Allegato B
ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI
E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'
2021-2023
Elementi richiesti e indicazioni per la redazione
1. Il quadro di contesto
Delineare il quadro di contesto, articolandolo con riferimento alle
finalita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), in
particolare:
1.1 Il quadro normativo e i dati di contesto
> Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in
materia di contrasto alla poverta' (inclusi gli interventi
rivolti alle persone in condizione di poverta' estrema e senza
dimora).
> Riportare sinteticamente eventuali dati sul contesto
economico-sociale ritenuti rilevanti per motivare la scelta
programmatoria, incluso lo stato di attuazione del Piano,
relativamente alla precedente annualita'.
> L'articolo 2, comma 3 del presente decreto prevede che le
regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi
necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle
prestazioni "nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita'
di confronto con le autonomie locali e favorendo la
consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore
territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla
poverta'". Descrivere com'e' avvenuto il confronto, la
consultazione e il coinvolgimento.
1.2 Gli Ambiti territoriali di programmazione
> Indicare eventuali norme regionali che disciplinano l'adozione
di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il
comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro o
altre modalita' di programmazione ed erogazione integrata degli
interventi (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs.
147/2017).
> Indicare eventuali norme regionali o atti di indirizzo che
disciplinano la gestione associata dei servizi.
> Indicare le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328 del
2000, applicabili in riferimento all'attuazione del Piano.
2. Le modalita' di attuazione del Piano per i servizi di contrasto
alla Poverta'
2.1 Coordinamento dei servizi territoriali
Fornire le seguenti indicazioni e indirizzi:
> Indicazioni relative alla promozione di accordi territoriali
tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti
per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le
politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione
di un'offerta integrata di interventi e servizi (ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 147/2017);
> Indicazioni relative alla composizione delle equipe
multidimensionali, composte di operatori appartenenti alla rete
dei servizi territoriali (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del
D. Lgs. 147/2017);
> Indicazione delle specifiche modalita' per favorire la
progettazione integrata in favore dei nuclei familiari
eventualmente residenti in Comuni appartenenti ad ambiti
territoriali non coincidenti (comparto sociale, sanitario e
delle politiche per il lavoro);
2.2 Terzo settore
> Modalita' di coinvolgimento del terzo settore impegnato nel
campo delle politiche sociali e, in particolare, della lotta
alla poverta';
3. Risorse finanziarie, incluse quelle afferenti a PON e POR riferite
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione
dell'inclusione sociale nell'ambito del FSE (eventualmente integrate
con le risorse del React EU), e quelle relative al PNRR
> Indicare le risorse destinate a ciascuna delle finalita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per fonte di
finanziamento, in particolare indicando oltre alle risorse del
Fondo poverta', le risorse regionali, le risorse del PNRR e le
risorse del FSE, dedicate alle medesime finalita'. Indicare, in
particolare, se alle finalita' del Piano concorrono le risorse
afferenti ai programmi operativi nazionali (PON) e regionali
(POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta'
e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo
sociale europeo (FSE) e in caso positivo descrivere per ciascun
Programma (PON o POR) in sintesi le aree di intervento e
l'ammontare delle risorse
4. Gli interventi e i servizi programmati
4.1 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale
Con riferimento alla finalita' del rafforzamento dei servizi per i
Patti per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a) del presente decreto, il Piano prevede le seguenti
priorita' e obiettivi:
> Servizio sociale professionale. La norma stabilisce come
livello essenziale delle prestazioni assicurare almeno un
assistente ogni 5.000 abitanti. A tale fine, all'articolo 1,
comma 798 e seguenti della legge di Bilancio 2021 (legge 30
dicembre 2020, n. 178) introduce un contributo in ragione del
numero di assistenti sociali impiegati in numero eccedente il
rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del
rapporto di 1 a 4.000. Anche le risorse della Quota servizi del
Fondo Poverta', oggetto del riparto triennale, possono
concorrere al potenziamento del servizio sociale, con
particolare riferimento al raggiungimento della soglia di un
assistente sociale ogni 6.500 abitanti necessaria per l'accesso
al contributo.
Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai
territori.
> Sostegni nel progetto personalizzato. Il Fondo Poverta'
interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti
personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, nello specifico degli interventi e
servizi sociali. L'elenco degli interventi e servizi
finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, e' tassativo
ed e' il seguente:
- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia
delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il
supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di
prossimita';
- sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione
familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.
