(all. 30 - art. 1)
                               Art. 6.
   Il  libretto  di  famiglia  internazionale  e'  esente  dal bollo.
All'atto del rilascio i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre  al
diritto  di  stato  civile  di  cui  all'art. 190 del regio decreto 3
luglio 1939, n. 2188,  un  diritto  fisso  per  rimborso  spese,  non
superiore a L. 500.