Allegato B ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 2021-2023 Elementi richiesti e indicazioni per la redazione 1. Il quadro di contesto Delineare il quadro di contesto, articolandolo con riferimento alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), in particolare: 1.1 Il quadro normativo e i dati di contesto > Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di contrasto alla poverta' (inclusi gli interventi rivolti alle persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora). > Riportare sinteticamente eventuali dati sul contesto economico-sociale ritenuti rilevanti per motivare la scelta programmatoria, incluso lo stato di attuazione del Piano, relativamente alla precedente annualita'. > L'articolo 2, comma 3 del presente decreto prevede che le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni "nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta'". Descrivere com'e' avvenuto il confronto, la consultazione e il coinvolgimento. 1.2 Gli Ambiti territoriali di programmazione > Indicare eventuali norme regionali che disciplinano l'adozione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro o altre modalita' di programmazione ed erogazione integrata degli interventi (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 147/2017). > Indicare eventuali norme regionali o atti di indirizzo che disciplinano la gestione associata dei servizi. > Indicare le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328 del 2000, applicabili in riferimento all'attuazione del Piano. 2. Le modalita' di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Poverta' 2.1 Coordinamento dei servizi territoriali Fornire le seguenti indicazioni e indirizzi: > Indicazioni relative alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e servizi (ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 147/2017); > Indicazioni relative alla composizione delle equipe multidimensionali, composte di operatori appartenenti alla rete dei servizi territoriali (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D. Lgs. 147/2017); > Indicazione delle specifiche modalita' per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari eventualmente residenti in Comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti (comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro); 2.2 Terzo settore > Modalita' di coinvolgimento del terzo settore impegnato nel campo delle politiche sociali e, in particolare, della lotta alla poverta'; 3. Risorse finanziarie, incluse quelle afferenti a PON e POR riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del FSE (eventualmente integrate con le risorse del React EU), e quelle relative al PNRR > Indicare le risorse destinate a ciascuna delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per fonte di finanziamento, in particolare indicando oltre alle risorse del Fondo poverta', le risorse regionali, le risorse del PNRR e le risorse del FSE, dedicate alle medesime finalita'. Indicare, in particolare, se alle finalita' del Piano concorrono le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) e in caso positivo descrivere per ciascun Programma (PON o POR) in sintesi le aree di intervento e l'ammontare delle risorse 4. Gli interventi e i servizi programmati 4.1 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale Con riferimento alla finalita' del rafforzamento dei servizi per i Patti per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente decreto, il Piano prevede le seguenti priorita' e obiettivi: > Servizio sociale professionale. La norma stabilisce come livello essenziale delle prestazioni assicurare almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. A tale fine, all'articolo 1, comma 798 e seguenti della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) introduce un contributo in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. Anche le risorse della Quota servizi del Fondo Poverta', oggetto del riparto triennale, possono concorrere al potenziamento del servizio sociale, con particolare riferimento al raggiungimento della soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti necessaria per l'accesso al contributo. Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori. > Sostegni nel progetto personalizzato. Il Fondo Poverta' interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nello specifico degli interventi e servizi sociali. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, e' tassativo ed e' il seguente: - tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; - sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; - assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimita'; - sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione familiare; - servizio di mediazione culturale; - servizio di pronto intervento sociale. Al servizio di pronto intervento sono esplicitamente riservate una parte delle risorse. Il Pronto intervento sociale viene infatti individuato fra quelli da qualificare formalmente, gia' nei primi anni di validita' della corrente programmazione, come LEPS da garantire in ogni ATS, nei termini descritti nella scheda tecnica riportata nella Sezione 3.7.1, del Piano poverta' 2021 2023. Poiche' in riferimento ai servizi di Pronto intervento sociale nella pratica corrente dei territori, non risulta generalmente possibile distinguere uno specifico dell'area "poverta'", o del Rei/Rdc, al loro finanziamento concorrono anche altre risorse unitamente a quelle qui considerate. Obiettivi: almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali sopra definiti; inoltre, attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialita' ogni qualvolta si presenti una situazione di bisogno complesso (per cui sia definito il quadro di analisi) e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita. In ogni territorio deve essere garantito un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari, anche con il concorso delle altre risorse. > Servizi per l'accesso: fatti salvi gli obiettivi sopra citati, rientra tra le possibilita' di utilizzo delle risorse del Fondo Poverta', ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d. lgs. 147/2017, il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale; > Sistemi informativi. Nel limite del 2% delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a), del presente decreto, eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilita' con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza. > Progetti utili alla collettivita' (PUC). Finanziamento degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del D.L. n.4/2019 Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori, eventualmente richiamando la normativa regionale in materia. Laddove alle finalita' sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo del Fondo poverta' derivanti dal Piano, in attuazione degli obiettivi di servizio, per il riconoscimento dei livelli essenziali. 4.2 Interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora Con riferimento al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del presente decreto, il Piano prevede le seguenti priorita' e obiettivi: > Servizi per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza dimora e la reperibilita'. Servizio di supporto ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica per le persone senza dimora a titolarita' dell'Amministrazione comunale, eventualmente gestito con il coinvolgimento nei termini di legge di enti e associazioni territoriali. Servizio di fermo posta. > Pronto intervento sociale. Le risorse dedicate alla poverta' estrema concorrono a finanziare il servizio di cui al punto 4.1. Nell'ambito di questo servizio, deve sempre essere garantita, con modalita' organizzative definite a livello territoriale, la risposta in emergenza anche ai bisogni derivanti da situazioni di grave poverta'/poverta' estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumita' psico-fisica della persona. > Housing first. Interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di cui alle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia". > Altri interventi e servizi. Il 50% delle risorse e' dedicato a finanziare, senza ulteriori precisazioni, interventi e servizi individuati nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia. > Interventi finanziati con altri fondi. Ove ritenuto utile, per quanto non finanziati con il Fondo poverta', potranno essere inseriti nel presente atto di programmazione gli interventi finanziati con altre risorse, quali i Centri servizi per il contrasto alla poverta', per i quali sono previsti, tra l'altro, finanziamenti del PNRR, e gli interventi relativi alla poverta' alimentare e alla deprivazione materiale, finanziati anche con il FEAD. Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori. Per le citta' metropolitane oggetto di trasferimento diretto, ai sensi del citato articolo, le regioni possono delegare ai relativi comuni capoluogo la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza. Indicare se ci si avvale di tale facolta'. Laddove alle finalita' sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo della Quota servizi del Fondo poverta' derivanti dal Piano. > Selezione degli ambiti. Selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate. Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le regioni possono selezionare un numero piu' elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio. Indicare per gli ambiti selezionati la quota di risorse loro assegnata.