(Articolo 9)
Allegato C
Interventi in regime di autorizzazione unica
Sezione I - Interventi di competenza regionale
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attivita'
libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono
soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della
provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e
fino a 300 MW;
b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a
300 MW, nonche' quelli posti all'interno di aree protette o
appartenenti a Rete Natura 2000;
d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW
e fino a 300 MW;
e) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi
gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
f) impianti a biometano di capacita' produttiva superiore a 500
standard metri cubi/ora;
g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto
cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati
da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi
capacita' di generazione:
1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a
biomassa;
2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
i) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza
termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica
asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale
superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
m) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10
MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e
edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in
adiacenza;
o) impianti solari termici, con potenza termica con potenza
termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi
produttivi;
p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza
termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a
processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1
MW e fino a 300 MW;
r) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con
potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse,
compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a
impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente
sezione;
t) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad
impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o
inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
u) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse
da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete
elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW
v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti
lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di
distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento,
ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione,
sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che
comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle
opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o
riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di
distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi,
risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di
rete;
aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita'
flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe
diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584.
Sezione II - Interventi di competenza statale
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale
gli interventi relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti
rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300
MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a
300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza
termica utile nominale superiore a 300 MW;
e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica
asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale
superiore a 300 MW
f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica
asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale
superiore a 300 MW;
h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300
MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti
o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300
MW, asserviti a processi produttivi;
l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza
termica utile nominale superiore a 300 MW;
m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a
processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a
300 MW;
n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con
potenza termica utile superiore a 300 MW;
o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma
3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010;
p) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse
da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete
elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
q) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad
impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a
300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio
puro;
s) elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e
depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A e B,
da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia
elettrica di cui alla presente sezione;
t) impianti off-shore a mare;
u) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti
lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di
distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento,
ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione,
sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che
comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente
alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica,
sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione
alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale
necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti
medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal
gestore di rete;
z) impianti solari fotovoltaici collocati in modalita'
flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.