Allegato C Crtiteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive. 1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi 1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 sono definiti i criteri, i termini e le modalita' per la determinazione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte delle imprese titolari delle attivita' economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attivita' economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unita' immobiliari destinate ad attivita' produttiva, ove l'attivita' economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi gia' segnalati con gli appositi moduli C1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive» ovvero con i moduli C2 «Ricognizione dei danni subiti». 1.2. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi seguenti, il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, provvede d'intesa con la regione o provincia autonoma all'individuazione della struttura organizzativa, ovvero di un soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b) della delibera del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: organismo istruttore), al quale competera', anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attivita' economiche e produttive di cui al punto 1.1. Dell'avvenuta individuazione dell'organismo istruttore e' data tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile. 1.3. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, avvalendosi dell'organismo istruttore, definisce, entro i successivi quindici giorni, le modalita' tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo paragrafo 5, assicurandone la conformita' alla normativa dell'Unione europea richiamata nelle citate delibere, e ne da' immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile. 1.4. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile provvede all'approvazione delle modalita' tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la relativa massima divulgazione, nelle modalita' ritenute maggiormente efficaci. I soggetti interessati hanno quaranta giorni dalla data dell'approvazione della modulistica per presentare la domanda di contributo con le modalita' che saranno a tal fine stabilite. 1.5. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, avvalendosi dell'organismo istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 1.4. L'istruttoria e' finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 e specificati nel presente documento. In sede di istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati gia' oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. 1.6. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.5, il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base dell'allegato modello unitario SRC1/SRC2 1.7. Alle misure di aiuto previste nel presente atto si applica il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020 contemplati nell'art. 50 di tale regolamento, mentre per gli eventi calamitosi non contemplati nel predetto art. 50 si applica il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalita' 2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati: a) alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorita', mediante ricostruzione o acquisto di nuova unita' in altro sito dello stesso comune o di altro comune della medesima regione o provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, ne' distrutto ne' danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovra' essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni; b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria; c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita'; d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso; e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso; f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo; g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attivita' economica e produttiva. 2.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potra' eccedere in quantita' e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato. 2.3. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui e' possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso: a. la sede legale e/o operativa di attivita' economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalita' produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso; b) oggetto dell'attivita', ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, societa' immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che puo' essere abitativa o produttiva. 2.4. L'immobile per cui e' possibile accedere al contributo e' quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attivita', possiede a titolo di proprieta' o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). Sono pertanto esclusi i beni immobili, di proprieta' di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attivita' economica e produttiva. 2.5. Nel caso previsto al precedente comma 1, lettera a): la demolizione dell'immobile da delocalizzare e' precondizione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime e' posto il vincolo temporaneo di inedificabilita'. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari; non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unita' strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018, e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale. 3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione 3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo C1 o C2 e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresi' la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo. 3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attivita', i contributi previsti ai sensi del punto 2.1. c) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a: 3.2.1. elementi strutturali verticali ed orizzontali; 3.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale; 3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale; 3.2.4. serramenti interni ed esterni. Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia. Fermi restando il limite percentuale del 50% sul minor valore previsto al punto 3.1 ed il massimale previsto al punto 3.4. 3.3. Per le domande di contributo riguardanti: a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il contributo e' concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; b) la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto o la delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di altro immobile, nella perizia asseverata di cui al paragrafo 9, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso ed il contributo e' concesso fino al 50% del minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto di un immobile in altro sito e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita; c) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; d) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati il contributo e' concesso fino al 50% se si qualificano come beni immobili e fino all' 80% se si qualificano come beni mobili del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attivita' economica e produttiva, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; g) il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attivita' economica e produttiva qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione, il contributo e' concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4. 3.4. Il contributo e' concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo. 3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa e' ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati. 3.6. La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attivita', da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell' eventuale valore di recupero del bene dismesso. 