ALLEGATO III (articolo 7)
SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI
I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, sono
accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento
designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008 almeno per i parametri di
cui alla parte A, lettere da a) a f), e alla parte B, Tabella 1, del
presente allegato.
Ai fini della valutazione dell'equivalenza dei metodi alternativi
ai metodi di cui al presente allegato si fa riferimento alla norma
UNI EN ISO 17994, stabilita per l'equivalenza dei metodi
microbiologici, o alla norma UNI EN ISO 16140 (parti 2 e 6), o a
qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello
internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi non colturali
che esulano dall'ambito di applicazione della norma UNI EN ISO 17994.
In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi
di efficienza di cui alla Parte B, il controllo e' effettuato
applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi
eccessivi.
Parte A
Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di
analisi
Per ciascuno dei parametri microbiologici elencati nelle Parti A, C
e D, i metodi d'analisi per i parametri microbiologici sono:
a) Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO
9308-1 o UNI EN ISO 9308-2
b) Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2);
c) conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su
piastra a 22 °C (UNI EN ISO 6222);
d) Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189);
e) Legionella (UNI EN ISO 11731 conforme al valore stabilito
nell'allegato I, Parte D).
sia per il controllo di verifica basato sul rischio, sia per
integrare i metodi colturali, possono essere utilizzati in aggiunta
altri metodi, quali metodi colturali rapidi, metodi non colturali,
metodi molecolari, tra cui qPCR, eseguita in accordo alla ISO/TS
12869.
f) colifagi somatici;
per il monitoraggio operativo, e' possibile fare riferimento
all'allegato II, Parte A, norme UNI EN ISO 10705-2 e ISO 10705-3.
Per la ricerca di parametri microbiologici anche supplementari e
stabiliti nel PSA, possono essere adottate le metodiche previste in
Rapporti ISTISAN 07/5 e s.m.i.
Parte B
Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le
caratteristiche di prestazione
1. Parametri chimici e indicatori
Per i parametri di cui alla Tabella 1 del presente allegato, il
metodo di analisi utilizzato e' quantomeno in grado di misurare
concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di
quantificazione, definito nell'articolo 74, comma 2, lettera uu-ter),
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. pari al 30%, o inferiore, del valore di
parametro pertinente e un'incertezza di misura quale quella
specificata nella Tabella 1 del presente allegato.
L'incertezza di misura indicata nella Tabella 1 non deve essere
utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di
cui all'allegato I. Il confronto con il valore di parametro e' da
effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso numero
di cifre decimali riportato per il valore di parametro di cui alle
Parti B e C dell'allegato I.
Ove necessario, il CeNSiA recepisce le linee guida tecniche sui
metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze
per- e poli-fluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e
«somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di
parametro e la frequenza di campionamento, che la Commissione prevede
di adottare entro il 12 gennaio 2024.
Tabella 1 - Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di
misura»
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Note alla Tabella 1
Nota 1: L'incertezza della misura e' un parametro non negativo che
caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di
prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) e' la percentuale del
valore di parametro indicato nella Tabella, o qualsiasi valore piu'
stringente. L'incertezza della misura e' stimata a livello dei valori
parametrici, salvo diversa indicazione.
Nota 2: In caso sia impossibile soddisfare il valore
dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica
disponibile (fino al 60%).
Nota 3: Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in
tutte le sue forme.
Nota 4: valore dell'incertezza di misura e' espresso in unita' pH.
Nota 5: Metodo di riferimento: UNI EN ISO 8467.
Nota 6: Le caratteristiche di prestazione dei singoli
antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi
antiparassitari e' possibile ottenere valori di incertezza di misura
di appena il 30%, mentre per molti e' possibile autorizzare valori
piu' alti, fino all'80%.
Nota 7: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle
singole sostanze al 25% del valore di parametro che figura nella
Parte B dell'allegato I.
Nota 8: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle
singole sostanze al 50% del valore di parametro che figura nella
Parte B dell'allegato I.
Nota 9: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello
di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le
linee guida EN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio
organico disciolto (DOC) per la specifica dell'incertezza del metodo
di prova.
Nota 10: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello
di 1,0 NTU (unita' nefelometriche di torbidita') conformemente alla
norma UNI EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard
3. Somma di PFAS
Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle summenzionate
linee guida tecniche che la Commissione prevede di stabilire entro il
12 gennaio 2024:
- acido perfluorobutanoico (PFBA)
- acido perfluoropentanoico (PFPeA)
- acido perfluoroesanoico (PFHxA)
- acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
- acido perfluoroottanoico (PFOA)
- acido perfluorononanoico (PFNA)
- acido perfluorodecanoico (PFDA
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
- acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
- acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
- acido perfluorobutanosolfonico (PFBS)
- acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
- acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
- acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
- acido perfluoroottansolfonico (PFOS)
- acido perfluorononansolfonico (PFNS)
- acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
- acido perfluoroundecansolfonico
- acido perfluorododecansolfonico
- acido perfluorotridecansolfonico
- acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico
(HFPO-DA o GenX)
- acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)
- fluorotelomero solfonato (6:2 FTS)
- acido difluoro«[2,2,4,5- tetrafluoro-5-
(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi»acetico (C6O4)
Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del
rischio delle aree di alimentazione per punti di prelievo effettuata
in conformita' dell'articolo 7, conclude che vi e' la probabilita'
che tali sostanze siano presenti in un determinato sistema di
fornitura d'acqua.
I limiti riferiti alla somma dei composti sopra elencati includono
anche i rispettivi isomeri (ramificati e lineari). I controlli
interni ed esterni per quanto riguarda la frequenza e i punti di
monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei
parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», tengono conto delle
valutazioni di rischio (piani di sicurezza dell'acqua) previste in
articolo 8, delle rilevanze dei monitoraggi sulle acque di cui
all'articolo 7 e del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e
di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e di
contaminazione da PFAS, anche puntuali o transienti, nelle
circostanze territoriali che possono interessare le aree di
captazione.
Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle
linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il
monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei
parametri «PFAS - totale» e «somma di PFAS», per i controlli
analitici interni ed esterni ai sensi del presente decreto:
- sono adottate le metodiche previste nei Rapporti ISTISAN 19/7 e
s.m.i. o metodi alternativi che garantiscano in ogni caso
caratteristiche di prestazione previste nei citati Rapporti;
- sono contemplate almeno le sostanze per le quali sia
disponibile uno standard analitico di controllo.