(Protocollo aggiuntivo-art. 1)
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO IN MATERIA  DI  ARBITRATO  ALL'ACCORDO  TRA  IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  ED  IL  GOVERNO  DI  GIAMAICA  PER
ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL  REDDITO  E
           PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI 
  All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo  della  Repubblica
Italiana  ed  il  Governo  di  Giamaica  per  eliminare   le   doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti  hanno  concordato  le
seguenti disposizioni in  materia  di  arbitrato  che  formano  parte
integrante dell'Accordo. 
 
                             Articolo 1 
                 ARBITRATO OBBLIGATORIO E VINCOLANTE 
 
  1. Qualora: 
    a) ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo  26  dell'Accordo,  una
persona abbia sottoposto un  caso  all'autorita'  competente  di  uno
Stato contraente in quanto le misure adottate da uno  o  da  entrambi
gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione
non conforme alle disposizioni del presente Accordo; e 
    b) le autorita' competenti non siano in grado di  raggiungere  un
accordo  per  risolvere  tale  caso  ai   sensi   del   paragrafo   2
dell'Articolo  26  dell'Accordo  entro  un  periodo  di  due  anni  a
decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9 del presente
Articolo, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale
periodo, le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  abbiano
concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso ed
abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso), 
  le questioni non risolte relative al caso sono  sottoposte,  se  la
persona ne  fa  richiesta  per  iscritto,  ad  arbitrato  secondo  le
modalita' indicate negli Articoli da 1 a 8 del  presente  Protocollo,
in conformita' alle regole o  procedure  concordate  dalle  autorita'
competenti degli Stati contraenti ai  sensi  delle  disposizioni  del
paragrafo 10 del presente Articolo, 
  2. Se un'autorita' competente ha sospeso la procedura amichevole di
cui al paragrafo 1 poiche' un  caso  riguardante  una  o  piu'  delle
stesse questioni e' pendente in  sede  giudiziaria  o  davanti  a  un
tribunale amministrativo, il periodo di cui al sottoparagrafo b)  del
paragrafo 1 si interrompe  fino  al  momento  in  cui  una  decisione
definitiva sia  stata  resa  in  sede  giudiziaria  o  davanti  a  un
tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui  il  caso  sia
stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che  ha  sottoposto
un caso e un'autorita' competente hanno concordato di  sospendere  la
procedura amichevole, il periodo di  cui  al  sottoparagrafo  b)  del
paragrafo 1 si interrompe fino a  quando  la  sospensione  sia  stata
revocata. 
  3. Se entrambe le autorita' competenti convengono che  una  persona
direttamente interessata dal caso non abbia fornito  in  tempo  utile
ogni informazione aggiuntiva rilevante, richiesta da  una  delle  due
autorita' competenti successivamente all'inizio del periodo di  tempo
di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1, il periodo di  tempo  di
cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 e' esteso per  un  lasso  di
tempo pari al periodo che ha inizio alla data in  cui  l'informazione
era stata richiesta e che termina alla data in cui l'informazione  e'
stata fornita, 
  4. a) La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad
arbitrato e' attuata mediante  l'accordo  amichevole  riguardante  il
caso di cui al paragrafo 1. La decisione arbitrale e' definitiva. 
     b) La decisione arbitrale e' vincolante per entrambi  gli  Stati
contraenti, salvo nei seguenti casi: 
       i) se  una  persona  direttamente  interessata  dal  caso  non
accetta  l'accordo  amichevole  che  da'  attuazione  alla  decisione
arbitrale. In tal caso, il caso non puo' essere oggetto di  ulteriore
esame da parte delle autorita' competenti. L'accordo  amichevole  che
da' attuazione  alla  decisione  arbitrale  concernente  il  caso  si
considera non accettato da una persona direttamente  interessata  dal
caso, se ciascuna  persona  direttamente  interessata  dal  caso  non
ritira, entro 60 giorni dalla data in cui  la  notifica  dell'accordo
amichevole e'  inviata  alla  persona,  tutte  le  questioni  risolte
nell'accordo amichevole che da' attuazione alla  decisione  arbitrale
dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o
altrimenti   termina    qualsiasi    procedimento    giudiziario    o
amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente  con
detto accordo amichevole; 
       ii) se una decisione definitiva di un tribunale di  uno  degli
Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale e' invalida.  In
tal caso, la richiesta di arbitrato  ai  sensi  del  paragrafo  1  e'
considerata  come  non  presentata  e  il   processo   arbitrale   e'
considerato  come  non  avvenuto  (salvo  ai  fini  dell'Articolo   3
(Riservatezza  delle  procedure  di  arbitrato)  e  7  (Costi   delle
procedure di arbitrato)) del presente Protocollo. In tal  caso,  puo'
essere presentata una nuova richiesta  d'arbitrato,  a  meno  che  le
autorita' competenti convengano  che  tale  nuova  richiesta  non  e'
consentita; 
       iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove
un contenzioso, in merito  alle  questioni  che  sono  state  risolte
dall'accordo amichevole che da' attuazione alla decisione  arbitrale,
in qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo. 
