Articolo 4 RISOLUZIONE DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO Ai fini dell'Articolo 26 dell'Accordo e degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo, la procedura amichevole nonche' la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorita' competenti degli Stati contraenti: a) le autorita' competenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.