(Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
Crtiteri direttivi per la determinazione dei contributi per  i  danni
occorsi alle attivita' economiche e produttive. 
1. Ambito di  applicazione  e  disciplina  delle  fasi  del  processo
finalizzato alla concessione dei contributi 
    1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di  cui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e  del  6
settembre 2018 sono definiti i criteri, i termini e le modalita'  per
la determinazione dei contributi e la  presentazione  della  relativa
domanda da parte delle imprese titolari delle attivita' economiche  e
produttive,  o   proprietarie   dell'immobile   sede   dell'attivita'
economica  e  produttiva,  o   proprietarie   degli   edifici   anche
residenziali o singole  unita'  immobiliari  destinate  ad  attivita'
produttiva, ove l'attivita' economica  e  produttiva  consista  anche
nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza  degli
eventi  calamitosi  gia'  segnalati  con  gli  appositi   moduli   C1
«Ricognizione  dei  danni  subiti  e  domanda   di   contributo   per
l'immediata ripresa delle attivita' economiche e  produttive»  ovvero
con i moduli C2 «Ricognizione dei danni subiti». 
    1.2. Fermo restando quanto previsto nei  paragrafi  seguenti,  il
Commissario delegato, ovvero il soggetto  responsabile,  entro  dieci
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana della presente ordinanza, provvede  d'intesa  con
la regione o provincia autonoma  all'individuazione  della  struttura
organizzativa, ovvero di un soggetto  pubblico  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 5,  lettera  b)  della  delibera  del  28
luglio 2016 (di  seguito  semplicemente:  organismo  istruttore),  al
quale competera', anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere
all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei
titolari delle attivita' economiche e produttive di cui al punto 1.1.
Dell'avvenuta  individuazione  dell'organismo  istruttore   e'   data
tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile. 
    1.3. Il Commissario delegato, ovvero  il  soggetto  responsabile,
avvalendosi dell'organismo istruttore, definisce, entro i  successivi
quindici giorni, le modalita' tecniche  specifiche  per  la  gestione
delle domande  di  contributo  di  cui  al  presente  documento,  ivi
compresa,  in  particolare,  la  modulistica  di  cui  al  successivo
paragrafo 5, assicurandone la conformita' alla normativa  dell'Unione
europea  richiamata  nelle  citate  delibere,  e  ne  da'   immediata
comunicazione al Dipartimento della protezione civile. 
    1.4. Il Commissario delegato,  ovvero  il  soggetto  responsabile
provvede all'approvazione delle modalita' tecniche  per  la  gestione
delle domande di contributo e relativa modulistica e  ne  dispone  la
relativa massima divulgazione, nelle modalita' ritenute  maggiormente
efficaci. I soggetti interessati hanno  quaranta  giorni  dalla  data
dell'approvazione della modulistica  per  presentare  la  domanda  di
contributo con le modalita' che saranno a tal fine stabilite. 
    1.5. Il Commissario delegato, ovvero  il  soggetto  responsabile,
avvalendosi dell'organismo istruttore, provvede all'istruttoria delle
domande di contributo entro quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla
data del termine  ultimo  di  presentazione  di  cui  al  punto  1.4.
L'istruttoria  e'   finalizzata   alla   determinazione   dei   danni
effettivamente ammissibili a  contributo  e  dei  contributi  massimi
concedibili  mediante  l'applicazione  dei  limiti  percentuali,  dei
parametri e dei massimali stabili dalle delibere del 28 luglio 2016 e
del 6 settembre 2018 e specificati nel presente documento. In sede di
istruttoria si deve accertare che i danni  ammissibili  a  contributo
non siano stati gia' oggetto  di  contributo  in  sede  di  immediato
sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo n. 1/2018. 
