Articolo 2 NOMINA DEGLI ARBITRI 1. Salvo che le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 2 a 4 si applicano ai fini degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo. 2. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale: a) Il collegio arbitrale e' composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalita' internazionale. b) Ciascuna autorita' competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta d'arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Protocollo. I due membri del collegio cosi' designati nominano, entro 60 giorni dall'ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalita' ne' essere residente di uno dei due Stati contraenti. c) Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorita' competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonche' dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialita' e indipendenza durante tutto il processo e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialita' e indipendenza degli arbitri rispetto al processo, d) Ciascuna autorita' competente fornisce una lista di cinque persone indipendenti da nominare come membri del collegio arbitrale. 3. Nel caso in cui l'autorita' competente di uno Stato contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalita' ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorita' competenti degli Stati contraenti, l'autorita' competente dell'altro Stato contraente nomina un membro del collegio arbitrale scegliendo una persona dalla lista fornita dal primo Stato contraente ai sensi del paragrafo 2(d) del presente Articolo. 4. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalita' ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorita' competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario piu' alto in grado del Centro per le Politiche e Amministrazione Fiscali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che non abbia la nazionalita' di' alcuno dei due Stati Contraenti.