OGGETTO: Libretto internazionale di famiglia. Con precedenti circolari n. 6345 e n. 752/15900.15.25- bis del 18 dicembre 1978 e dell'11 novembre 1980 vennero impartite, previo intese con i Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri, istruzioni e risolti dubbi interpretativi circa l'applicazione del libretto internazionale di famiglia. Con i suddetti documenti erano stati esaminati i possibili problemi connessi al rilascio di tale documento ed invitate le SS.LL. a sopperire ad eventuali dubbi o difficolta' delle locali amministrazioni. Cionondimeno sono continuati a pervenire quesiti che per la maggior parte sono riconducibili al contesto dei due precedenti documenti di indirizzo. Peraltro la natura di taluni quesiti posti potrebbe indurre i destinatari del documento ad intravedere difficolta' burocratiche che mal si conciliano con lo spirito istitutivo e con lo scopo cui e' finalizzato il libretto internazionale di famiglia che e' quello di offrire, come illustrato anche di recente dalla stampa nazionale, un servizio al cittadino che risiede all'estero, definendo, nelle linee essenziali l'esistenza di un determinato nucleo familiare, onde superare le difficolta' inerenti il primo insediamento, quale l'assunzione di un posto di lavoro, la locazione, l'assistenza sanitaria, scolastica, ecc. Ed e' in quest'ottica che, a parere di questo Ministero, deve essere visto il documento in questione. Cio' premesso si illustrano alcuni quesiti che hanno carattere di novita' e che si ritiene esauriscano la problematica inerente il rilascio del documento in questione. E' stato in particolare richiesto se il libretto di famiglia possa essere rilasciato ai vedovi, tenuto conto che lo stesso e' rilasciato agli sposi e non a ciascun coniuge. Al riguardo questo Ministero propende per la soluzione negativa in quanto dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Convenzione, risulta che richiedenti del libretto devono essere gli sposi o al momento del matrimonio o successivamente. Ne' si puo' argomentare al contrario, richiamando il disposto dell'art. 7 ove tra le indicazioni da riportare, e' annotato anche il decesso del marito o della moglie, in quanto la previsione di tale articolo riguardo eventi che si possono verificare in tempi successivi al matrimonio nel decorso della vita coniugale e presuppone che i coniugi gia' siano in possesso del libretto. E' stata poi sollecitata una precisazione circa il cognome della moglie dopo il matrimonio. Al riguardo si ritiene che debba essere indicato il cognome da nubile seguito da quello del marito cosi' come previsto dal nuovo diritto di famiglia (art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151). Altre perplessita' sono insorte circa la necessita' o meno di richiedere, prima di procedere al rilascio del libretto, una dichiarazione di non possesso dello stesso rilasciato da altro Stato estero. Al riguardo dal contesto della Convenzione istitutiva del libretto stesso, nonche' del decreto ministeriale 18 ottobre 1978 il rilascio di tale documento non appare subordinato ad alcuna dichiarazione. D'altro canto l'avvenuto rilascio e' annotato sull'atto di matrimonio onde l'eventuale richiesta appare superflua. Premesso quanto sopra si confida nell'opera di informazione che le SS.LL. vorranno fornire ai sindaci non solo per la soluzione di ulteriori eventuali perplessita' ma anche per una piu' snella gestione del servizio nello spirito che ne ha informato l'istituzione.