persona e all'altra autorita' competente: a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; oppure b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste. 8. Se nessuna autorita' competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 e' la prima tra: a) la data in cui entrambe le autorita' competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 6, e b) la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all'autorita' competente dell'altro Stato contraente ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 5. 9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 e' la prima tra: a) l'ultima data in cui le autorita' competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all'altra autorita' competente ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 7; e b) la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorita' competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorita' competenti fomite dalla persona che ha sottoposto il caso. Se, tuttavia, una o entrambe le autorita' competenti inviano la notifica di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 7, tale notifica e' considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6. 10. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono mediante accordo amichevole (ai sensi dell'Articolo 26 dell'Accordo) le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, comprese le informazioni minime necessarie affinche' ciascuna autorita' competente proceda ad un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e puo' essere successivamente modificato. 11. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo; a) qualsiasi questione non risolta concernente un caso di procedura amichevole, che altrimenti rientrerebbe nel campo di applicazione della procedura arbitrale prevista dal presente Protocollo, non e' sottoposta ad arbitrato se una decisione su tale questione e' stata gia' resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati contraenti; b) se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorita' competenti degli Stati contraenti, una decisione concernente la questione e' resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti, il processo arbitrale termina, 12. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo, i seguenti casi sono esclusi dal canopo di applicazione delle disposizioni sull'arbitrato del presente Protocollo: a) casi riguardanti qualsiasi elemento di reddito o capitale cui si applica un'esenzione fiscale o un'aliquota zero; b) casi riguardanti l'applicazione della legislazione nazionale o di disposizioni di accordi internazionali, in presenza di evasione, frode o abuso fiscali; c) casi relativi a persone con doppia residenza; d) casi che comportano sanzioni relative a frode fiscale, dolo e colpa grave.