Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei Comuni di San Giovanni
al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi
confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo dell' 11 % vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente
allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.