(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
 
         ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI 
           E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 
                              2021-2023 
 
          Elementi richiesti e indicazioni per la redazione 
 
1. Il quadro di contesto 
Delineare il quadro di contesto, articolandolo con  riferimento  alle
finalita' di cui all'articolo  3,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  in
particolare: 
 
1.1 Il quadro normativo e i dati di contesto 
     > Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in
     materia di  contrasto  alla  poverta'  (inclusi  gli  interventi
     rivolti alle persone in condizione di poverta' estrema  e  senza
     dimora). 
     >  Riportare  sinteticamente   eventuali   dati   sul   contesto
     economico-sociale ritenuti  rilevanti  per  motivare  la  scelta
     programmatoria,  incluso  lo  stato  di  attuazione  del  Piano,
     relativamente alla precedente annualita'. 
     > L'articolo 2, comma 3 del  presente  decreto  prevede  che  le
     regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi
     necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle
     prestazioni "nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita'
     di  confronto  con  le   autonomie   locali   e   favorendo   la
     consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore
     territorialmente rappresentativi in materia  di  contrasto  alla
     poverta'".  Descrivere  com'e'   avvenuto   il   confronto,   la
     consultazione e il coinvolgimento. 
1.2 Gli Ambiti territoriali di programmazione 
     > Indicare eventuali norme regionali che disciplinano l'adozione
     di  ambiti  territoriali  di  programmazione  omogenei  per   il
     comparto sociale, sanitario e delle politiche per  il  lavoro  o
     altre modalita' di programmazione ed erogazione integrata  degli
     interventi (ai sensi dell'articolo 23,  comma  2,  del  D.  Lgs.
     147/2017). 
     > Indicare eventuali norme regionali o  atti  di  indirizzo  che
     disciplinano la gestione associata dei servizi. 
     > Indicare le modalita' di esercizio dei poteri  sostitutivi  di
     cui all'articolo 8, comma 3, lettera o),  della  legge  328  del
     2000, applicabili in riferimento all'attuazione del Piano. 
2. Le modalita' di attuazione del Piano per i  servizi  di  contrasto
alla Poverta' 
2.1 Coordinamento dei servizi territoriali 
Fornire le seguenti indicazioni e indirizzi: 
     > Indicazioni relative alla promozione di  accordi  territoriali
     tra i servizi sociali e gli altri enti od  organismi  competenti
     per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la  formazione,  le
     politiche abitative e la salute finalizzati  alla  realizzazione
     di un'offerta  integrata  di  interventi  e  servizi  (ai  sensi
     dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 147/2017); 
     >  Indicazioni   relative   alla   composizione   delle   equipe
     multidimensionali, composte di operatori appartenenti alla  rete
     dei servizi territoriali (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del
     D. Lgs. 147/2017); 
     >  Indicazione  delle  specifiche  modalita'  per  favorire   la
     progettazione  integrata  in   favore   dei   nuclei   familiari
     eventualmente  residenti  in  Comuni  appartenenti   ad   ambiti
     territoriali non  coincidenti  (comparto  sociale,  sanitario  e
     delle politiche per il lavoro); 
2.2 Terzo settore 
     > Modalita' di coinvolgimento del terzo  settore  impegnato  nel
     campo delle politiche sociali e,  in  particolare,  della  lotta
     alla poverta'; 
3. Risorse finanziarie, incluse quelle afferenti a PON e POR riferite
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale nell'ambito del FSE (eventualmente  integrate
con le risorse del React EU), e quelle relative al PNRR 
     > Indicare le risorse destinate a ciascuna  delle  finalita'  di
     cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a)  e  b),  per  fonte  di
     finanziamento, in particolare indicando oltre alle  risorse  del
     Fondo poverta', le risorse regionali, le risorse del PNRR  e  le
     risorse del FSE, dedicate alle medesime finalita'. Indicare,  in
     particolare, se alle finalita' del Piano concorrono  le  risorse
     afferenti ai programmi operativi  nazionali  (PON)  e  regionali
