(Allegato XXXV)
                            ALLEGATO XXXV 
 
A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. 
1. Valutazione dell'esposizione. 
La valutazione del livello di esposizione alle  vibrazioni  trasmesse
al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore
dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento
di 8 ore, A (8), calcolato  come  radice  quadrata  della  somma  dei
quadrati  (valore  totale)   dei   valori   quadratici   medi   delle
accelerazioni  ponderate  in  frequenza,  determinati  sui  tre  assi
ortogonali (a(base)hwx, a(base)hwy,  a(base)hwz)  conformemente  alla
norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) che viene qui adottata in toto. 
Le linee guida per la  valutazione  delle  vibrazioni  dell'ISPESL  e
delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica. 
2. Misurazione. 
Qualora si proceda alla misurazione: 
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa dell'esposizione di  un  lavoratore  alle  vibrazioni
meccaniche considerate; i  metodi  e  le  apparecchiature  utilizzati
devono  essere  adattati  alle  particolari   caratteristiche   delle
vibrazioni meccaniche da  misurare,  ai  fattori  ambientali  e  alle
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione,  conformemente  alla
norma ISO 5349-2 (2001); 
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe  le
mani, la misurazione e'  eseguita  su  ogni  mano.  L'esposizione  e'
determinata facendo riferimento al piu' alto  dei  due  valori;  deve
essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano. 
3. Interferenze. 
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si  applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori. 
4. Rischi indiretti. 
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si  applicano
in particolare nei casi in  cui  le  vibrazioni  meccaniche  incidono
sulla  stabilita'  delle  strutture  o  sulla  buona   tenuta   delle
giunzioni. 
5. Attrezzature di protezione individuale. 
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di
cui all'articolo 203, comma 1. 
B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero. 
1. Valutazione dell'esposizione. 
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul
calcolo   dell'esposizione   giornaliera   A   (8)   espressa    come
l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu'
alto dei valori quadratici  medi  delle  accelerazioni  ponderate  in
frequenza,  determinati  sui  tre  assi  ortogonali   (1,4.a(base)wx,
1,4.a(base)wy, 1.a(base)wz), per un lavoratore seduto  o  in  piedi),
conformemente alla norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata  in
toto. 
Le linee guida per la  valutazione  delle  vibrazioni  dell'ISPESL  e
delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica. 
Per  quanto  riguarda  la  navigazione  marittima,  si  prendono   in
considerazione, ai fini della valutazione degli effetti cronici sulla
salute, solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz. 
2. Misurazione. 
Qualora si proceda alla  misurazione,  i  metodi  utilizzati  possono
includere    la    campionatura,    purche'    sia    rappresentativa
dell'esposizione  di  un  lavoratore   alle   vibrazioni   meccaniche
considerate.  I  metodi  utilizzati  devono  essere   adeguati   alle
particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da  misurare,
ai fattori ambientali  e  alle  caratteristiche  dell'apparecchio  di
misurazione. I  metodi  rispondenti  a  norme  di  buona  tecnica  si
considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto. 
3. Interferenze. 
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si  applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori. 
4. Rischi indiretti. 
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si  applicano
in particolare nei casi in  cui  le  vibrazioni  meccaniche  incidono
sulla  stabilita'  delle  strutture  o  sulla  buona   tenuta   delle
giunzioni. 
5. Prolungamento dell'esposizione. 
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera g), si  applicano
in particolare nei  casi  in  cui,  data  la  natura  dell'attivita''
svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a
disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore,
l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in  tali  locali  deve
essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni e  condizioni
di utilizzazione di tali locali.