(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
 
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 96, DEI LIMITI DI DOSE  PER  I
LAVORATORI, PER GLI APPRENDISTI, GLI STUDENTI E GLI  INDIVIDUI  DELLA
POPOLAZIONE NONCHE' DEI CRITERI DI COMPUTO E DI  UTILIZZAZIONE  DELLE
              GRANDEZZE RADIOPROTEZIONISTICHE CONNESSE. 
 
  0. Definizioni 
  Ai fini del. presente allegato valgono, oltre a quelle  di  cui  al
Capo II, le definizioni di cui ai paragrafi seguenti. 
  0.1. Dose equivalente. Fattori di ponderazione delle radiazioni 
  0.1.1. La dose equivalente H(elevato)T,R nel tessuto o  nell'organo
T dovuta alla radiazione R e' data da: 
 
                 H(base)T,R = w(base)R · D(base)T,R 
 
  dove: 
  D(base)T,R e' la dose assorbita media nel tessuto o nell'organo  T,
dovuta alla radiazione R. 
  W(base)R e' il fattore di ponderazione per  la  radiazione  R,  che
dipende dal tipo e dalla qualita' del campo  di  radiazioni  esterno,
oppure dal tipo e  dalla  qualita'  delle  radiazioni  emesse  da  un
radionuclide depositato all'interno dell'organismo. 
  0.1.2. I valori del fattore di  ponderazione  delle  radiazioni  WR
sono i seguenti: 
 
 
Fotoni, tutte le energie 1 
Elettroni e muoni, tutte le energie 1 
Neutroni con energia < 10 keV 5 
         con energia 10 keV - 100 keV 10 
         con energia > 100 keV - 2 MeV 20 
         con energia > 2 MeV - 20 MeV 10 
         con energia > 20 MeV 5 
Protoni, esclusi i protoni di rinculo, con energia > 2 MeV 5 
Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti 20. 
 
 
  0.1.3. Quando il campo di radiazioni e' composto di tipi ed energie
con valori diversi di  W  (base)R,  la  dose  equivalente  totale,  H
(base)T, e' espressa da: 
 
 
                            --- 
                            \ 
                 H(base)T = \ w(base)R · D(base)T,R 
                             / 
                            / 
                            --- 
                             R 
 
  0.1.4.  Per  esprimere  la  dose   equivalente   totale   in   modo
alternativo,  la   dose   assorbita   puo'   essere   espressa   come
distribuzione continua di energia, in cui ciascun elemento della dose
assorbita, dovuto ad  un'energia  compresa  tra  E  ed  E  +  dE,  va
moltiplicato per il valore di W (base)R ricavato dal paragrafo  0.1.2
o, nel caso dei neutroni, come approssimazione della ione continua di
cui al paragrafo 0.1.5, integrando sull'intero spettro di energia. 
  0.1.5. Per i neutroni, ove  sorgano  difficolta'  nell'applicazione
dei valori a gradino riportati nel paragrafo  0.1.2,  possono  essere
utilizzati i valori  risultanti  dalla  funzione  continua  descritta
dalla seguente relazione: 
 
            w(base)R = 5 + 17 exp(-( (ln 2E)elevato 2)/6) 
 
  dove E e' l'energia del neutrone espressa in MeV. 
  0.1.6. Per i tipi di radiazioni e per le energie non comprese nella
tabella  si  puo'  ottenere  un  valore  approssimato  di  W  (base)R
calcolando il fattore di  qualita'  medio  Q  (con  trattino  sopra),
definito nel paragrafo 04, lettera b), ad una profondita'  di  10  mm
nella sfera ICRU di cui al paragrafo 0.4, lettera j). 
  0.1.7. Il fattore di qualita' Q e' una funzione  del  trasferimento
lineare di energia non ristretto L(infinito),  di  cui  al  paragrafo
0.4, lettera a), impiegato per la ponderazione delle  dosi  assorbite
in un punto al fine di tener conto della qualita' della radiazione. 
  0.2. Dose efficace 
  0.2.1.  La  dose  efficace  e'  definita  come  somma  delle   dosi
equivalenti ponderate nei tessuti ed  organi  del  corpo  causate  da
irradiazioni interne ed esterne ed e' data da: 
 
       --- --- --- 
       \ \ \ 
    E = \ w(base)T · H(base)T = \ w(base)T \ w(base)R · D(base)T,R 
        / / / 
       / / / 
       --- --- --- 
        T T R 
 
  dove: 
  H (base)T e' la dose equivalente nell'organo o tessuto T; 
  W (base)T e' il fattore di ponderazione per l'organo o  il  tessuto
T; 
  W (base)R e' il fattore di ponderazione per la radiazione R; 
  D (base)T,R e' la dose assorbita media, nel tessuto  o  nell'organo
T, dovuta alla radiazione R. 
  0.2.2. I valori del fattore di ponderazione W (base)T per i diversi
organi o tessuti sono i seguenti: 
 
Gonadi 0,20 
Midollo osseo (rosso) 0,12 
Colon 0,12 
Polmone (vie respiratorie toraciche) 0,12 
Stomaco 0,12 
Vescica 0,05 
Mammelle 0,05 
Fegato 0,05 
Esofago 0,05 
Tiroide 0,05 
Pelle 0,01 
Superficie ossea 0,01 
Rimanenti organi o tessuti 0,05. 
 
