Allegato 3
Sistema di sorveglianza delle acque reflue
La sorveglianza del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque
reflue puo' costituire una fonte di informazioni efficiente sotto il
profilo dei costi, rapida e affidabile sulla diffusione del virus
nella popolazione e puo' contribuire in misura rilevante a rafforzare
la sorveglianza genomica ed epidemiologica.
La sorveglianza delle acque reflue puo' essere utilizzata a fini
preventivi o di allerta rapida in quanto l'individuazione del virus
nelle acque reflue dovrebbe essere considerata un segnale della
possibile re-insorgenza della pandemia. Il monitoraggio delle
tendenze di concentrazione virale delle varianti di SARS-CoV-2 nelle
acque reflue puo' corroborare le misure di preparazione e risposta.
In attuazione della raccomandazione (UE) 2021/472 della
Commissione del 17 marzo 2021 «relativa a un approccio comune per
istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue
varianti nelle acque reflue nell'UE», le attivita' di sorveglianza in
parola sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute,
dall'Istituto superiore di sanita', che si avvale del supporto delle
regioni e delle province autonome.
1. Compiti dell'Istituto superiore di sanita':
1. coordinamento delle attivita' di sorveglianza ambientale
avvalendosi del supporto delle regioni e delle province autonome, con
le risorse umane disponibili a legislazione vigente;
2. sviluppo, anche in collaborazione con altri istituzioni
nazionali o internazionali, di metodologie per la determinazione e
quantificazione di SARS-CoV-2 nelle acque reflue e per la
caratterizzazione molecolare mediante sequenziamento delle varianti
(«variant of concern», VOC, e «variant of interest», VOI);
3. elaborazione e pubblicazione degli indirizzi metodologici e
procedurali che definiscono criteri e requisiti tecnici per il
campionamento e l'analisi dei reflui; distribuzione dei materiali di
riferimento per le procedure messe a punto dall'ISS stesso;
4. gestione e coordinamento della dashboard nazionale di raccolta
e aggregazione dei dati di monitoraggio di SARS-CoV-2 nelle acque
reflue, alimentata dalle regioni e province autonome;
5. cooperazione nell'elaborazione di modelli di correlazione tra
dati di sorveglianza ambientale e dati di sorveglianza epidemiologia
e microbiologica integrata al fine di sviluppare modelli predittivi;
6. condivisione dei risultati delle attivita' e del monitoraggio
con il Ministero della salute;
7. elaborazione di resoconti periodici sulle attivita' di
sorveglianza ambientale di SARS-CoV-2 nelle acque reflue.
2. Compiti delle regioni e province autonome:
1. attivazione entro e non oltre la data del 1° ottobre 2021 di
un sistema per la sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue
varianti nelle acque reflue del territorio di competenza;
2. espletamento delle attivita' di sorveglianza di cui al punto
1, a decorrere dalla data del 1° ottobre 2021 e per un periodo non
inferiore a dodici mesi;
3. implementazione delle attivita' di sorveglianza del SARS-CoV-2
nelle acque reflue in accordo con i criteri e i requisiti tecnici
relativi a strategia di campionamento, prelievo del campione,
trattamento del campione, determinazione qualitativa e quantitativa
di SARS-CoV-2, assicurazione di qualita' del dato analitico e, ove
necessario, caratterizzazione molecolare delle varianti, come
dettagliati nei protocolli messi a disposizione dall'Istituto
superiore di sanita';
4. monitoraggio con frequenza bisettimanale per i siti
selezionati nei comuni con oltre 150.000 abitanti e con frequenza
settimanale per i siti selezionati nei comuni con un numero di
abitanti compreso tra 50.000 e 150.000;
5. immissione dei risultati analitici relativi alla
rilevazione/quantificazione di SARS-CoV-2 nella dashboard nazionale
sviluppata e gestita dell'Istituto superiore di sanita' nelle 48 ore
successive al prelievo del campione, compatibilmente con i limiti
dettati dalla dislocazione geografica dei punti di prelievo e con la
razionale, efficiente organizzazione delle attivita'
laboratoristiche;
6. cooperazione nell'elaborazione di modelli di correlazione tra
dati di sorveglianza ambientale e dati di sorveglianza epidemiologia
e microbiologica integrata al fine di sviluppare modelli predittivi;
7. condivisione dei criteri e dei modelli di comunicazione e di
utilizzo dei risultati della sorveglianza;
8. collaborazione con l'Istituto superiore di sanita' per
l'attuazione del monitoraggio delle varianti di SARS-CoV-2 delle
acque reflue, in accordo con i criteri e requisiti tecnici relativi
definiti dall'Istituto stesso;
9. condivisione dei risultati del monitoraggio con Ministero
della salute ed Istituto superiore di sanita'.
