Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali accompagnata dalla qualificazione «Ribolla Gialla di
Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ribolla
Gialla prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;
2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo
comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla
coltivazione per la Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in
misura non superiore al 15 % del totale iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.