Art. 18. Qualsiasi controversia - di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere, anche in corso d'opera in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione e dell'atto integrativo che non si sia potuta definire in sede amministrativa, e' deferita ad un collegio arbitrale nelle norme e nella composizione consentite dalle norme vigenti per il concedente.