(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                         Norme di Procedura 
 
A. Autorita' competenti 
    Le autorita' competenti per l'attuazione dell'Accordo in  materia
di Coproduzione  Cinematografica  tra  il  Governo  della  Repubblica
Italiana e il Governo del Giappone (di seguito «l'Accordo»)  sono  le
seguenti: 
      per la  Repubblica  Italiana:  il  Ministero  della  Cultura  -
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo; 
      per il Giappone: il Ministero degli  Affari  Esteri,  l'Agenzia
per gli Affari Culturali e il Ministero dell'Economia, del  Commercio
e dell'Industria che designera' l'autorita' di  gestione  giapponese,
informandone l'autorita' italiana competente. 
B. Norme da applicare alle coproduzioni cinematografiche 
    Le autorita' competenti assicurano, in conformita' alle leggi  ed
ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun  Paese,  che  le  norme
definite  nel  presente  Allegato  si  applichino  alle  coproduzioni
cinematografiche realizzate ai sensi dell'Accordo. 
    Le  istanze   volte   all'approvazione   provvisoria   ai   sensi
dell'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive
autorita'  competenti  prima  dell'inizio  delle  riprese   o   della
principale lavorazione in caso di animazione,  per  quanto  possibile
contestualmente. 
    Le istanze volte all'approvazione definitiva di cui  all'Articolo
5 dell'Accordo devono essere  presentate  alle  rispettive  autorita'
competenti corredate da ogni documentazione giustificativa. 
    I  progetti  che   soddisfano   i   requisiti   di   coproduzione
cinematografica riceveranno per iscritto dalle  autorita'  competenti
l'approvazione in conformita' all'Articolo 5 dell'Accordo. 
    L'istanza corredata da documenti  deve  comprendere  le  seguenti
voci: 
      1. la sceneggiatura completa del film; 
      2. un documento comprovante  che  i  diritti  d'autore  per  la
produzione sia stato legalmente acquisito in ciascun Paese; 
      3.  una  copia  del  contratto  di  coproduzione  firmato   dai
coproduttori, con riserva di approvazione da  parte  delle  autorita'
competenti, che deve comunque includere: 
        (i) il titolo della coproduzione cinematografica; 
        (ii) il nome dei produttori; 
        (iii) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore,  se
si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; 
        (iv)  il  nome  del  regista  (e'  ammessa  una  clausola  di
salvaguardia valida per la sua sostituzione in caso di necessita'); 
        (v) il budget, compreso il piano finanziario; 
        (vi) l'impegno dei coproduttori a  partecipare  ad  eventuali
eccedenze di spese o a beneficiare delle economie in  proporzione  ai
rispettivi apporti finanziari; 
        (vii) una clausola che affermi che il diritto ai benefici  ai
sensi dell'Accordo non vincoli le autorita' competenti di  una  delle
Parti ad autorizzare la proiezione  in  pubblico  della  coproduzione
cinematografica; 
        (viii) la data approssimativa dell'avvio delle riprese; 
        (ix) una clausola inerente le misure da seguire nel  caso  in
cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i  termini  pattuiti
nel contratto di coproduzione; 
        (x) una clausola che  impegni  il  coproduttore  con  apporto
finanziario maggiore a stipulare una  polizza  di  assicurazione  che
copra almeno «tutti i rischi di produzione» e  «tutti  i  rischi  sul
materiale originale di produzione»; 
        (xi) una clausola che stabilisca la  procedura  da  osservare
nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che  non
possa risolversi amichevolmente; 
        (xii)  una  clausola  che  stabilisca  che   i   coproduttori
detengano  congiuntamente  il  diritto  d'autore  della  coproduzione
cinematografica e che  ciascun  coproduttore  ottenga  i  crediti  di
produzione   nella   sequenza   dei   titoli    della    coproduzione
cinematografica. 