    1.6. A seguito del completamento  delle  operazioni  previste  al
precedente punto 1.5, il Commissario  delegato,  ovvero  il  soggetto
responsabile   trasmette   immediatamente   al   Dipartimento   della
protezione civile la tabella  riepilogativa  dei  contributi  massimi
concedibili  in  riferimento  alle  domande   accolte,   sulla   base
dell'allegato modello unitario SRC1/SRC2 
    1.7. Alle misure di aiuto previste nel presente atto  si  applica
il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato  con
riferimento agli eventi calamitosi verificatisi  negli  anni  2019  e
2020 contemplati nell'art. 50 di tale  regolamento,  mentre  per  gli
eventi calamitosi non contemplati nel predetto art. 50 si applica  il
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 
  2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative
finalita' 
    2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i
massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati: 
      a)  alla  delocalizzazione  dell'immobile,  previa  demolizione
dell'immobile  distrutto  o  danneggiato  e  dichiarato  inagibile  e
sgomberato  con  provvedimento  della  pubblica  autorita',  mediante
ricostruzione o acquisto di nuova unita' in altro sito  dello  stesso
comune o di altro comune della medesima regione o provincia autonoma,
qualora la ricostruzione in sito sia vietata  dai  piani  di  assetto
idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o  sulla  base  di
indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica
autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in
cui  insiste  l'immobile  distrutto  o  danneggiato.  Il   contributo
eventualmente concesso per l'immobile, ne' distrutto ne'  danneggiato
ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovra'
essere restituito nel caso di revoca del  provvedimento  di  sgombero
per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti  pubblici  degli
interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni; 
      b) alla ricostruzione in sito dell'immobile  distrutto,  previa
demolizione dell'immobile se necessaria; 
      c) al ripristino strutturale  e  funzionale  dell'immobile  nel
quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita'; 
    d) al ripristino o  alla  sostituzione  dei  macchinari  e  delle
attrezzature,  danneggiate  o   distrutte   a   seguito   dell'evento
calamitoso; 
      e) all'acquisto di scorte  di  materie  prime,  semilavorati  e
prodotti finiti danneggiati o distrutti e  non  piu'  utilizzabili  a
seguito dell'evento calamitoso; 
      f) al ripristino o  sostituzione  degli  impianti  relativi  al
ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che  si  qualifichino
come beni immobili ossia incorporati al suolo; 
      g) al ripristino o  sostituzione  di  beni  mobili  registrati,
distrutti  o  danneggiati,  oggetto   o   strumentali   all'esercizio
esclusivo dell'attivita' economica e produttiva. 
    2.2.  Il  ripristino  o  la  sostituzione  con  beni   uguali   o
equivalenti non potra' eccedere in quantita' e valore quello dei beni
distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della  normativa  europea
riguardante gli aiuti di stato. 
    2.3. Gli immobili distrutti o danneggiati per  cui  e'  possibile
accedere al contributo sono quelli costituenti alla data  dell'evento
calamitoso: 
      a. la sede legale  e/o  operativa  di  attivita'  economiche  e
produttive; per immobili  costituenti  sede  operativa  si  intendono
quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o piu'  attivita'
economiche, dotati di autonomia e di tutti  gli  strumenti  necessari
allo svolgimento di una finalita'  produttiva,  o  di  una  sua  fase
intermedia,  cui  sono  imputabili  costi  e  ricavi  relativi   alla
produzione o alla distribuzione di beni oppure  alla  prestazione  di
servizi,  con  esclusivo  riferimento  a  tutte  le  strutture  edili
distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso; 
      b) oggetto dell'attivita', ovvero quelli realizzati e/o gestiti
dall'impresa (ad es. impresa di  costruzioni,  societa'  immobiliare)
nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare
di immobile completamente ultimato, accatastato e  quindi  funzionale
alla sua destinazione che puo' essere abitativa o produttiva. 
    2.4. L'immobile per cui e' possibile accedere  al  contributo  e'
quello  che  alla  data   dell'evento   calamitoso   l'impresa,   per
l'esercizio della propria attivita', possiede a titolo di  proprieta'
o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto)  o  detiene  a
titolo di diritto personale di godimento  (es.:  affitto,  comodato).
Sono pertanto esclusi i beni immobili, di proprieta' di  una  persona
fisica  che  non  eserciti  essa  stessa  l'attivita'   economica   e
produttiva. 
    2.5. Nel caso previsto al precedente comma 1, lettera a): 
      la demolizione dell'immobile da delocalizzare e'  precondizione
per l'accesso al contributo e sull'area di sedime e' posto il vincolo
temporaneo  di  inedificabilita'.  Tale  vincolo   temporaneo   deve,
successivamente,  essere  recepito  negli  strumenti  urbanistici   e
trascritto nei registri immobiliari; 
      non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia
vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte  di
una unita' strutturale o  di  un  aggregato  strutturale  secondo  la
definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018,
e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale. 
