(Allegato III)
 
                      ALLEGATO III (articolo 7) 
 
               SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI 
 
  I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori,  sono
accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da  un  Ente  di  accreditamento
designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008 almeno per i  parametri  di
cui alla parte A, lettere da a) a f), e alla parte B, Tabella 1,  del
presente allegato. 
  Ai fini della valutazione dell'equivalenza dei  metodi  alternativi
ai metodi di cui al presente allegato si fa  riferimento  alla  norma
UNI  EN  ISO  17994,   stabilita   per   l'equivalenza   dei   metodi
microbiologici, o alla norma UNI EN ISO 16140 (parti  2  e  6),  o  a
qualsiasi   altro   protocollo   analogo   riconosciuto   a   livello
internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi non  colturali
che esulano dall'ambito di applicazione della norma UNI EN ISO 17994. 
  In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i  criteri  minimi
di efficienza di  cui  alla  Parte  B,  il  controllo  e'  effettuato
applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino  costi
eccessivi. 
 
  Parte A 
  Parametri microbiologici per i quali  sono  specificati  metodi  di
analisi 
 
  Per ciascuno dei parametri microbiologici elencati nelle Parti A, C
e D, i metodi d'analisi per i parametri microbiologici sono: 
    a) Escherichia coli (E. coli) e batteri  coliformi  (UNI  EN  ISO
9308-1 o UNI EN ISO 9308-2 
    b) Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2); 
    c) conteggio  delle  colonie  o  conteggio  degli  eterotrofi  su
piastra a 22 °C (UNI EN ISO 6222); 
    d) Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189); 
    e) Legionella (UNI EN ISO  11731  conforme  al  valore  stabilito
nell'allegato I, Parte D). 
 
    sia per il controllo di verifica  basato  sul  rischio,  sia  per
integrare i metodi colturali, possono essere utilizzati  in  aggiunta
altri metodi, quali metodi colturali rapidi,  metodi  non  colturali,
metodi molecolari, tra cui qPCR,  eseguita  in  accordo  alla  ISO/TS
12869. 
    f) colifagi somatici; 
    per il monitoraggio  operativo,  e'  possibile  fare  riferimento
all'allegato II, Parte A, norme UNI EN ISO 10705-2 e ISO 10705-3. 
 
  Per la ricerca di parametri microbiologici  anche  supplementari  e
stabiliti nel PSA, possono essere adottate le metodiche  previste  in
Rapporti ISTISAN 07/5 e s.m.i. 
 
  Parte B 
  Parametri chimici e indicatori per  i  quali  sono  specificate  le
caratteristiche di prestazione 
 
  1. Parametri chimici e indicatori 
  Per i parametri di cui alla Tabella 1  del  presente  allegato,  il
metodo di analisi utilizzato  e'  quantomeno  in  grado  di  misurare
concentrazioni uguali all'indicatore parametrico  con  un  limite  di
quantificazione, definito nell'articolo 74, comma 2, lettera uu-ter),
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. pari al 30%, o inferiore, del valore di
parametro  pertinente  e  un'incertezza  di   misura   quale   quella
specificata nella Tabella 1 del presente allegato. 
  L'incertezza di misura indicata nella Tabella  1  non  deve  essere
utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di
cui all'allegato I. Il confronto con il valore  di  parametro  e'  da
effettuarsi previo arrotondamento del risultato con lo stesso  numero
di cifre decimali riportato per il valore di parametro  di  cui  alle
Parti B e C dell'allegato I. 
  Ove necessario, il CeNSiA recepisce le  linee  guida  tecniche  sui
metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio  delle  sostanze
per- e poli-fluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale»  e
«somma di PFAS», compresi  i  limiti  di  rilevazione,  i  valori  di
parametro e la frequenza di campionamento, che la Commissione prevede
di adottare entro il 12 gennaio 2024. 
 
