Allegato C
Crtiteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni
occorsi alle attivita' economiche e produttive.
1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo
finalizzato alla concessione dei contributi
1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di cui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6
settembre 2018 sono definiti i criteri, i termini e le modalita' per
la determinazione dei contributi e la presentazione della relativa
domanda da parte delle imprese titolari delle attivita' economiche e
produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attivita'
economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche
residenziali o singole unita' immobiliari destinate ad attivita'
produttiva, ove l'attivita' economica e produttiva consista anche
nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli
eventi calamitosi gia' segnalati con gli appositi moduli C1
«Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per
l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive» ovvero
con i moduli C2 «Ricognizione dei danni subiti».
1.2. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi seguenti, il
Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente ordinanza, provvede d'intesa con
la regione o provincia autonoma all'individuazione della struttura
organizzativa, ovvero di un soggetto pubblico ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b) della delibera del 28
luglio 2016 (di seguito semplicemente: organismo istruttore), al
quale competera', anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere
all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei
titolari delle attivita' economiche e produttive di cui al punto 1.1.
Dell'avvenuta individuazione dell'organismo istruttore e' data
tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
1.3. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile,
avvalendosi dell'organismo istruttore, definisce, entro i successivi
quindici giorni, le modalita' tecniche specifiche per la gestione
delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi
compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo
paragrafo 5, assicurandone la conformita' alla normativa dell'Unione
europea richiamata nelle citate delibere, e ne da' immediata
comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
1.4. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile
provvede all'approvazione delle modalita' tecniche per la gestione
delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la
relativa massima divulgazione, nelle modalita' ritenute maggiormente
efficaci. I soggetti interessati hanno quaranta giorni dalla data
dell'approvazione della modulistica per presentare la domanda di
contributo con le modalita' che saranno a tal fine stabilite.
1.5. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile,
avvalendosi dell'organismo istruttore, provvede all'istruttoria delle
domande di contributo entro quarantacinque giorni decorrenti dalla
data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 1.4.
L'istruttoria e' finalizzata alla determinazione dei danni
effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi
concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei
parametri e dei massimali stabili dalle delibere del 28 luglio 2016 e
del 6 settembre 2018 e specificati nel presente documento. In sede di
istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a contributo
non siano stati gia' oggetto di contributo in sede di immediato
sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo n. 1/2018.
1.6. A seguito del completamento delle operazioni previste al
precedente punto 1.5, il Commissario delegato, ovvero il soggetto
responsabile trasmette immediatamente al Dipartimento della
protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi
concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base
dell'allegato modello unitario SRC1/SRC2
1.7. Alle misure di aiuto previste nel presente atto si applica
il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato con
riferimento agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e
2020 contemplati nell'art. 50 di tale regolamento, mentre per gli
eventi calamitosi non contemplati nel predetto art. 50 si applica il
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative
finalita'
2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i
massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:
a) alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione
dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e
sgomberato con provvedimento della pubblica autorita', mediante
ricostruzione o acquisto di nuova unita' in altro sito dello stesso
comune o di altro comune della medesima regione o provincia autonoma,
qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto
idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di
indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica
autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in
cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo
eventualmente concesso per l'immobile, ne' distrutto ne' danneggiato
ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovra'
essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero
per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli
interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa
demolizione dell'immobile se necessaria;
c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel
quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita';
d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle
attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento
calamitoso;
e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a
seguito dell'evento calamitoso;
f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al
ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualifichino
come beni immobili ossia incorporati al suolo;
g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati,
distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio
esclusivo dell'attivita' economica e produttiva.
2.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o
equivalenti non potra' eccedere in quantita' e valore quello dei beni
distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea
riguardante gli aiuti di stato.
2.3. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui e' possibile
accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento
calamitoso:
a. la sede legale e/o operativa di attivita' economiche e
produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono
quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita'
economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari
allo svolgimento di una finalita' produttiva, o di una sua fase
intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla
produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di
servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili
distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;
b) oggetto dell'attivita', ovvero quelli realizzati e/o gestiti
dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, societa' immobiliare)
nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare
di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale
alla sua destinazione che puo' essere abitativa o produttiva.
2.4. L'immobile per cui e' possibile accedere al contributo e'
quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per
l'esercizio della propria attivita', possiede a titolo di proprieta'
o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a
titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato).
Sono pertanto esclusi i beni immobili, di proprieta' di una persona
fisica che non eserciti essa stessa l'attivita' economica e
produttiva.
2.5. Nel caso previsto al precedente comma 1, lettera a):
la demolizione dell'immobile da delocalizzare e' precondizione
per l'accesso al contributo e sull'area di sedime e' posto il vincolo
temporaneo di inedificabilita'. Tale vincolo temporaneo deve,
successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e
trascritto nei registri immobiliari;
non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia
vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di
una unita' strutturale o di un aggregato strutturale secondo la
definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018,
e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale.