3. Tipologie di danni ammissibili  a  contributo  e  criteri  per  la
relativa determinazione 
    3.1. I  contributi  sono  concessi  entro  i  limiti  percentuali
specificati  come  segue,  applicati  sul  minor  valore  tra  quello
indicato nel modulo  C1  o  C2  e  quello  risultante  dalla  perizia
asseverata di cui al successivo paragrafo 9. Nel  caso  in  cui  alla
data  di  presentazione  della  domanda  tutti  i  danni   subiti   e
ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano  comprovati
da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore  al
predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e
documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di  tutti
i danni ammissibili a contributo siano stati  eseguiti  parzialmente,
si considera altresi' la ulteriore  ed  eventuale  spesa  stimata  in
perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio
del minor valore indicato al primo periodo. 
    3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attivita',  i
contributi  previsti  ai  sensi  del  punto  2.1.  c)  sono  concessi
limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a: 
      3.2.1. elementi strutturali verticali ed orizzontali; 
      3.2.2.  impianti:  elettrico,  fotovoltaico,   citofonico,   di
diffusione del  segnale  televisivo,  per  allarme,  rete  dati  lan,
termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale; 
      3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura
interne ed esterne, pavimentazione  interna,  rivestimenti  parietali
diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale; 
      3.2.4. serramenti interni ed esterni. 
    Tali  contributi   sono   riconoscibili   anche   per   eventuali
adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare  specificamente  nel
computo estimativo della perizia. 
    Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a  carico  dei
beneficiari   di   contributo   ed   anche   queste   devono   essere
specificamente evidenziate nella perizia. 
    Fermi restando il limite percentuale del  50%  sul  minor  valore
previsto al punto 3.1 ed il massimale previsto al punto 3.4. 
    3.3. Per le domande di contributo riguardanti: 
      a) il ripristino strutturale  e  funzionale  dell'immobile,  il
contributo e' concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto
3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; 
      b) la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto o
la  delocalizzazione  in  altro  sito   dell'immobile   distrutto   o
dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto  di
altro immobile, nella perizia asseverata di cui al  paragrafo  9,  il
tecnico incaricato,  avvalendosi  di  tutte  le  informazioni  a  sua
disposizione, deve determinare il valore che l'immobile  aveva  prima
dell'evento calamitoso ed il contributo e' concesso fino al  50%  del
minore importo tra il  valore  determinato  in  perizia  e  il  costo
sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione  o  l'acquisto
di un immobile in altro sito e comunque nel limite massimo di cui  al
punto 3.4.  Nel  caso  di  delocalizzazione  con  acquisto  di  altro
immobile  si  tiene  conto  del  prezzo  di  acquisto  risultante  da
contratto definitivo o preliminare di compravendita; 
      c) il ripristino o  la  sostituzione  dei  macchinari  e  delle
attrezzature,  danneggiate  o   distrutte   a   seguito   dell'evento
calamitoso, il contributo e' concesso fino all'80% del  minor  valore
di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo  di  cui  al  punto
3.4; 
      d) l'acquisto  di  scorte  di  materie  prime,  semilavorati  e
prodotti finiti danneggiati o distrutti e  non  piu'  utilizzabili  a
seguito  dell'evento  calamitoso,  il  contributo  e'  concesso  fino
all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e  comunque  nel  limite
massimo di cui al punto 3.4; 
      e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al  ciclo
produttivo distrutti o danneggiati il contributo e' concesso fino  al
50% se si qualificano come beni  immobili  e  fino  all'  80%  se  si
qualificano come beni mobili del minor valore indicato al punto  3.1,
e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; 
      f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto
o strumentali  all'esercizio  esclusivo  dell'attivita'  economica  e
produttiva, il contributo e' concesso fino all'80% del  minor  valore
di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo  di  cui  al  punto
3.4; 
      g) il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile sede legale
e/o operativa dell'attivita' economica  e  produttiva  qualora  siano
condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione, il  contributo
e' concesso fino al 50% del minor valore indicato  al  punto  3.1,  e
comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4. 
