(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE  ATTIVITA'  DI  CONTROLLO  DELLA
  SPECIE CINGHIALE IN ZONA DI RESTRIZIONE II. 
 
    L'area della ZR II e' suddivisa in due fasce: 
      A. dal confine esterno non inferiore a 15  km,  salvo  barriere
naturali o artificiali, verso il  cuore  dell'area  infetta  (area  a
maggior rischio di diffusione della PSA verso territori  indenni)  le
azioni  di  controllo  faunistico  (abbattimenti)   devono   avvenire
attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo  la
movimentazione di cinghiali in abbattimento selettivo anche  notturno
da  veicolo  e  utilizzo  di  gabbie  di   cattura   per   successivo
abbattimento; 
      B.  nella  restante  porzione  residuale  di   territorio,   se
esistente, ossia dal limite non inferiore dei 15 km,  salvo  barriere
naturali o artificiali, sopraindicati sino al cuore dell'area infetta
(area a  rischio  di  diffusione  locale  della  PSA)  le  azioni  di
controllo faunistico (abbattimenti)  devono  avvenire  attraverso  le
misure piu' incisive  possibili,  ma  comunque  che  determinino  una
scarsa movimentazione di cinghiali abbattimento  tramite  girata  con
l'uso massimo di 3 cani, abbattimento  selettivo  anche  notturno  da
veicolo, utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento. 
    Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio
la ZR II non confini con una ZR I  (ad  esempio  il  mar  Ligure)  le
azioni di controllo  faunistico  devono  avvenire  con  le  modalita'
previste per la fascia B 
    I comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base
all'elenco delle  zone  sottoposte  a  restrizione  per  PSA  di  cui
all'allegato I del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  2021/605  (e
successive modificazioni ed integrazioni) e relativi  regolamenti  di
esecuzione. Ai comuni i cui territori rientrano per piu' della  meta'
della loro estensione in zona A, si applicano le misure  previste  al
medesimo punto. 
    Tali elenchi sono resi  disponibili  dalle  regioni  tramite  gli
osservatori   epidemiologici   degli    II.ZZ.SS.    territorialmente
competenti che ne danno comunicazione all'Autorita' competente locale
(ACL) e al Commissario straordinario alla PSA.