      Inoltre, il contratto tra i coproduttori: 
        (a) stabilira' che venga realizzato un numero sufficiente  di
copie del materiale finale utilizzato nella produzione  per  tutti  i
coproduttori. Ciascun coproduttore sara' titolare di  una  copia  del
materiale di riproduzione protetto e avra' diritto di utilizzarlo per
disporne   per   le   necessarie   riproduzioni.   Inoltre,   ciascun
coproduttore avra'  accesso  al  materiale  di  produzione  originale
secondo le condizioni stabilite congiuntamente dai  coproduttori  che
includeranno  almeno  una   clausola   secondo   la   quale   ciascun
coproduttore  e'  comproprietario  degli  elementi  tangibili   della
coproduzione cinematografica assicurando che tutti i materiali  siano
protetti da copyright  e  che  qualsiasi  sfruttamento  possa  essere
gestito solo con il reciproco consenso dei coproduttori; 
        (b) decretera'  la  responsabilita'  finanziaria  di  ciascun
coproduttore per i costi sostenuti: 
          (i) nella  preparazione  di  un  progetto  a  cui  e  stata
rifiutata  l'approvazione  provvisoria  ai  sensi   dell'Articolo   5
dell'Accordo da parte delle autorita' competenti; 
          (ii)    nella    realizzazione    di    una    coproduzione
cinematografica che ha  ricevuto  tale  approvazione  provvisoria  ai
sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo e non soddisfa  le  condizioni  di
tale approvazione; o 
          (iii)   nella    realizzazione    di    una    coproduzione
cinematografica approvata,  l'autorizzazione  per  la  proiezione  in
pubblico viene negata in un qualsiasi dei paesi dei coproduttori; 
        (c) stabilira' gli accordi relativi alla condivisione  tra  i
coproduttori  dei  proventi  derivanti   dallo   sfruttamento   della
coproduzione cinematografica, compresi quelli provenienti dai mercati
di esportazione. La ripartizione dei ricavi  dovrebbe,  in  linea  di
massima,  essere  proporzionale  al  contributo  totale  di   ciascun
coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di  mercati
o dalla combinazione delle due; 
        (d)  precisera'  le  date  entro  le  quali   devono   essere
perfezionati i rispettivi apporti finanziari volti alla realizzazione
della coproduzione cinematografica; 
      4. il contratto di distribuzione, se gia' stipulato; 
      5. l'elenco del personale creativo,  tecnico  e  artistico  con
l'indicazione della cittadinanza  ed  il  ruolo  e,  nel  caso  degli
interpreti, le parti che devono impersonare; 
      6. il piano di lavorazione; 
      7. il  budget  dettagliato,  specificando  le  spese  che  ogni
produttore dovra' sostenere in ogni Paese; 
      8. la sinossi. 
    Le  autorita'  competenti  possono  richiedere,   inoltre,   ogni
ulteriore documento nonche' informazioni ritenute necessarie. 
    Possono  essere  apportate  modifiche  al  contratto  originario.
Eventuali  modifiche  significative  devono  essere   sottoposte   ad
approvazione dalle autorita' competenti  prima  che  la  coproduzione
cinematografica sia completata. La sostituzione di un coproduttore e'
consentita  solo  in  casi  eccezionali   e   per   motivi   ritenuti
soddisfacenti dalle autorita' competenti. 
    Le autorita'  competenti  si  terranno  reciprocamente  informate
delle  proprie  decisioni  in  merito  all'approvazione  disciplinata
dall'Accordo. 
C. Identificazione delle coproduzioni cinematografiche 
    Ciascuna coproduzione cinematografica deve includere  un  credito
separato  che  indichi   che   si   tratti   di   una   «coproduzione
cinematografica   italo-giapponese»   o    di    una    «coproduzione
cinematografica giapponese-italiana» o, se opportuno, un credito  che
rispecchi la partecipazione della Repubblica Italiana, del Giappone e
di Paesi terzi.