    3.4.  Il  contributo  e'  concesso  entro   il   limite   massimo
complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo. 
    3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di  cui  al
punto 2.1.b) (progettazione,  direzione  lavori,  etc.)  la  relativa
spesa e' ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo  al
netto dell'aliquota I.V.A. di legge  dei  lavori  di  ripristino  dei
danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati. 
    3.6.  La  valutazione  dei  danni  ai  beni  mobili   strumentali
all'attivita',  da  effettuarsi  tramite  perizia  asseverata,   deve
riferirsi ai beni presenti, alla  data  dell'evento  calamitoso,  nel
libro dei beni ammortizzabili  o  nel  libro  inventario  o,  per  le
imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi
di quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo  di  riparazione  o,
nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico  che  gli
attivi colpiti avevano  prima  dell'evento  calamitoso;  in  caso  di
riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato
dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva  per  la
riparazione; in caso di sostituzione del bene,  la  percentuale  fino
all'80% si applica sulla differenza tra  il  valore  che  gli  attivi
avevano immediatamente prima e  immediatamente  dopo  il  verificarsi
dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul  prezzo
di acquisto di un bene uguale o  equivalente  a  quello  distrutto  o
danneggiato e  non  riparabile,  verificato  sulla  base  di  listini
ufficiali, qualora esistenti, al  netto  dell'  eventuale  valore  di
recupero del bene dismesso. 
4. Esclusioni 
    4.1.  Sono   esclusi   dall'ambito   applicativo   del   presente
procedimento i danni: 
      a) alle pertinenze, ancorche' distrutte o dichiarate inagibili,
nel caso in  cui  le  stesse  si  configurino  come  distinte  unita'
strutturali  rispetto  all'immobile  in  cui  ha   sede   l'attivita'
economica e nel caso non siano direttamente funzionali  all'attivita'
stessa; 
      b)  ad  aree  e  fondi  esterni  al  fabbricato,  distrutto   o
dichiarato  inagibile  e  sgomberato,  sede  legale   e/o   operativa
dell'attivita' economica e produttiva, qualora l'intervento  non  sia
funzionale ad evitarne la delocalizzazione; 
      c) relativamente ai danni di cui  ai  punti  2.1.a),  2.1.b)  e
2.1.c), ai fabbricati, o a loro porzioni,  realizzati  in  violazione
delle disposizioni urbanistiche ed edilizie,  ovvero  in  assenza  di
titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data
dell'evento calamitoso, in base  alle  norme  di  legge  siano  stati
conseguiti in  sanatoria  i  relativi  titoli  abilitativi  e  salvo,
altresi', quanto previsto all'art.  34-bis  «Tolleranze  costruttive»
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; 
      d) ai fabbricati che, alla  data  dell'evento  calamitoso,  non
risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia  stata
presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione  a  detto
catasto; 
      e)  ai  fabbricati  che,  alla  data  dell'evento   calamitoso,
risultavano collabenti o in corso di costruzione; 
      f) ai beni mobili  registrati,  se  non  sono  beni  oggetto  o
strumentali  all'esercizio  esclusivo  dell'attivita'   economica   e
produttiva; 
      g) alle parti comuni danneggiate di  edifici  residenziali,  in
cui, oltre alle unita' abitative, siano presenti  unita'  immobiliari
destinate ad uffici, studi professionali o ad altro  uso  produttivo,
in quanto tale fabbisogno e'  riconoscibile  nella  ricognizione  dei
privati. 
5. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della  domanda  di
contributo 
    5.1. I soggetti interessati, per accedere ai  contributi,  devono
presentare l'apposita domanda entro  il  termine  previsto  al  punto
1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sara'  approvata  dal
Commissario  delegato,  ovvero  dal  soggetto  responsabile  con   le
modalita' stabilite dal punto 1.3. 
    5.2. Per i danni ci cui al paragrafo 2, la domanda di  contributo
e' presentata dal legale rappresentante della attivita'. 
