(Sottozona Ribolla gialla-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Friuli» Colli Orientali  «Ribolla  Gialla  di  Rosazzo»  devono
essere effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione  di  cui
all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei Comuni di San  Giovanni
al Natisone, Manzano e  Corno  di  Rosazzo,  o  in  comuni  a  questi
confinanti. 
    2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini
«Friuli» Colli  Orientali  «Ribolla  Gialla  di  Rosazzo»  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo dell' 11 % vol. 
    3. Nella vinificazione  ed  affinamento  del  vino  del  presente
allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.