Articolo 7 COSTI DELLA PROCEDURA ARBITRALE In una procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, a meno che le autorita' competenti degli Stati contraenti concordino diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati contraenti: (a) le spese delle personalita' indipendenti che corrispondono ad un importo equivalente alla media dell'importo ordinariamente rimborsato ai funzionari apicali degli Stati contraenti interessati; e (b) i compensi delle personalita' indipendenti che sono limitati a 1.000 Euro per persona per ciascun giorno di riunione. I costi sostenuti dalla persona interessata non sono a carico degli Stati contraenti, anche in caso di ritiro della denuncia.