    5.3.  Qualora,  per  l'immobile  in  cui  ha   sede   l'attivita'
economica, il modulo C1 o C2 sia  stato  presentato  e  sottoscritto,
invece che dal proprietario, dal  titolare  di  un  diritto  reale  o
personale  di  godimento  (usufrutto,  locazione,  comodato,   etc.),
quest'ultimo puo' presentare la domanda di contributo solo  nel  caso
in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per
il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa
dal  proprietario  dell'immobile  la  dichiarazione  di  rinuncia  al
contributo. Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di
manutenzione straordinaria da  eseguirsi  a  cura  del  proprietario,
questo potra' presentare  istanza  di  contributo  anche  qualora  il
modulo C1 o C2 sia stato presentato  solo  dal  titolare  di  diritto
reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo. 
    5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere  allegata
la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9  da  redigersi
utilizzando  la  modulistica  che  sara'  approvata  dal  Commissario
delegato,   ovvero   dal   soggetto   responsabile,   integrando    e
specificando, con le modalita' stabilite dal punto 1.3, gli  elementi
minimi indicati nel richiamato paragrafo 9. Il  costo  della  perizia
resta a carico del richiedente il contributo. 
    5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un  apposito
modulo, se alla data della sua presentazione siano stati  eseguiti  i
lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa. 
    5.6. La domanda dovra' essere presentata  con  le  modalita'  che
saranno stabilite  dal  Commissario  delegato,  ovvero  dal  soggetto
responsabile, nelle quali dovranno essere fornite idonee e specifiche
indicazioni volte alla verifica del rispetto del termine  di  cui  al
punto 1.4. 
    5.7.  La  domanda  di  contributo  trasmessa  fuori  termine   e'
irricevibile  e  di  tale  esito  l'organismo  istruttore  deve  dare
comunicazione al soggetto interessato tramite  PEC  all'indirizzo  da
questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata
entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata
della  documentazione  e  degli  allegati  previsti  dalla   presente
ordinanza, l'organismo istruttore ne richiede l'integrazione in  sede
di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di dieci  giorni  dalla
ricezione della richiesta di  integrazione,  decorso  inutilmente  il
quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e  di  tale  definitivo
esito  deve  essere  data  comunicazione  da   parte   dell'organismo
istruttore tramite  PEC  al  soggetto  interessato  all'indirizzo  da
questi indicato nella domanda. 
    5.8. L'organismo istruttore provvede, con le  modalita'  ritenute
piu' opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in ordine  al  termine
di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso
la consultazione del presente documento  presso  i  propri  uffici  o
nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che  la
conoscibilita' della  stessa  si  intende  perfezionata  con  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
6. Condizioni di regolarita' dell'attivita' economica e produttiva 
    6.1. Per  l'accesso  ai  contributi  devono  sussistere,  per  le
imprese richiedenti le seguenti condizioni: 
      a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle
imprese presso la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura competente per territorio, salvi i casi di  esenzione  da
tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e
loro    forme    associative,    essere     regolarmente     iscritti
all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in  cui  si
opera, salvi i casi di  esenzione  da  tale  obbligo  previsti  dalla
normativa vigente; 
      b) essere in possesso di partita IVA; 
      c) non  rientrare  tra  coloro  che,  essendo  oggetto  di  una
richiesta  di  recupero  degli  aiuti  dichiarati  dalla  Commissione
europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi  di
rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella  misura,
comprensiva   degli   interessi   di   recupero,    loro    richiesta
dall'amministrazione; 
      d)  non  essere  sottoposti  a  procedure  di  fallimento  o  a
procedure di liquidazione coatta amministrativa; 
      e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine  ai
versamenti   ed   adempimenti   assistenziali,    previdenziali    ed
assicurativi nei confronti di INPS, INAIL; 
      f) non essere soggetti a divieto, sospensione o  decadenza  ne'
esposti al pericolo di  infiltrazioni  da  parte  della  criminalita'
organizzata  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia.  Tale
condizione e' da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi  di
tale normativa per l'erogazione del contributo di  importo  superiore
ad euro 150.000,00. 
    6.2. Le condizioni di cui al punto 1, lettere a), b), c),  devono
sussistere, a pena di inammissibilita' della domanda  di  contributo,
alla data dell'evento calamitoso e  di  presentazione  della  domanda
medesima e,  a  pena  di  decadenza  dal  contributo,  alla  data  di
erogazione di quest'ultimo. 
