(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
 
 
           CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI PER 
          LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI DI CUI 
                ALL'ARTICOLO 12 E DELLE ENTITA' TERZE 
                 RICONOSCIUTE DI CUI ALL'ARTICOLO 13 
 
1. L'organismo, il  suo  direttore  ed  il  personale  incaricato  di
eseguire le operazioni di  valutazione  e  di  verifica  non  possono
essere ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,  ne'
il montatore ne' l'utilizzatore  delle  attrezzature  a  pressione  o
degli insiemi che tale organismo controlla, ne' il mandatario di  una
di queste parti. Essi  non  possono  intervenire  direttamente  nella
progettazione, costruzione,  commercializzazione  o  manutenzione  di
tali attrezzature a pressione o di tali insiemi, ne' rappresentare le
parti  che  partecipano  a  tali  attivita'.  Cio  non   esclude   la
possibilita'  di  uno  scambio  di  informazioni  tecniche   tra   il
fabbricante  dell'attrezzatura  a  pressione  o   degli   insiemi   e
l'organismo notificato. 
2. L'organismo e il suo personale devono eseguire  le  operazioni  di
valutazione e verifica con il massimo di integrita'  professionale  e
competenza tecnica e devono essere liberi da qualsivoglia pressione e
incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che  possa  influenzare
il loro giudizio o i  risultati  dei  controlli,  in  particolare  da
pressioni che provengano da persone o gruppi di  persone  interessati
ai risultati delle verifiche. 
3. L'organismo deve  disporre  del  personale  e  possedere  i  mezzi
necessari per eseguire in modo  adeguato  le  operazioni  tecniche  e
amministrative  connesse  con  l'esecuzione  dei   controlli   e   la
vigilanza. Deve inoltre avere accesso  alle  attrezzature  necessarie
per effettuare verifiche speciali. 
4. Il personale incaricato delle ispezioni deve possedere: 
- una buona formazione tecnica e professionale; 
- una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli  che
effettua,  nonche'  una  sufficiente  esperienza  pratica   di   tali
controlli; 
- le capacita' necessarie a compilare i certificati, i verbali  e  le
relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati. 
5. Deve essere  garantita  l'indipendenza  del  personale  incaricato
delle ispezioni. La retribuzione di ciascun ispettore non deve essere
fissata in funzione  del  numero  di  controlli  effettuati  ne'  dei
risultati di tali controlli. 
6. L'organismo  deve  sottoscrivere  un  contratto  di  assicurazione
"responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non
sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale  o
che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 
7. Il personale dell'organismo e' legato  dal  segreto  professionale
per tutto quanto viene a sapere  nell'esercizio  delle  sue  funzioni
(tranne che nei confronti delle autorita'  amministrative  competenti
dello Stato in cui esso esercita la  propria  attivita')  nell'ambito
della presente direttiva  o  di  qualsiasi  disposizione  di  diritto
interno concernente la sua applicazione.