(Protocollo aggiuntivo-art. 2)
                             Articolo 2 
                        NOMINA DEGLI ARBITRI 
 
  1.  Salvo  che  le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti
stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 2  a  4
si applicano ai fini degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo. 
  2. Le seguenti regole disciplinano  la  nomina  dei  membri  di  un
collegio arbitrale: 
    a) Il collegio arbitrale  e'  composto  da  tre  membri,  persone
fisiche,  con  competenze  o  esperienza  in  materia  di  fiscalita'
internazionale. 
    b) Ciascuna autorita' competente designa un membro  del  collegio
entro 60 giorni dalla data della richiesta d'arbitrato ai  sensi  del
paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Protocollo. I due membri del
collegio  cosi'  designati  nominano,  entro  60  giorni  dall'ultima
designazione, un terzo membro che assume le  funzioni  di  Presidente
del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la  nazionalita'
ne' essere residente di uno dei due Stati contraenti. 
    c) Ogni  membro  nominato  nel  collegio  arbitrale  deve  essere
imparziale e indipendente rispetto alle  autorita'  competenti,  alle
amministrazioni fiscali e ai  ministeri  delle  finanze  degli  Stati
contraenti e a tutte le persone  direttamente  interessate  dal  caso
(nonche' dei loro  consulenti)  al  momento  dell'accettazione  della
nomina,  deve  mantenere  la  propria  imparzialita'  e  indipendenza
durante tutto il processo e  deve  evitare  successivamente,  per  un
periodo  di  tempo  ragionevole,   qualsiasi   condotta   che   possa
pregiudicare l'aspetto di imparzialita' e indipendenza degli  arbitri
rispetto al processo, 
    d) Ciascuna autorita' competente fornisce  una  lista  di  cinque
persone indipendenti da nominare come membri del collegio arbitrale. 
  3. Nel caso in cui l'autorita' competente di uno  Stato  contraente
non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le  modalita'  ed
entro  i  termini  temporali  specificati  nel  paragrafo  2   oppure
concordati  dalle  autorita'  competenti  degli   Stati   contraenti,
l'autorita' competente dell'altro Stato contraente nomina  un  membro
del collegio arbitrale scegliendo una persona dalla lista fornita dal
primo Stato contraente ai  sensi  del  paragrafo  2(d)  del  presente
Articolo. 
  4. Se i due membri del collegio  arbitrale  inizialmente  designati
non nominano il Presidente secondo le modalita' ed  entro  i  termini
temporali  specificati  nel  paragrafo  2  oppure  concordati   dalle
autorita' competenti degli  Stati  contraenti,  il  Presidente  viene
designato dal funzionario piu'  alto  in  grado  del  Centro  per  le
Politiche  e  Amministrazione  Fiscali  dell'Organizzazione  per   la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico che non  abbia  la  nazionalita'
di' alcuno dei due Stati Contraenti.