(Protocollo aggiuntivo-art. 7)
                             Articolo 7 
                   COSTI DELLA PROCEDURA ARBITRALE 
 
  In una procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, a meno
che  le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti   concordino
diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati
contraenti: 
    (a) le spese delle personalita' indipendenti che corrispondono ad
un  importo  equivalente  alla  media   dell'importo   ordinariamente
rimborsato ai funzionari apicali degli Stati contraenti  interessati;
e 
    (b) i compensi delle personalita' indipendenti che sono  limitati
a 1.000 Euro per persona per ciascun giorno di riunione. 
  I costi sostenuti dalla persona interessata non sono a carico degli
Stati contraenti, anche in caso di ritiro della denuncia.