     (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla  poverta'
     e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo
     sociale europeo (FSE) e in caso positivo descrivere per  ciascun
     Programma (PON o  POR)  in  sintesi  le  aree  di  intervento  e
     l'ammontare delle risorse 
4. Gli interventi e i servizi programmati 
4.1 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale 
Con riferimento alla finalita' del rafforzamento dei  servizi  per  i
Patti per l'inclusione sociale,  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera a)  del  presente  decreto,  il  Piano  prevede  le  seguenti
priorita' e obiettivi: 
     > Servizio  sociale  professionale.  La  norma  stabilisce  come
     livello  essenziale  delle  prestazioni  assicurare  almeno   un
     assistente ogni 5.000 abitanti. A  tale  fine,  all'articolo  1,
     comma 798 e seguenti della legge  di  Bilancio  2021  (legge  30
     dicembre 2020, n. 178) introduce un contributo  in  ragione  del
     numero di assistenti sociali impiegati in  numero  eccedente  il
     rapporto di 1 a 6.500 abitanti  e  fino  al  raggiungimento  del
     rapporto di 1 a 4.000. Anche le risorse della Quota servizi  del
     Fondo  Poverta',  oggetto   del   riparto   triennale,   possono
     concorrere  al   potenziamento   del   servizio   sociale,   con
     particolare riferimento al raggiungimento  della  soglia  di  un
     assistente sociale ogni 6.500 abitanti necessaria per  l'accesso
     al contributo. 
Descrivere  gli  interventi  previsti  e  gli  indirizzi  forniti  ai
territori. 
     >  Sostegni  nel  progetto  personalizzato.  Il  Fondo  Poverta'
     interviene a rafforzare i sostegni  da  prevedere  nei  progetti
     personalizzati,   nell'ottica   dell'attuazione   dei    livelli
     essenziali delle prestazioni, nello specifico degli interventi e
     servizi   sociali.   L'elenco   degli   interventi   e   servizi
     finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, e' tassativo
     ed e' il seguente: 
    - tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,   all'autonomia
      delle persone e alla riabilitazione; 
    - sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il
      supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; 
    - assistenza  domiciliare  socio-assistenziale   e   servizi   di
      prossimita'; 
    - sostegno  alla  genitorialita'   e   servizio   di   mediazione
      familiare; 
    - servizio di mediazione culturale; 
    - servizio di pronto intervento sociale. 
Al servizio di pronto intervento sono  esplicitamente  riservate  una
parte delle risorse.  Il  Pronto  intervento  sociale  viene  infatti
individuato fra quelli da qualificare  formalmente,  gia'  nei  primi
anni  di  validita'  della  corrente  programmazione,  come  LEPS  da
garantire in ogni ATS, nei termini  descritti  nella  scheda  tecnica
riportata nella Sezione 3.7.1, del Piano poverta' 2021 2023.  Poiche'
in riferimento ai servizi di Pronto intervento sociale nella  pratica
corrente  dei   territori,   non   risulta   generalmente   possibile
distinguere uno specifico dell'area "poverta'",  o  del  Rei/Rdc,  al
loro finanziamento concorrono anche altre risorse unitamente a quelle
qui considerate. 
Obiettivi: almeno per tutti i nuclei in cui  si  sia  proceduto  alla
definizione del quadro di analisi approfondito, venga  attivato  come
sostegno nel progetto uno degli  interventi  o  dei  servizi  sociali
sopra definiti; inoltre, attivazione di un percorso di sostegno  alla
genitorialita' ogni qualvolta si presenti una situazione  di  bisogno
complesso (per cui sia definito il quadro di analisi)  e  nel  nucleo
sia presente un bambino o una bambina nei primi  mille  giorni  della
sua vita. In ogni territorio deve essere  garantito  un  servizio  di
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali  e
familiari, anche con il concorso delle altre risorse. 
     > Servizi per l'accesso: fatti salvi gli obiettivi sopra citati,
     rientra tra le possibilita' di utilizzo delle risorse del  Fondo
     Poverta', ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d. lgs. 147/2017,  il
     rafforzamento dei servizi di segretariato sociale; 
     > Sistemi informativi. Nel limite del 2% delle risorse assegnate
     ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett.  a),  del  presente  decreto,
     eventuale  adeguamento  dei  sistemi  informativi  dei   comuni,