Al servizio di pronto intervento sono esplicitamente riservate una
parte delle risorse. Il Pronto intervento sociale viene infatti
individuato fra quelli da qualificare formalmente, gia' nei primi
anni di validita' della corrente programmazione, come LEPS da
garantire in ogni ATS, nei termini descritti nella scheda tecnica
riportata nella Sezione 3.7.1, del Piano poverta' 2021 2023. Poiche'
in riferimento ai servizi di Pronto intervento sociale nella pratica
corrente dei territori, non risulta generalmente possibile
distinguere uno specifico dell'area "poverta'", o del Rei/Rdc, al
loro finanziamento concorrono anche altre risorse unitamente a quelle
qui considerate.
Obiettivi: almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla
definizione del quadro di analisi approfondito, venga attivato come
sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali
sopra definiti; inoltre, attivazione di un percorso di sostegno alla
genitorialita' ogni qualvolta si presenti una situazione di bisogno
complesso (per cui sia definito il quadro di analisi) e nel nucleo
sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della
sua vita. In ogni territorio deve essere garantito un servizio di
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e
familiari, anche con il concorso delle altre risorse.
> Servizi per l'accesso: fatti salvi gli obiettivi sopra citati,
rientra tra le possibilita' di utilizzo delle risorse del Fondo
Poverta', ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d. lgs. 147/2017, il
rafforzamento dei servizi di segretariato sociale;
> Sistemi informativi. Nel limite del 2% delle risorse assegnate
ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a), del presente decreto,
eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei comuni,
singoli o associati, ai fini della interoperabilita' con la
piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2
settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di
cittadinanza.
> Progetti utili alla collettivita' (PUC). Finanziamento degli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi
dell'articolo 12, comma 12, del D.L. n.4/2019
Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai
territori, eventualmente richiamando la normativa regionale in
materia. Laddove alle finalita' sopra richiamate concorrano anche
altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo del
Fondo poverta' derivanti dal Piano, in attuazione degli obiettivi di
servizio, per il riconoscimento dei livelli essenziali.
4.2 Interventi e servizi in favore di persone in condizione di
poverta' estrema e senza dimora
Con riferimento al finanziamento di interventi e servizi in favore di
persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora, di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b) del presente decreto, il Piano
prevede le seguenti priorita' e obiettivi:
> Servizi per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei
cittadini senza dimora e la reperibilita'. Servizio di supporto
ed accompagnamento all'iscrizione anagrafica per le persone
senza dimora a titolarita' dell'Amministrazione comunale,
eventualmente gestito con il coinvolgimento nei termini di legge
di enti e associazioni territoriali. Servizio di fermo posta.
> Pronto intervento sociale. Le risorse dedicate alla poverta'
estrema concorrono a finanziare il servizio di cui al punto 4.1.
Nell'ambito di questo servizio, deve sempre essere garantita,
con modalita' organizzative definite a livello territoriale, la
risposta in emergenza anche ai bisogni derivanti da situazioni
di grave poverta'/poverta' estrema che costituiscano grave
rischio per la tutela e l'incolumita' psico-fisica della
persona.
> Housing first. Interventi secondo l'approccio cosiddetto
dell'housing first, di cui alle "Linee di indirizzo per il
contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".
> Altri interventi e servizi. Il 50% delle risorse e' dedicato a
finanziare, senza ulteriori precisazioni, interventi e servizi
individuati nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla
grave emarginazione adulta in Italia.
> Interventi finanziati con altri fondi. Ove ritenuto utile, per
quanto non finanziati con il Fondo poverta', potranno essere
inseriti nel presente atto di programmazione gli interventi
finanziati con altre risorse, quali i Centri servizi per il
contrasto alla poverta', per i quali sono previsti, tra l'altro,
finanziamenti del PNRR, e gli interventi relativi alla poverta'
alimentare e alla deprivazione materiale, finanziati anche con
il FEAD.
Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai
territori. Per le citta' metropolitane oggetto di trasferimento
diretto, ai sensi del citato articolo, le regioni possono delegare ai
relativi comuni capoluogo la presentazione di apposito atto di
programmazione per la quota di competenza. Indicare se ci si avvale
di tale facolta'. Laddove alle finalita' sopra richiamate concorrano
anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli
all'utilizzo della Quota servizi del Fondo poverta' derivanti dal
Piano.
> Selezione degli ambiti. Selezionare un numero limitato di
ambiti territoriali, identificati sulla base della particolare
concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai
quali ripartire le risorse assegnate. Ai soli fini della
attribuzione delle risorse destinate servizio di Pronto
intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza
virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le
regioni possono selezionare un numero piu' elevato di ambiti
ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio
territorio.
Indicare per gli ambiti selezionati la quota di risorse loro
assegnata.