Criteri di selezione dei siti di monitoraggio
Per «sito» di monitoraggio si intende l'ingresso degli impianti
di depurazione delle acque reflue urbane a servizio dei comuni
selezionati sulla base della popolazione residente, sulla base delle
indicazioni fornite dalla raccomandazione UE e riportati in allegato
2. Ai fini della selezione dei siti di monitoraggio (impianti di
depurazione) si considerano gli abitanti equivalenti serviti.
In considerazione della complessita' delle reti di gestione delle
acque reflue:
i. nei comuni con piu' di 150.000 abitanti residenti o con un
numero di abitanti residenti compreso tra 50.000 e 150.000, serviti
da un singolo impianto di depurazione, il monitoraggio include tale
sito;
ii. nei comuni con piu' di 150.000 abitanti residenti o con un
numero di abitanti residenti compreso tra 50.000 e 150.000, serviti
da piu' impianti di depurazione, il monitoraggio deve essere esteso a
un numero di impianti tale da rappresentare almeno il 50% degli
abitanti serviti complessivamente da tutti gli impianti;
iii. laddove in ambito regionale e/o di provincia autonoma non
sussistano aggregati urbani con un numero di abitanti residenti
maggiore di 50.000, il monitoraggio deve essere effettuato su almeno
due siti identificati come maggiormente rappresentativi rispetto alla
popolazione della regione/provincia autonoma;
iv. l'inclusione di impianti intercomunali e' possibile,
nell'ambito del monitoraggio, quando gli impianti siano
rappresentativi complessivamente di un numero di abitanti serviti
maggiore di 50.000. Laddove alcuni impianti di depurazione
presentassero elementi di rappresentativita' della popolazione (o
territoriale) comparabili o superiori rispetto a quelli di impianti a
servizio dei comuni selezionati su base di popolazione residente di
cui all'allegato 2, e' altresi' possibile la selezione di tali
impianti di depurazione come sito di monitoraggio;
v. frequenze e siti di campionamento possono essere soggetti a
modifiche in relazione alle indicazioni fornite dalla sorveglianza
microbiologica epidemiologica integrata o in conseguenza di altre
valutazioni (ad esempio flussi turistici, comparsa/ricomparsa in aree
indenni, ecc.) delle regioni/PPAA.
3. Vigilanza del Ministero della salute
Allo scopo di fornire indicazioni sull'andamento epidemico (in
particolare fase di crescita, fase stazionaria, fase di decrescita,
esaurimento), l'Istituto superiore di sanita' rende disponibile al
Ministero della salute in qualunque momento l'accesso ai dati delle
rilevazioni effettuate mediante mappa georeferenziata e invia
informativa immediata sull'eventuale riemergenza di SARS-CoV-2 per
l'adozione di misure di contenimento.
L'Istituto superiore di sanita' relaziona costantemente al
referente individuato del Ministero della salute sull'andamento delle
rilevazioni, ed in particolare, entro il 30 aprile 2022 invia una
relazione illustrativa del primo semestre di attivita', ed entro il
31 ottobre 2022, a conclusione dei primi dodici mesi di monitoraggio,
la relazione conclusiva da cui si evincano per ogni regione/provincia
autonoma:
rispetto dei criteri adottati per la selezione dei siti di
monitoraggio;
rispetto della frequenza minima di campionamento;
tempestivita' nella trasmissione dei dati rispetto ai termini
stabiliti nel presente documento;
completezza ed esaustivita' dei dati trasmessi.