(Sottozona Ribolla gialla-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Friuli»   Colli
Orientali  accompagnata  dalla  qualificazione  «Ribolla  Gialla   di
Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti da  uve  del  vitigno  Ribolla
Gialla prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato; 
    2. Possono concorrere alla produzione dei vini di  cui  al  primo
comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla
coltivazione per la Provincia di Udine, e  presenti  nei  vigneti  in
misura non superiore  al  15  %  del  totale  iscritti  nel  registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.