Art. 7. Confezionamento 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dall'art. 8 del disciplinare dei vini a DOCG «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» o «Moscato d'Asti vendemmia tardiva». Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali