(Allegato C)
 
                                                         (Articolo 9) 
 
                             Allegato C 
            Interventi in regime di autorizzazione unica 
 
Sezione I - Interventi di competenza regionale 
    1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime  di  attivita'
libera o di PAS di cui rispettivamente agli  allegati  A  e  B,  sono
soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della
provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a: 
      a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1  MW  e
fino a 300 MW; 
      b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW; 
      c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a
300  MW,  nonche'  quelli  posti  all'interno  di  aree  protette   o
appartenenti a Rete Natura 2000; 
      d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100  kW
e fino a 300 MW; 
      e) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi
gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22; 
      f) impianti a biometano di capacita' produttiva superiore a 500
standard metri cubi/ora; 
      g) impianti alimentati  da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione e biogas  operanti  in  assetto
cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW; 
      h) impianti per la produzione di energia  elettrica  alimentati
da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas  residuati  dai  processi  di
depurazione e biogas non  operanti  in  assetto  cogenerativo  aventi
capacita' di generazione: 
        1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti  a
biomassa; 
        2) pari o superiore a 300 kW e fino a  300  MW,  per  gas  di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; 
      i) pompe di calore asservite a processi produttivi con  potenza
termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW; 
      l) impianti a biomassa per la  produzione  di  energia  termica
asserviti a processi produttivi con potenza  termica  utile  nominale
superiore a 1 MW e fino a 300 MW; 
      m) impianti a biomassa per la produzione di energia  termica  a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici  esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati
annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW; 
      n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a  10
MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su  strutture  e
edifici esistenti o sulle loro pertinenze  o  posti  su  strutture  e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati  a  terra  in
adiacenza; 
      o) impianti solari termici, con  potenza  termica  con  potenza
termica superiore a 10 MW e fino  a  300  MW,  asserviti  a  processi
produttivi; 
      p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del  2007,  a  servizio  di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con  potenza
termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW; 
      q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto  legislativo  n.  20  del  2007  asserviti  a
processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a  1
MW e fino a 300 MW; 
      r) generatori di calore, asserviti a processi  produttivi,  con
potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW; 
      s) elettrolizzatori stand alone e le  infrastrutture  connesse,
compresi compressori e  depositi,  da  realizzare  in  connessione  a
impianti di produzione di energia  elettrica  di  cui  alla  presente
sezione; 
      t) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti  ad
impianti di produzione di  energia  elettrica  di  potenza  uguale  o
inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; 
      u) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree  diverse
da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I  dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio  della  rete
elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW 
      v)  opere  connesse  e   infrastrutture   indispensabili   alla
costruzione e all'esercizio degli impianti  di  cui  alle  precedenti
lettere,  comprensive  delle  opere  di  connessione  alla  rete   di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti  dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; 
      z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in  potenziamento,
ripotenziamento,   rifacimento,   riattivazione   e    ricostruzione,
sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati  che
comportino una potenza complessiva fino a  300  MW,  unitamente  alle
opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla  costruzione
e all'esercizio degli impianti oggetto di  modifica,  sostituzione  o
riconversione, comprensive delle opere di connessione  alla  rete  di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione  dell'energia  prodotta   dagli   impianti   medesimi,
risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal  gestore  di
rete; 
      aa)  impianti  solari  fotovoltaici  collocati   in   modalita'
flottante sullo  specchio  d'acqua  di  invasi  realizzati  da  dighe
diverse da quelle di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  8  agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  ottobre
1994, n. 584. 
Sezione II - Interventi di competenza statale 
    1. Sono soggetti ad autorizzazione unica  di  competenza  statale
gli interventi relativi a: 
      a)  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  a   fonti
rinnovabili di potenza superiore a 300 MW; 
      b) impianti di produzione di energia  elettrica  alimentati  da
biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a  300
MW; 
      c) impianti alimentati  da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a
300 MW, non operanti in assetto cogenerativo; 
      d) pompe di calore asservite a processi produttivi con  potenza
termica utile nominale superiore a 300 MW; 
      e) impianti a biomassa per la  produzione  di  energia  termica
asserviti a processi produttivi con potenza  termica  utile  nominale
superiore a 300 MW 
      f) impianti a biomassa per la produzione di energia  termica  a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici  esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati
annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW 
      g) impianti a biomassa per la  produzione  di  energia  termica
asserviti a processi produttivi, con potenza termica  utile  nominale
superiore a 300 MW; 
      h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300
MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti
o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori  terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza; 
      i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300
MW, asserviti a processi produttivi; 
      l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20  del  2007  a  servizio  di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza
termica utile nominale superiore a 300 MW; 
      m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto  legislativo  n.  20  del  2007  asserviti  a
processi produttivi, con potenza termica utile nominale  superiore  a
300 MW; 
      n) generatori di calore, asserviti a processi  produttivi,  con
potenza termica utile superiore a 300 MW; 
      o) impianti geotermici pilota  di  cui  all'articolo  1,  comma
3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010; 
      p) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree  diverse
da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I  dell'allegato
B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio  della  rete
elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW; 
      q) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti  ad
impianti di produzione di energia elettrica di  potenza  superiore  a
300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; 
      r) impianti  di  accumulo  idroelettrico  attraverso  pompaggio
puro; 
      s)  elettrolizzatori  stand  alone,  compresi   compressori   e
depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A  e  B,
da realizzare in connessione a  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica di cui alla presente sezione; 
      t) impianti off-shore a mare; 
      u)  opere  connesse  e   infrastrutture   indispensabili   alla
costruzione e all'esercizio degli impianti  di  cui  alle  precedenti
lettere,  comprensive  delle  opere  di  connessione  alla  rete   di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti  dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; 
      v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in  potenziamento,
ripotenziamento,   rifacimento,   riattivazione   e    ricostruzione,
sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati  che
comportino una potenza complessiva superiore  a  300  MW,  unitamente
alle  opere  connesse  e  alle  infrastrutture  indispensabili   alla
costruzione e  all'esercizio  degli  impianti  oggetto  di  modifica,
sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di  connessione
alla rete di distribuzione e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale
necessarie  all'immissione  dell'energia  prodotta   dagli   impianti
medesimi, risultanti dalla soluzione di  connessione  rilasciata  dal
gestore di rete; 
      z)  impianti  solari  fotovoltaici   collocati   in   modalita'
flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.