Art. 7.
1. L'indicazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» in etichetta deve
essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla
indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni
ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione
stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo»
dovranno essere immessi ai consumo esclusivamente in bottiglie di
vetro, di capacita' non superiore a litri 5.