(Protocollo aggiuntivo-art. 4)
                             Articolo 4 
    RISOLUZIONE DI UN CASO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO 
 
  Ai fini dell'Articolo 26 dell'Accordo e degli Articoli da 1 a 8 del
presente Protocollo, la procedura  amichevole  nonche'  la  procedura
arbitrale riguardante un caso si conclude se,  in  qualsiasi  momento
dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e  prima  che  il
collegio  arbitrale  abbia  comunicato  la  propria  decisione   alle
autorita' competenti degli Stati contraenti: 
    a) le autorita' competenti raggiungono un accordo amichevole  per
risolvere il caso; o 
    b) la persona che ha sottoposto il caso ritira  la  richiesta  di
arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.