(Sottozona Ribolla gialla-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. L'indicazione «Ribolla Gialla di Rosazzo»  in  etichetta  deve
essere  effettuata  in  posizione  immediatamente  sottostante   alla
indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni
ed ampiezza,  a  quelli  utilizzati  per  indicare  la  denominazione
stessa. 
    2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla  Gialla  di  Rosazzo»
dovranno essere immessi ai consumo  esclusivamente  in  bottiglie  di
vetro, di capacita' non superiore a litri 5.