  5. L'autorita' competente che ha ricevuto la richiesta iniziale  di
procedura amichevole di cui al sottoparagrafo  a)  del  paragrafo  1,
entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta: 
    a) invia  una  notifica  della  ricezione  della  richiesta  alla
persona che ha sottoposto il caso; e 
    b) invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una  copia
della   richiesta,   all'autorita'   competente   dell'altro    Stato
contraente, 
  6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla  ricezione  della
richiesta di una procedura amichevole (o di una copia di essa inviata
dall'autorita' competente dell'altro  Stato  contraente)  l'autorita'
competente: 
    a) notifica alla persona che ha sottoposto il caso  ed  all'altra
autorita'  competente   l'avvenuta   ricezione   delle   informazioni
necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso; o 
    b) richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona, 
  7. Se, ai sensi del  sottoparagrafo  b)  del  paragrafo  6,  una  o
entrambe le autorita' competenti hanno richiesto alla persona che  ha
sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a  procedere
ad un esame nel  merito  del  caso,  l'autorita'  competente  che  ha
richiesto le informazioni supplementari, entro tre mesi di calendario
dalla ricezione  delle  informazioni  supplementari  fomite  da  tale
persona, notifica a tale persona e all'altra autorita' competente: 
    a) che essa ha ricevuto le informazioni richieste; oppure 
    b) che mancano ancora alcune delle informazioni richieste. 
  8.  Se  nessuna  autorita'  competente  ha  richiesto  informazioni
supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data
di inizio di cui al paragrafo 1 e' la prima tra: 
    a)  la  data  in  cui  entrambe  le  autorita'  competenti  hanno
effettuato la notifica alla persona che  ha  sottoposto  il  caso  ai
sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 6, e 
    b) la data che segue  di  tre  mesi  di  calendario  la  data  di
notifica all'autorita'  competente  dell'altro  Stato  contraente  ai
sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 5. 
  9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi  del
sottoparagrafo b) del paragrafo 6,  la  data  di  inizio  di  cui  al
paragrafo 1 e' la prima tra: 
    a) l'ultima  data  in  cui  le  autorita'  competenti  che  hanno
richiesto informazioni supplementari  hanno  effettuato  la  notifica
alla  persona  che  ha  sottoposto  il  caso  e  all'altra  autorita'
competente ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 7; e 
    b) la data che segue di tre mesi di calendario la  ricezione,  da
parte di entrambe le autorita' competenti, di tutte  le  informazioni
richieste da una delle autorita' competenti fomite dalla persona  che
ha sottoposto il caso. 
  Se, tuttavia, una o entrambe le  autorita'  competenti  inviano  la
notifica di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 7,  tale  notifica
e' considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi
del sottoparagrafo b) del paragrafo 6. 
  10. Le autorita' competenti  degli  Stati  contraenti  stabiliscono
mediante accordo amichevole (ai sensi dell'Articolo 26  dell'Accordo)
le  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni  contenute   nel
presente  Protocollo,  comprese  le  informazioni  minime  necessarie
affinche' ciascuna autorita'  competente  proceda  ad  un  esame  nel
merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima  della  data
in cui le questioni non risolte in un caso possono essere  sottoposte
per la  prima  volta  ad  arbitrato  e  puo'  essere  successivamente
modificato. 
  11. Nonostante le altre disposizioni del presente Articolo; 
    a)  qualsiasi  questione  non  risolta  concernente  un  caso  di
procedura  amichevole,  che  altrimenti  rientrerebbe  nel  campo  di
applicazione  della  procedura  arbitrale   prevista   dal   presente
Protocollo, non e' sottoposta ad arbitrato se una decisione  su  tale
questione e' stata gia' resa in sede giudiziaria o  da  un  tribunale
amministrativo di uno dei due Stati contraenti; 
    b) se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di  una
richiesta di arbitrato  e  prima  che  il  collegio  arbitrale  abbia
comunicato la propria decisione alle autorita' competenti degli Stati
contraenti, una decisione concernente la questione e'  resa  in  sede
giudiziaria o da un  tribunale  amministrativo  di  uno  degli  Stati
contraenti, il processo arbitrale termina, 
  12. Nonostante le  altre  disposizioni  del  presente  Articolo,  i
seguenti  casi  sono  esclusi  dal  canopo  di   applicazione   delle
disposizioni sull'arbitrato del presente Protocollo: 
    a) casi riguardanti qualsiasi elemento di reddito o capitale  cui
si applica un'esenzione fiscale o un'aliquota zero; 
    b) casi riguardanti l'applicazione della legislazione nazionale o
di disposizioni di accordi internazionali, in presenza  di  evasione,
frode o abuso fiscali; 
    c) casi relativi a persone con doppia residenza; 
    d) casi che comportano sanzioni relative a frode fiscale, dolo  e
colpa grave.