(Sottozona Ribolla gialla-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro. 
    2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di  vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
56. 
    3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini
«Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono avere  la
densita' minima di 3500 ceppi/ha. 
    4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno  produrre
mediamente piu' di kg 2,250 di uva per ceppo.