Art. 4.
1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini
«Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono avere la
densita' minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,250 di uva per ceppo.