Allegato
Norme di Procedura
A. Autorita' competenti
Le autorita' competenti per l'attuazione dell'Accordo in materia
di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Governo del Giappone (di seguito «l'Accordo») sono le
seguenti:
per la Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura -
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo;
per il Giappone: il Ministero degli Affari Esteri, l'Agenzia
per gli Affari Culturali e il Ministero dell'Economia, del Commercio
e dell'Industria che designera' l'autorita' di gestione giapponese,
informandone l'autorita' italiana competente.
B. Norme da applicare alle coproduzioni cinematografiche
Le autorita' competenti assicurano, in conformita' alle leggi ed
ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che le norme
definite nel presente Allegato si applichino alle coproduzioni
cinematografiche realizzate ai sensi dell'Accordo.
Le istanze volte all'approvazione provvisoria ai sensi
dell'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive
autorita' competenti prima dell'inizio delle riprese o della
principale lavorazione in caso di animazione, per quanto possibile
contestualmente.
Le istanze volte all'approvazione definitiva di cui all'Articolo
5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorita'
competenti corredate da ogni documentazione giustificativa.
I progetti che soddisfano i requisiti di coproduzione
cinematografica riceveranno per iscritto dalle autorita' competenti
l'approvazione in conformita' all'Articolo 5 dell'Accordo.
L'istanza corredata da documenti deve comprendere le seguenti
voci:
1. la sceneggiatura completa del film;
2. un documento comprovante che i diritti d'autore per la
produzione sia stato legalmente acquisito in ciascun Paese;
3. una copia del contratto di coproduzione firmato dai
coproduttori, con riserva di approvazione da parte delle autorita'
competenti, che deve comunque includere:
(i) il titolo della coproduzione cinematografica;
(ii) il nome dei produttori;
(iii) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se
si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
(iv) il nome del regista (e' ammessa una clausola di
salvaguardia valida per la sua sostituzione in caso di necessita');
(v) il budget, compreso il piano finanziario;
(vi) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali
eccedenze di spese o a beneficiare delle economie in proporzione ai
rispettivi apporti finanziari;
(vii) una clausola che affermi che il diritto ai benefici ai
sensi dell'Accordo non vincoli le autorita' competenti di una delle
Parti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione
cinematografica;
(viii) la data approssimativa dell'avvio delle riprese;
(ix) una clausola inerente le misure da seguire nel caso in
cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti
nel contratto di coproduzione;
(x) una clausola che impegni il coproduttore con apporto
finanziario maggiore a stipulare una polizza di assicurazione che
copra almeno «tutti i rischi di produzione» e «tutti i rischi sul
materiale originale di produzione»;
(xi) una clausola che stabilisca la procedura da osservare
nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che non
possa risolversi amichevolmente;
(xii) una clausola che stabilisca che i coproduttori
detengano congiuntamente il diritto d'autore della coproduzione
cinematografica e che ciascun coproduttore ottenga i crediti di
produzione nella sequenza dei titoli della coproduzione
cinematografica.
Inoltre, il contratto tra i coproduttori:
(a) stabilira' che venga realizzato un numero sufficiente di
copie del materiale finale utilizzato nella produzione per tutti i
coproduttori. Ciascun coproduttore sara' titolare di una copia del
materiale di riproduzione protetto e avra' diritto di utilizzarlo per
disporne per le necessarie riproduzioni. Inoltre, ciascun
coproduttore avra' accesso al materiale di produzione originale
secondo le condizioni stabilite congiuntamente dai coproduttori che
includeranno almeno una clausola secondo la quale ciascun
coproduttore e' comproprietario degli elementi tangibili della
coproduzione cinematografica assicurando che tutti i materiali siano
protetti da copyright e che qualsiasi sfruttamento possa essere
gestito solo con il reciproco consenso dei coproduttori;
(b) decretera' la responsabilita' finanziaria di ciascun
coproduttore per i costi sostenuti:
(i) nella preparazione di un progetto a cui e stata
rifiutata l'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5
dell'Accordo da parte delle autorita' competenti;
(ii) nella realizzazione di una coproduzione
cinematografica che ha ricevuto tale approvazione provvisoria ai
sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo e non soddisfa le condizioni di
tale approvazione; o
(iii) nella realizzazione di una coproduzione
cinematografica approvata, l'autorizzazione per la proiezione in
pubblico viene negata in un qualsiasi dei paesi dei coproduttori;
(c) stabilira' gli accordi relativi alla condivisione tra i
coproduttori dei proventi derivanti dallo sfruttamento della
coproduzione cinematografica, compresi quelli provenienti dai mercati
di esportazione. La ripartizione dei ricavi dovrebbe, in linea di
massima, essere proporzionale al contributo totale di ciascun
coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di mercati
o dalla combinazione delle due;
(d) precisera' le date entro le quali devono essere
perfezionati i rispettivi apporti finanziari volti alla realizzazione
della coproduzione cinematografica;
4. il contratto di distribuzione, se gia' stipulato;
5. l'elenco del personale creativo, tecnico e artistico con
l'indicazione della cittadinanza ed il ruolo e, nel caso degli
interpreti, le parti che devono impersonare;
6. il piano di lavorazione;
7. il budget dettagliato, specificando le spese che ogni
produttore dovra' sostenere in ogni Paese;
8. la sinossi.
Le autorita' competenti possono richiedere, inoltre, ogni
ulteriore documento nonche' informazioni ritenute necessarie.
Possono essere apportate modifiche al contratto originario.
Eventuali modifiche significative devono essere sottoposte ad
approvazione dalle autorita' competenti prima che la coproduzione
cinematografica sia completata. La sostituzione di un coproduttore e'
consentita solo in casi eccezionali e per motivi ritenuti
soddisfacenti dalle autorita' competenti.
Le autorita' competenti si terranno reciprocamente informate
delle proprie decisioni in merito all'approvazione disciplinata
dall'Accordo.
C. Identificazione delle coproduzioni cinematografiche
Ciascuna coproduzione cinematografica deve includere un credito
separato che indichi che si tratti di una «coproduzione
cinematografica italo-giapponese» o di una «coproduzione
cinematografica giapponese-italiana» o, se opportuno, un credito che
rispecchi la partecipazione della Repubblica Italiana, del Giappone e
di Paesi terzi.