(Protocollo aggiuntivo-art. 5)
                             Articolo 5 
                   TIPOLOGIA DI PROCESSO ARBITRALE 
 
  1. Salvo nella misura in cui le autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti concordino regole diverse, le seguenti regole si applicano
ad una procedura arbitrale ai sensi degli  Articoli  da  1  a  8  del
presente Protocollo: 
    a) Dopo che il caso e' stato sottoposto ad arbitrato, l'autorita'
competente  di  ciascuno  Stato  contraente  sottopone  al   collegio
arbitrale, entro una data stabilita di corame accordo,  una  proposta
di risoluzione di tutte le  questioni  irrisolte  nel  caso  (tenendo
conto di tutti gli accordi precedentemente  raggiunti  in  tale  caso
dalle autorita' competenti degli Stati contraenti).  La  proposta  di
risoluzione si limita all'indicazione di specifici  importi  monetari
(per  esempio,  riguardanti  redditi   o   spese)   oppure,   laddove
specificato,  all'aliquota  massima  d'imposta  applicata  ai   sensi
dell'Accordo, per ciascuna rettifica o questione similare oggetto del
caso. Nel caso in cui le autorita' competenti degli Stati  contraenti
non  siano  riuscite  a  raggiungere  un  accordo  su  una  questione
concernente le condizioni  per  l'applicazione  di  una  disposizione
dell'Accordo  (qui  di  seguito  indicata  come  "questione   soglia"
(threshold question)), quali se una persona fisica sia un residente o
se sussista  una  stabile  organizzazione,  le  autorita'  competenti
possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernenti le
questioni la cui determinazione e' subordinata  alla  risoluzione  di
tali questioni soglia. 
    b) L'autorita' competente di ciascuno Stato contraente puo' anche
sottoporre all'esame del collegio arbitrale un documento  a  supporto
della  propria  posizione  (position   paper).   Ciascuna   autorita'
competente che sottopone una proposta di risoluzione o un documento a
supporto della propria posizione (position  paper)  ne  fornisce  una
copia all'altra autorita' competente entro  la  data  in  cui  devono
essere presentati la proposta  di  risoluzione  ed  il  documento  di
posizione «position paper). Ciascuna autorita' competente puo'  anche
sottoporre al collegio arbitrale» entro una data stabilita di  comune
accordo, una memoria di replica alla proposta  di  risoluzione  e  al
documento  di  posizione  (position  paper)   presentati   dall'altra
autorita' competente. Copia di  ciascuna  memoria  di  replica  viene
fornita all'altra autorita' competente entro  la  data  in  cui  deve
essere presentata la memoria di replica. 
    c) Il collegio arbitrale sceglie, quale  propria  decisione,  una
delle proposte di risoluzione del  caso  sottoposte  dalle  autorita'
competenti in relazione a ciascuna questione ed a ciascuna  questione
soglia, e non e' tenuto ad  includere  una  motivazione  o  qualsiasi
altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale e' adottata
a maggioranza semplice dei membri del collegio. Il collegio arbitrale
presenta la sua decisione  per  iscritto  alle  autorita'  competenti
degli Stati contraenti, La decisione del collegio  arbitrale  non  ha
valore di precedente. 
  2.  Prima  dell'inizio  della  procedura  arbitrale,  le  autorita'
competenti degli Stati contraenti assicurano che ciascuna persona che
ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per iscritto a
non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informazione ricevuta nel
corso della procedura arbitrale da una delle autorita'  competenti  o
dal  collegio   arbitrale.   La   procedura   amichevole   ai   sensi
dell'Articolo 26 dell'Accordo,  nonche'  la  procedura  arbitrale  ai
sensi del presente Protocollo, con riferimento al caso termina se, in
qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato
e prima  che  il  collegio  arbitrale  abbia  comunicato  la  propria
decisione alle  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti,  una
persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti  di  tale
persona viola in maniera sostanziale tale impegno.