4. Esclusioni 4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni: a) alle pertinenze, ancorche' distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita' strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attivita' economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attivita' stessa; b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attivita' economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione; c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b) e 2.1.c), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresi', quanto previsto all'art. 34-bis «Tolleranze costruttive» del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attivita' economica e produttiva; g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unita' abitative, siano presenti unita' immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno e' riconoscibile nella ricognizione dei privati. 5. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della domanda di contributo 5.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare l'apposita domanda entro il termine previsto al punto 1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sara' approvata dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile con le modalita' stabilite dal punto 1.3. 5.2. Per i danni ci cui al paragrafo 2, la domanda di contributo e' presentata dal legale rappresentante della attivita'. 5.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attivita' economica, il modulo C1 o C2 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo puo' presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo. Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potra' presentare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 o C2 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo. 5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9 da redigersi utilizzando la modulistica che sara' approvata dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile, integrando e specificando, con le modalita' stabilite dal punto 1.3, gli elementi minimi indicati nel richiamato paragrafo 9. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo. 5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito modulo, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa. 5.6. La domanda dovra' essere presentata con le modalita' che saranno stabilite dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile, nelle quali dovranno essere fornite idonee e specifiche indicazioni volte alla verifica del rispetto del termine di cui al punto 1.4. 5.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine e' irricevibile e di tale esito l'organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l'organismo istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'organismo istruttore tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda. 5.8. L'organismo istruttore provvede, con le modalita' ritenute piu' opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilita' della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Condizioni di regolarita' dell'attivita' economica e produttiva 6.1. Per l'accesso ai contributi devono sussistere, per le imprese richiedenti le seguenti condizioni: a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; b) essere in possesso di partita IVA; c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione; d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa; e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL; f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza ne' esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione e' da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad euro 150.000,00. 6.2. Le condizioni di cui al punto 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilita' della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo. 6.3. Le condizioni di cui al punto 1, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo. 7. Immobili in comproprieta' e delega a un comproprietario 7.2. Per gli immobili in comproprieta', alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalita' che saranno approvate dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile. 7.3. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. 8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico 8.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalita', a detto indennizzo andra' sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento. Il contributo e' inoltre integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato. 8.2. Il richiedente il contributo dovra' produrre all'organismo istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale e' stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalita' che saranno approvate dal Commissario delegato o dal soggetto responsabile. 8.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 8.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovra' essere prodotta all'organismo istruttore entro dieci giorni dall'avvenuta erogazione. 8.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo. 8.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 8.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente provvedimento dovra' in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. 9. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attivita' economica 9.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo che sara' approvato dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilita', deve: a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e l'evento calamitoso; b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attivita' di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c), e se trattasi di impianti immobili, lett. 2.1.f): b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria; b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantita' effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale camera di commercio, indicando anche l'importo IVA; b.3.) attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo; b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi gia' eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo; b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo; b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile; c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1, lettere d), e), f) e g), fornire le specifiche informazioni che saranno precisate nella modulistica approvata dal Commissario delegato o dal soggetto responsabile finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruita' dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti. 9.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarita' dell'attivita'. 9.3. Per l'immobile di cui al punto 2.1.a), il perito deve attestare, altresi', la necessita' di procedere alla delocalizzazione dello stesso: sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati. 9.4. In caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, il perito deve determinare, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso. 10. Relazione tecnica del comune per le aziende da delocalizzare 10.1. Per le strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito e' resa con perizia giurata. 11. Cessazione dell'attivita' o trasferimento della proprieta' dell'azienda 11.1. L'impresa che ha cessato l'attivita' o trasferito la proprieta' dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo ne' ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprieta' e, se presentata, la domanda e' inammissibile. 11.2. L'impresa che ha cessato l'attivita' o trasferito la proprieta' dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potra', pertanto, essere erogato. 11.3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui la proprieta' sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attivita' nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattivita' temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attivita'. 12. Controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti 12.1. L'organismo istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. 12.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 11.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, l'organismo istruttore puo' stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.