  Tabella 1 - Caratteristica di  prestazione  minima  «Incertezza  di
misura» 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Note alla Tabella 1 
 
  Nota 1: L'incertezza della misura e' un parametro non negativo  che
caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti  a  un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate.  Il  criterio  di
prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) e' la percentuale  del
valore di parametro indicato nella Tabella, o qualsiasi  valore  piu'
stringente. L'incertezza della misura e' stimata a livello dei valori
parametrici, salvo diversa indicazione. 
  Nota  2:   In   caso   sia   impossibile   soddisfare   il   valore
dell'incertezza di  misura,  occorre  scegliere  la  miglior  tecnica
disponibile (fino al 60%). 
  Nota 3: Il metodo determina il tenore  complessivo  di  cianuro  in
tutte le sue forme. 
  Nota 4: valore dell'incertezza di misura e' espresso in unita' pH. 
  Nota 5: Metodo di riferimento: UNI EN ISO 8467. 
  Nota   6:   Le   caratteristiche   di   prestazione   dei   singoli
antiparassitari vengono fornite  a  titolo  indicativo.  Per  diversi
antiparassitari e' possibile ottenere valori di incertezza di  misura
di appena il 30%, mentre per molti e'  possibile  autorizzare  valori
piu' alti, fino all'80%. 
  Nota 7: Le  caratteristiche  di  prestazione  si  riferiscono  alle
singole sostanze al 25% del valore  di  parametro  che  figura  nella
Parte B dell'allegato I. 
  Nota 8: Le  caratteristiche  di  prestazione  si  riferiscono  alle
singole sostanze al 50% del valore  di  parametro  che  figura  nella
Parte B dell'allegato I. 
  Nota 9: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata  al  livello
di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre  utilizzare  le
linee guida EN 1484 per la determinazione  del  TOC  e  del  carbonio
organico disciolto (DOC) per la specifica dell'incertezza del  metodo
di prova. 
  Nota 10: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al  livello
di 1,0 NTU (unita' nefelometriche di torbidita')  conformemente  alla
norma UNI EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard 
 
  3. Somma di PFAS 
 
  Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle summenzionate
linee guida tecniche che la Commissione prevede di stabilire entro il
12 gennaio 2024: 
 
    - acido perfluorobutanoico (PFBA) 
    - acido perfluoropentanoico (PFPeA) 
    - acido perfluoroesanoico (PFHxA) 
    - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) 
    - acido perfluoroottanoico (PFOA) 
    - acido perfluorononanoico (PFNA) 
    - acido perfluorodecanoico (PFDA 
    - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) 
    - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) 
    - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) 
    - acido perfluorobutanosolfonico (PFBS) 
    - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) 
    - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) 
    - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) 
    - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) 
    - acido perfluorononansolfonico (PFNS) 
    - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) 
    - acido perfluoroundecansolfonico 
    - acido perfluorododecansolfonico 
    - acido perfluorotridecansolfonico 
    -   acido    2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propanoico
(HFPO-DA o GenX) 
    - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) 
    - fluorotelomero solfonato (6:2 FTS) 
    -         acido         difluoro«[2,2,4,5-         tetrafluoro-5-
(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi»acetico (C6O4) 
 
  Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del
rischio delle aree di alimentazione per punti di prelievo  effettuata
in conformita' dell'articolo 7, conclude che vi  e'  la  probabilita'
che tali  sostanze  siano  presenti  in  un  determinato  sistema  di
fornitura d'acqua. 
  I limiti riferiti alla somma dei composti sopra elencati  includono
anche i  rispettivi  isomeri  (ramificati  e  lineari).  I  controlli
interni ed esterni per quanto riguarda la  frequenza  e  i  punti  di
monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese  nei
parametri «PFAS-totale»  e  «somma  di  PFAS»,  tengono  conto  delle
valutazioni di rischio (piani di sicurezza  dell'acqua)  previste  in
articolo 8, delle  rilevanze  dei  monitoraggi  sulle  acque  di  cui
all'articolo 7 e del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.,  e
di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di  pressione  e  di
contaminazione  da  PFAS,  anche   puntuali   o   transienti,   nelle
circostanze  territoriali  che  possono  interessare   le   aree   di
captazione. 
  Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle
linee guida tecniche sui metodi  analitici  per  quanto  riguarda  il
monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese  nei
parametri «PFAS  -  totale»  e  «somma  di  PFAS»,  per  i  controlli
analitici interni ed esterni ai sensi del presente decreto: 
    - sono adottate le metodiche previste nei Rapporti ISTISAN 19/7 e
s.m.i.  o  metodi  alternativi  che   garantiscano   in   ogni   caso
caratteristiche di prestazione previste nei citati Rapporti; 
    -  sono  contemplate  almeno  le  sostanze  per  le   quali   sia
disponibile uno standard analitico di controllo.