    6.3. Le condizioni di cui al punto 1, lettere d), e), f),  devono
sussistere,  a  pena  di  decadenza  dal  contributo,  alla  data  di
erogazione di quest'ultimo. 
7. Immobili in comproprieta' e delega a un comproprietario 
    7.2.  Per  gli  immobili  in  comproprieta',  alla   domanda   di
contributo presentata da un comproprietario deve essere  allegata  la
delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalita'  che
saranno approvate  dal  Commissario  delegato,  ovvero  dal  soggetto
responsabile. 
    7.3. In assenza della delega di cui al punto 7.1,  il  contributo
e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la  domanda
limitatamente  all'importo  ammesso  a  contributo  e  comprovato  da
documentazione di spesa a lui intestata,  con  esclusione,  pertanto,
della  spesa  eventualmente  documentata  con  fatture  intestate  ai
comproprietari che non hanno conferito la delega. 
8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico 
    8.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie  di
contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalita',
a detto indennizzo andra'  sommato  il  contributo  determinato  come
previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno
ammissibile a contributo, determinato secondo i  criteri  di  cui  al
presente documento.  Il  contributo  e'  inoltre  integrato  con  una
ulteriore somma pari ai  premi  assicurativi,  versati  dai  soggetti
danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento,  di  cui
all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato. 
    8.2. Il richiedente il contributo dovra'  produrre  all'organismo
istruttore copia della documentazione attestante  l'indennizzo  o  il
contributo deliberato  e  non  ancora  percepito  o  della  quietanza
liberatoria  relativa  all'indennizzo  assicurativo  gia'   percepito
unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni  e/o
idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al  quale
e' stato gia' corrisposto  il  contributo  da  parte  di  altro  ente
pubblico, con le modalita'  che  saranno  approvate  dal  Commissario
delegato o dal soggetto responsabile. 
    8.3.  La   documentazione   attestante   l'effettiva   percezione
dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 8.2,  qualora
relativa  a  indennizzi   o   contributi   effettivamente   percepiti
successivamente e, quindi, non allegata alla domanda  di  contributo,
dovra' essere prodotta all'organismo istruttore  entro  dieci  giorni
dall'avvenuta erogazione. 
    8.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo
comporta la decadenza dal contributo. 
    8.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi  del
punto 8.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente
provvedimento dovra' in ogni caso  contenere  una  dichiarazione,  da
parte  del  richiedente,  che  attesti  il  mancato  percepimento  di
rimborsi assicurativi o altri contributi. 
9. Perizia asseverata  dal  professionista  incaricato  per  i  danni
subiti dall'attivita' economica 
    9.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una  perizia
asseverata da redigersi,  utilizzando  l'apposito  modulo  che  sara'
approvato dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile,
a cura di un  professionista  abilitato,  iscritto  ad  un  ordine  o
collegio  nella  quale  il  perito,  sotto   la   propria   personale
responsabilita', deve: 
      a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni
e l'evento calamitoso; 
      b)  relativamente  ai  danni  all'immobile  in  cui   ha   sede
l'attivita' di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c), e se trattasi  di
impianti immobili, lett. 2.1.f): 
        b.1)   identificare   l'immobile   danneggiato    dall'evento
calamitoso, indicandone  l'indirizzo  e  i  dati  catastali  (foglio,
mappale, subalterno, categoria, intestazione  catastale),  attestando
che e' stato edificato  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge
ovvero,  alla  data  dell'evento  calamitoso,  i  prescritti   titoli
abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria; 
        b.2.) descrivere i danni all'immobile  e  specificare  quali,
tra gli  elementi  strutturali  e  di  finitura,  gli  impianti  e  i
serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando  le
misure  e/o  quantita'  effettivamente  danneggiate;  descrivere  gli
interventi sugli  stessi,  compresi  quelli  comportanti  adeguamenti
obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino,  attraverso
un computo metrico estimativo nel quale  devono  essere  indicate  le
unita' di misura ed i prezzi unitari sulla  base  dell'elenco  prezzi
della regione o, per  le  voci  ivi  non  presenti,  sulla  base  del
prezzario della locale camera di commercio, indicando anche l'importo
IVA; 