3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la
relativa determinazione
3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali
specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello
indicato nel modulo C1 o C2 e quello risultante dalla perizia
asseverata di cui al successivo paragrafo 9. Nel caso in cui alla
data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e
ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati
da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al
predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e
documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti
i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente,
si considera altresi' la ulteriore ed eventuale spesa stimata in
perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio
del minor valore indicato al primo periodo.
3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attivita', i
contributi previsti ai sensi del punto 2.1. c) sono concessi
limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:
3.2.1. elementi strutturali verticali ed orizzontali;
3.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di
diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan,
termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura
interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali
diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
3.2.4. serramenti interni ed esterni.
Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali
adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel
computo estimativo della perizia.
Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei
beneficiari di contributo ed anche queste devono essere
specificamente evidenziate nella perizia.
Fermi restando il limite percentuale del 50% sul minor valore
previsto al punto 3.1 ed il massimale previsto al punto 3.4.
3.3. Per le domande di contributo riguardanti:
a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il
contributo e' concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto
3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
b) la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto o
la delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o
dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di
altro immobile, nella perizia asseverata di cui al paragrafo 9, il
tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua
disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima
dell'evento calamitoso ed il contributo e' concesso fino al 50% del
minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo
sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto
di un immobile in altro sito e comunque nel limite massimo di cui al
punto 3.4. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro
immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da
contratto definitivo o preliminare di compravendita;
c) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle
attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento
calamitoso, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore
di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto
3.4;
d) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a
seguito dell'evento calamitoso, il contributo e' concesso fino
all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite
massimo di cui al punto 3.4;
e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo
produttivo distrutti o danneggiati il contributo e' concesso fino al
50% se si qualificano come beni immobili e fino all' 80% se si
qualificano come beni mobili del minor valore indicato al punto 3.1,
e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;
f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto
o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attivita' economica e
produttiva, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore
di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto
3.4;
g) il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile sede legale
e/o operativa dell'attivita' economica e produttiva qualora siano
condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione, il contributo
e' concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e
comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4.
3.4. Il contributo e' concesso entro il limite massimo
complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.
3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al
punto 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa
spesa e' ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al
netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei
danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.
3.6. La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali
all'attivita', da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve
riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel
libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le
imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi
di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o,
nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli
attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di
riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato
dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la
riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino
all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi
avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi
dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo
di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o
danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini
ufficiali, qualora esistenti, al netto dell' eventuale valore di
recupero del bene dismesso.
4. Esclusioni
4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente
procedimento i danni:
a) alle pertinenze, ancorche' distrutte o dichiarate inagibili,
nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita'
strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attivita'
economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attivita'
stessa;
b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o
dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa
dell'attivita' economica e produttiva, qualora l'intervento non sia
funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b) e
2.1.c), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione
delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di
titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data
dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati
conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo,
altresi', quanto previsto all'art. 34-bis «Tolleranze costruttive»
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non
risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata
presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto
catasto;
e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso,
risultavano collabenti o in corso di costruzione;
f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o
strumentali all'esercizio esclusivo dell'attivita' economica e
produttiva;
g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in
cui, oltre alle unita' abitative, siano presenti unita' immobiliari
destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo,
in quanto tale fabbisogno e' riconoscibile nella ricognizione dei
privati.
5. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della domanda di
contributo
5.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono
presentare l'apposita domanda entro il termine previsto al punto
1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sara' approvata dal
Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile con le
modalita' stabilite dal punto 1.3.
5.2. Per i danni ci cui al paragrafo 2, la domanda di contributo
e' presentata dal legale rappresentante della attivita'.
5.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attivita'
economica, il modulo C1 o C2 sia stato presentato e sottoscritto,
invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o
personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.),
quest'ultimo puo' presentare la domanda di contributo solo nel caso
in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per
il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa
dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al
contributo. Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di
manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario,
questo potra' presentare istanza di contributo anche qualora il
modulo C1 o C2 sia stato presentato solo dal titolare di diritto
reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.
5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata
la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9 da redigersi
utilizzando la modulistica che sara' approvata dal Commissario
delegato, ovvero dal soggetto responsabile, integrando e
specificando, con le modalita' stabilite dal punto 1.3, gli elementi
minimi indicati nel richiamato paragrafo 9. Il costo della perizia
resta a carico del richiedente il contributo.
5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito
modulo, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i
lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.
5.6. La domanda dovra' essere presentata con le modalita' che
saranno stabilite dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto
responsabile, nelle quali dovranno essere fornite idonee e specifiche
indicazioni volte alla verifica del rispetto del termine di cui al
punto 1.4.
5.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine e'
irricevibile e di tale esito l'organismo istruttore deve dare
comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da
questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata
entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata
della documentazione e degli allegati previsti dalla presente
ordinanza, l'organismo istruttore ne richiede l'integrazione in sede
di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di dieci giorni dalla
ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il
quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e di tale definitivo
esito deve essere data comunicazione da parte dell'organismo
istruttore tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da
questi indicato nella domanda.