     singoli o associati, ai  fini  della  interoperabilita'  con  la
     piattaforma per il coordinamento dei  Comuni  GePI,  di  cui  al
     decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  2
     settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di
     cittadinanza. 
     > Progetti utili alla collettivita' (PUC).  Finanziamento  degli
     oneri per l'attivazione e la realizzazione  dei  Puc,  ai  sensi
     dell'articolo 12, comma 12, del D.L. n.4/2019 
Descrivere  gli  interventi  previsti  e  gli  indirizzi  forniti  ai
territori,  eventualmente  richiamando  la  normativa  regionale   in
materia. Laddove alle finalita'  sopra  richiamate  concorrano  anche
altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo  del
Fondo poverta' derivanti dal Piano, in attuazione degli obiettivi  di
servizio, per il riconoscimento dei livelli essenziali. 
4.2 Interventi e servizi  in  favore  di  persone  in  condizione  di
poverta' estrema e senza dimora 
Con riferimento al finanziamento di interventi e servizi in favore di
persone in condizione di poverta' estrema  e  senza  dimora,  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b) del presente  decreto,  il  Piano
prevede le seguenti priorita' e obiettivi: 
     > Servizi per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica  dei
     cittadini senza dimora e la reperibilita'. Servizio di  supporto
     ed accompagnamento  all'iscrizione  anagrafica  per  le  persone
     senza  dimora  a  titolarita'   dell'Amministrazione   comunale,
     eventualmente gestito con il coinvolgimento nei termini di legge
     di enti e associazioni territoriali. Servizio di fermo posta. 
     > Pronto intervento sociale. Le risorse dedicate  alla  poverta'
     estrema concorrono a finanziare il servizio di cui al punto 4.1.
     Nell'ambito di questo servizio, deve  sempre  essere  garantita,
     con modalita' organizzative definite a livello territoriale,  la
     risposta in emergenza anche ai bisogni derivanti  da  situazioni
     di  grave  poverta'/poverta'  estrema  che  costituiscano  grave
     rischio  per  la  tutela  e  l'incolumita'  psico-fisica   della
     persona. 
     >  Housing  first.  Interventi  secondo  l'approccio  cosiddetto
     dell'housing first, di cui  alle  "Linee  di  indirizzo  per  il
     contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia". 
     > Altri interventi e servizi. Il 50% delle risorse e' dedicato a
     finanziare, senza ulteriori precisazioni, interventi  e  servizi
     individuati nelle "Linee di  indirizzo  per  il  contrasto  alla
     grave emarginazione adulta in Italia. 
     > Interventi finanziati con altri fondi. Ove ritenuto utile, per
     quanto non finanziati con il  Fondo  poverta',  potranno  essere
     inseriti nel presente  atto  di  programmazione  gli  interventi
     finanziati con altre risorse, quali  i  Centri  servizi  per  il
     contrasto alla poverta', per i quali sono previsti, tra l'altro,
     finanziamenti del PNRR, e gli interventi relativi alla  poverta'
     alimentare e alla deprivazione materiale, finanziati  anche  con
     il FEAD. 
Descrivere  gli  interventi  previsti  e  gli  indirizzi  forniti  ai
territori. Per  le  citta'  metropolitane  oggetto  di  trasferimento
diretto, ai sensi del citato articolo, le regioni possono delegare ai
relativi comuni  capoluogo  la  presentazione  di  apposito  atto  di
programmazione per la quota di competenza. Indicare se ci  si  avvale
di tale facolta'. Laddove alle finalita' sopra richiamate  concorrano
anche  altre  fonti   di   finanziamento,   specificare   i   vincoli
all'utilizzo della Quota servizi del  Fondo  poverta'  derivanti  dal
Piano. 
     > Selezione degli ambiti.  Selezionare  un  numero  limitato  di
     ambiti territoriali, identificati sulla base  della  particolare
     concentrazione rilevata o stimata di persone  senza  dimora,  ai
     quali  ripartire  le  risorse  assegnate.  Ai  soli  fini  della
     attribuzione  delle  risorse  destinate   servizio   di   Pronto
     intervento sociale e al servizio di Posta  e  per  la  Residenza
     virtuale, in deroga a quanto previsto al  comma  precedente,  le
     regioni possono selezionare un numero  piu'  elevato  di  ambiti
     ovvero distribuire le  risorse  a  ciascun  ambito  del  proprio
     territorio. 
 
Indicare  per  gli  ambiti  selezionati  la  quota  di  risorse  loro
assegnata.