(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo  relativo  a  Misure  di
  solidarieta' per salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento
  di gas tra il Governo della Repubblica federale di  Germania  e  il
  Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica
  Italiana 
 
    Estratto dalla Legge federale  sull'approvvigionamento  economico
del Paese (Legge sull'approvvigionamento economico del  Paese,  NESA)
del 17 giugno 2016. Giugno 2016 (Stato al 01. Luglio 2023): 
      [...] Capitolo 4 Sostegno, indennizzo e assicurazione 
      Articolo 38 (Indennita'). - (1) La Confederazione puo'  versare
indennizzi alle imprese private e pubbliche per le misure di cui agli
articoli 5 capoverso 4 e 31-33 nella misura in cui: 
        A. le misure devono essere adottate rapidamente; e 
        B. le imprese subiscano un danno sostanziale e irragionevole. 
      (2) Il Consiglio federale decide le condizioni di indennizzo. 
      (3) L'Ufficio federale per l'approvvigionamento  economico  del
Paese specifica l'importo dell'indennizzo in ogni singolo  caso  e  i
relativi requisiti.  In  particolare,  tiene  conto  degli  interessi
particolari delle imprese nei confronti delle misure e  dei  vantaggi
che possono trarne.