(all. 30 - art. 1)
                               Art. 18.
  Qualsiasi  controversia  -  di  natura  tecnica,  amministrativa  o
giuridica - che dovesse insorgere, anche in corso d'opera  in  ordine
all'interpretazione,   esecuzione   e/o  risoluzione  della  presente
convenzione e dell'atto integrativo che non si sia potuta definire in
sede amministrativa, e' deferita ad un collegio arbitrale nelle norme
e  nella  composizione  consentite  dalle  norme   vigenti   per   il
concedente.