5.8. L'organismo istruttore provvede, con le modalita' ritenute
piu' opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in ordine al termine
di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso
la consultazione del presente documento presso i propri uffici o
nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la
conoscibilita' della stessa si intende perfezionata con la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Condizioni di regolarita' dell'attivita' economica e produttiva
6.1. Per l'accesso ai contributi devono sussistere, per le
imprese richiedenti le seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle
imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da
tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e
loro forme associative, essere regolarmente iscritti
all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si
opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla
normativa vigente;
b) essere in possesso di partita IVA;
c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una
richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione
europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di
rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura,
comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta
dall'amministrazione;
d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a
procedure di liquidazione coatta amministrativa;
e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai
versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed
assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza ne'
esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalita'
organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale
condizione e' da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di
tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore
ad euro 150.000,00.
6.2. Le condizioni di cui al punto 1, lettere a), b), c), devono
sussistere, a pena di inammissibilita' della domanda di contributo,
alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda
medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di
erogazione di quest'ultimo.
6.3. Le condizioni di cui al punto 1, lettere d), e), f), devono
sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di
erogazione di quest'ultimo.
7. Immobili in comproprieta' e delega a un comproprietario
7.2. Per gli immobili in comproprieta', alla domanda di
contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la
delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalita' che
saranno approvate dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto
responsabile.
7.3. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo
e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda
limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da
documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto,
della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai
comproprietari che non hanno conferito la delega.
8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico
8.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di
contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalita',
a detto indennizzo andra' sommato il contributo determinato come
previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno
ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al
presente documento. Il contributo e' inoltre integrato con una
ulteriore somma pari ai premi assicurativi, versati dai soggetti
danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui
all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato.
8.2. Il richiedente il contributo dovra' produrre all'organismo
istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il
contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza
liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito
unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o
idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale
e' stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente
pubblico, con le modalita' che saranno approvate dal Commissario
delegato o dal soggetto responsabile.
8.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione
dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 8.2, qualora
relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti
successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo,
dovra' essere prodotta all'organismo istruttore entro dieci giorni
dall'avvenuta erogazione.
8.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo
comporta la decadenza dal contributo.
8.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del
punto 8.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente
provvedimento dovra' in ogni caso contenere una dichiarazione, da
parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di
rimborsi assicurativi o altri contributi.
9. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni
subiti dall'attivita' economica
9.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia
asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo che sara'
approvato dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile,
a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o
collegio nella quale il perito, sotto la propria personale
responsabilita', deve:
a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni
e l'evento calamitoso;
b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede
l'attivita' di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c), e se trattasi di
impianti immobili, lett. 2.1.f):
b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento
calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio,
mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando
che e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge
ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli
abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali,
tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i
serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le
misure e/o quantita' effettivamente danneggiate; descrivere gli
interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti
obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso
un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le
unita' di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi
della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del
prezzario della locale camera di commercio, indicando anche l'importo
IVA;
b.3.) attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la
congruita' delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2),
producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilita'
finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruita',
rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo
complessivo;
b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera
b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi
ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi gia'
eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e
pertanto non ammissibili a contributo;
b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge,
ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico
del titolare del contributo;
b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato
legittimo dell'immobile;
c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1, lettere d), e),
f) e g), fornire le specifiche informazioni che saranno precisate
nella modulistica approvata dal Commissario delegato o dal soggetto
responsabile finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari,
delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a
documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data
dell'evento ed alla congruita' dei relativi prezzi con riferimento a
prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.
9.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni
previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarita'
dell'attivita'.
9.3. Per l'immobile di cui al punto 2.1.a), il perito deve
attestare, altresi', la necessita' di procedere alla delocalizzazione
dello stesso:
sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti
urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi
elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi
idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste
l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile,
richiamando in perizia tali atti o elaborati.
9.4. In caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro
sito dell'immobile distrutto o inagibile, il perito deve determinare,
avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione il valore che
l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso.
10. Relazione tecnica del comune per le aziende da delocalizzare
10.1. Per le strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare
di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il comune, in sede di istruttoria,
produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal
perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle
amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed
idraulico. Qualora il comune sia impossibilitato a produrre tale
relazione tecnica, l'attestazione del perito e' resa con perizia
giurata.
11. Cessazione dell'attivita' o trasferimento della proprieta'
dell'azienda
11.1. L'impresa che ha cessato l'attivita' o trasferito la
proprieta' dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non
ha titolo a presentare la domanda di contributo ne' ha titolo a
presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprieta' e, se
presentata, la domanda e' inammissibile.
11.2. L'impresa che ha cessato l'attivita' o trasferito la
proprieta' dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la
domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potra',
pertanto, essere erogato.
11.3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui
la proprieta' sia stata trasferita all'impresa che alla data
dell'evento calamitoso esercitava la propria attivita' nell'azienda
condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento
(usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a
determinare una situazione di inattivita' temporanea dell'impresa
proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attivita'.
12. Controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese
dai richiedenti
12.1. L'organismo istruttore procede al controllo a campione
nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a
contributo per verificare la veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.
12.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui
l'effettuazione dei controlli di cui al punto 11.1 possa pregiudicare
il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1,
l'organismo istruttore puo' stabilire, con determina del responsabile
del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli
entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.