(all. 34 - art. 1)
OGGETTO: Libretto internazionale di famiglia.
  Con  precedenti  circolari n. 6345 e n. 752/15900.15.25- bis del 18
dicembre 1978 e  dell'11  novembre  1980  vennero  impartite,  previo
intese  con  i Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri,
istruzioni e risolti dubbi interpretativi  circa  l'applicazione  del
libretto internazionale di famiglia.
   Con  i  suddetti  documenti  erano  stati  esaminati  i  possibili
problemi connessi al rilascio di tale documento ed invitate le SS.LL.
a   sopperire   ad   eventuali   dubbi  o  difficolta'  delle  locali
amministrazioni.
   Cionondimeno  sono  continuati  a  pervenire  quesiti  che  per la
maggior parte sono  riconducibili  al  contesto  dei  due  precedenti
documenti di indirizzo.
   Peraltro  la  natura  di  taluni  quesiti posti potrebbe indurre i
destinatari del documento ad intravedere difficolta' burocratiche che
mal  si  conciliano  con  lo spirito istitutivo e con lo scopo cui e'
finalizzato il libretto internazionale di famiglia che e'  quello  di
offrire,  come illustrato anche di recente dalla stampa nazionale, un
servizio al cittadino che risiede all'estero, definendo, nelle  linee
essenziali  l'esistenza  di  un  determinato  nucleo  familiare, onde
superare  le  difficolta'  inerenti  il  primo  insediamento,   quale
l'assunzione  di  un  posto  di  lavoro,  la  locazione, l'assistenza
sanitaria, scolastica, ecc.
   Ed  e'  in  quest'ottica  che,  a parere di questo Ministero, deve
essere visto il documento in questione.
   Cio'  premesso si illustrano alcuni quesiti che hanno carattere di
novita' e che si ritiene  esauriscano  la  problematica  inerente  il
rilascio del documento in questione.
   E' stato in particolare richiesto se il libretto di famiglia possa
essere rilasciato ai vedovi, tenuto conto che lo stesso e' rilasciato
agli sposi e non a ciascun coniuge.
   Al riguardo questo Ministero propende per la soluzione negativa in
quanto dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Convenzione,
risulta  che  richiedenti  del  libretto devono essere gli sposi o al
momento del matrimonio o successivamente.
   Ne'  si  puo'  argomentare  al  contrario, richiamando il disposto
dell'art. 7 ove tra le indicazioni da riportare, e' annotato anche il
decesso  del  marito  o della moglie, in quanto la previsione di tale
articolo  riguardo  eventi  che  si  possono  verificare   in   tempi
successivi   al   matrimonio  nel  decorso  della  vita  coniugale  e
presuppone che i coniugi gia' siano in possesso del libretto.
   E'  stata  poi sollecitata una precisazione circa il cognome della
moglie dopo il matrimonio.
   Al  riguardo  si  ritiene  che debba essere indicato il cognome da
nubile seguito da quello del marito cosi'  come  previsto  dal  nuovo
diritto di famiglia (art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151).
   Altre  perplessita'  sono  insorte  circa  la necessita' o meno di
richiedere,  prima  di  procedere  al  rilascio  del  libretto,   una
dichiarazione  di non possesso dello stesso rilasciato da altro Stato
estero.
   Al riguardo dal contesto della Convenzione istitutiva del libretto
stesso, nonche' del decreto ministeriale 18 ottobre 1978 il  rilascio
di  tale  documento  non  appare subordinato ad alcuna dichiarazione.
D'altro canto l'avvenuto rilascio e' annotato sull'atto di matrimonio
onde l'eventuale richiesta appare superflua.
   Premesso quanto sopra si confida nell'opera di informazione che le
SS.LL. vorranno fornire ai sindaci  non  solo  per  la  soluzione  di
ulteriori  eventuali  perplessita'  ma  anche  per  una  piu'  snella
gestione  del  servizio   nello   spirito   che   ne   ha   informato
l'istituzione.