        b.3.)  attestare,  nel  caso  di  spese  gia'  sostenute,  la
congruita' delle stesse con i prezzari  di  cui  alla  lettera  b.2),
producendo il computo metrico estimativo  di  cui  alla  contabilita'
finale  dei  lavori  ovvero,  in  caso  di  accertata   incongruita',
rideterminando in diminuzione i  costi  unitari  e  quindi  il  costo
complessivo; 
        b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera
b.2) che in quello di  cui  alla  precedente  lettera  b.3)  i  costi
ammissibili a contributo dai  costi  per  eventuali  interventi  gia'
eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di  cui  al  punto  3.2,  e
pertanto non ammissibili a contributo; 
        b.5.) distinguere i  costi  per  gli  adeguamenti  di  legge,
ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico
del titolare del contributo; 
        b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e  stato
legittimo dell'immobile; 
      c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1, lettere d),  e),
f) e g), fornire le specifiche  informazioni  che  saranno  precisate
nella modulistica approvata dal Commissario delegato o  dal  soggetto
responsabile finalizzate alla esatta individuazione  dei  macchinari,
delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento  a
documentazione  tecnica  e   amministrativa   risalente   alla   data
dell'evento ed alla congruita' dei relativi prezzi con riferimento  a
prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti. 
    9.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni
previste  dalla  legge  attestanti  le  condizioni   di   regolarita'
dell'attivita'. 
    9.3. Per l'immobile di  cui  al  punto  2.1.a),  il  perito  deve
attestare, altresi', la necessita' di procedere alla delocalizzazione
dello stesso: 
      sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli  strumenti
urbanistici vigenti o sulla base  di  indagini  conoscitive  e  studi
elaborati  o  commissionati  dalla  pubblica  autorita'  sui   rischi
idrogeologici  ed  idraulici  presenti  nell'area  su   cui   insiste
l'immobile  distrutto   o   danneggiato   e   dichiarato   inagibile,
richiamando in perizia tali atti o elaborati. 
    9.4. In caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro
sito dell'immobile distrutto o inagibile, il perito deve determinare,
avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione il valore che
l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso. 
10. Relazione tecnica del comune per le aziende da delocalizzare 
    10.1. Per le strutture distrutte o sgomberate e da  delocalizzare
di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il comune, in sede  di  istruttoria,
produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal
perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle
amministrazioni competenti in materia  di  rischio  idrogeologico  ed
idraulico. Qualora il comune  sia  impossibilitato  a  produrre  tale
relazione tecnica, l'attestazione del  perito  e'  resa  con  perizia
giurata. 
11.  Cessazione  dell'attivita'  o  trasferimento  della   proprieta'
dell'azienda 
    11.1. L'impresa  che  ha  cessato  l'attivita'  o  trasferito  la
proprieta' dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non
ha titolo a presentare la domanda  di  contributo  ne'  ha  titolo  a
presentarla l'impresa  che  ne  ha  acquisito  la  proprieta'  e,  se
presentata, la domanda e' inammissibile. 
    11.2. L'impresa  che  ha  cessato  l'attivita'  o  trasferito  la
proprieta' dell'azienda ad altra  impresa  dopo  aver  presentato  la
domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potra',
pertanto, essere erogato. 
    11.3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi  in  cui
la  proprieta'  sia  stata  trasferita  all'impresa  che  alla   data
dell'evento calamitoso esercitava la propria  attivita'  nell'azienda
condotta  a  titolo  di  diritto  reale  o  personale  di   godimento
(usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia  venuta  a
determinare una situazione  di  inattivita'  temporanea  dell'impresa
proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attivita'. 
12. Controllo a campione sulla veridicita' delle  dichiarazioni  rese
dai richiedenti 
    12.1. L'organismo istruttore  procede  al  controllo  a  campione
nella misura  non  inferiore  al  20%  delle  domande  ammissibili  a
contributo  per  verificare  la   veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. 
    12.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso  in  cui
l'effettuazione dei controlli di cui al punto 11.1 possa pregiudicare
il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1,
l'organismo istruttore puo' stabilire, con determina del responsabile
del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli
entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per  la
presentazione delle domande.