Allegato 1
Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo relativo a Misure di
solidarieta' per salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento
di gas tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il
Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica
Italiana
Estratto dalla Legge federale sull'approvvigionamento economico
del Paese (Legge sull'approvvigionamento economico del Paese, NESA)
del 17 giugno 2016. Giugno 2016 (Stato al 01. Luglio 2023):
[...] Capitolo 4 Sostegno, indennizzo e assicurazione
Articolo 38 (Indennita'). - (1) La Confederazione puo' versare
indennizzi alle imprese private e pubbliche per le misure di cui agli
articoli 5 capoverso 4 e 31-33 nella misura in cui:
A. le misure devono essere adottate rapidamente; e
B. le imprese subiscano un danno sostanziale e irragionevole.
(2) Il Consiglio federale decide le condizioni di indennizzo.
(3) L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del
Paese specifica l'importo dell'indennizzo in ogni singolo caso e i
relativi requisiti. In particolare, tiene conto degli interessi
particolari delle imprese nei confronti delle misure e dei vantaggi
che possono trarne.