  0.2.3. I valori dei fattori di ponderazione W (base)T,  determinati
a partire da una popolazione di riferimento costituita  di  un  ugual
numero di persone di ciascun sesso e di un'ampia  gamma  di  eta'  si
applicano, nella definizione della dose efficace, ai lavoratori, alla
popolazione e ad entrambi i sessi. 
  0.2.4. Ai fini del  calcolo  della  dose  efficace,  per  rimanenti
organi e tessuti  s'intendono:  ghiandole  surrenali,  cervello,  vie
respiratorie   extratoraciche,   intestino   tenue,   reni,   tessuto
muscolare, pancreas, milza, timo e utero. 
  0.2.5. Nei casi eccezionali in cui un unico organo o tessuto tra  i
rimanenti riceva  una  dose  equivalente  superiore  alla  dose  piu'
elevata cui e' stato sottoposto uno qualsiasi dei dodici  organi  per
cui e' specificato il  fattore  di  ponderazione,  a  tale  organo  o
tessuto si applica un fattore di ponderazione specifico pari a  0,025
e un fattore di ponderazione di 0,025 alla  media  della  dose  negli
altri rimanenti organi o tessuti come definiti sopra. 
  0.3. Definizione di particolari grandezze dosetriche. Sfera ICRU 
  a) Trasferimento lineare di energia  non  ristretto  (L(infinito)):
grandezza definita dalla formula L(infinito) = dE/dl, in  cui  dE  e'
l'energia media ceduta dalla particella  carica  nell'attraversamento
della distanza dl. Nel presente allegato  il  mezzo  attraversato  e'
l'acqua e L(infinito) e' indicato come L. 
  b) Fattore di qualita' medio Q (con trattino sopra):  valore  medio
del fattore di qualita' in  un  punto  del  tessuto  quando  la  dose
assorbita e' impartita da particelle aventi diversi valori di L. Tale 
fattore e' calcolato secondo la relazione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  dove  D(L)dL  e'  la  dose  assorbita  a  10  mm   di   profondita'
nell'intervallo di trasferimento lineare di energia L e L + dL,  Q(L)
e' il fattore di qualita' in tale punto. La relazione tra il  fattore
di qualita', Q(L), ed  il  trasferimento  lineare  non  ristretto  di
energia L in keV µm(elevato)-1 nell'acqua e' riportata di seguito: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  c) Fluenza PHI: quoziente di dN diviso per da, PHI = dN/da, in  cui
dN e' il numero di particelle che entrano in  una  sfera  di  sezione
massima da; 
  d) Campo espanso: un campo derivato dal campo di radiazioni  reale,
in cui la fluenza e le distribuzioni direzionale e di  energia  hanno
valori identici, in tutto il volume interessato, a quelli  del  campo
reale nel punto di riferimento; 
  e) Campo espanso e unidirezionale: campo di radiazioni  in  cui  la
fluenza e la distribuzione d'energia sono uguali a quelle  del  campo
espanso, ma la fluenza e' unidirezionale; 
  f) Equivalente di dose ambientale H*(d): equivalente di dose in  un
punto  di  un  campo  di  radiazioni   che   sarebbe   prodotto   dal
corrispondente campo espanso e unidirezionale nella sfera ICRU a  una
profondita'  d,  sul  raggio  opposto  alla   direzione   del   campo
unidirezionale;  l'unita'  di   misura   dell'equivalente   di   dose
ambientale e' il sievert; 
  g) Equivalente di dose direzionale  H'(d,  OMEGA):  equivalente  di
dose in un punto di un campo di radiazioni che sarebbe  prodotto  dal
corrispondente campo espanso, nella sfera ICRU, a una profondita'  d,
su un raggio in una determinata direzione OMEGA; l'unita'  di  misura
dell'equivalente di dose direzionale e' il sievert; 
  h) Equivalente di dose personale H (base)  p  (d):  equivalente  di
dose nel tessuto molle, ad una profondita' appropriata d, al di sotto
di   un   determinato   punto   del   corpo;   l'unita'   di   misura
dell'equivalente di dose personale e' il sievert; 
  i)  Energia  potenziale  alfa  (dei  prodotti  di  decadimento  del
(elevato)222 Rn e del (elevato)220 Rn): l'energia totale alfa  emessa
durante il decadimento dei discendenti del (elevato)222  Rn  fino  al
(elevato)210 Pb escluso e durante il decadimento dei discendenti  del
(elevato)220 Rn fino al (elevato)208 Pb stabile. L'unita'  di  misura
dell'energia potenziale alfa e' il joule (J); l'unita' di esposizione
a una data concentrazione in un determinato periodo di tempo,  e'  il
JhM(elevato)-3. 
  j)  Sfera  ICRU:  corpo  introdotto   dalla   ICRU   (International
Commission  on  Radiation  Units  and  Measurements)  allo  scopo  di
riprodurre approssimativamente le caratteristiche del corpo umano per
quanto  concerne  l'assorbimento  di  energia  dovuto  a   radiazioni
ionizzanti;  esso  consiste  in  unA  sfera  di  30  cm  di  diametro
costituita da materiale equivalente al tessuto con una densita' di  1
g·cm(elevato)-3 e la  seguente  composizione  di  massa:  76,2  %  di
ossigeno, 11,1 di carbonio; 10,1 % di idrogeno e 2,6 % di azoto; 
  k)  Concentrazione  di  energia  potenziale  alfa  in  aria:  somma
dell'energia potenziale alfa di tutti i  prodotti  di  decadimento  a
breve tempo di dimezzamento del (elevato)222 Rn o del (elevato)220 Rn
presenti nell'unita' di volume di  aria.  L'unita'  di  misura  della
concentrazione di energia potenziale alfa e' il J·m(elevato)-3 ; 
  1)  Concentrazione  equivalente  all'equilibrio  in  aria  (di  una
miscela non in equilibrio dei prodotti di decadimento a  breve  tempo
di  dimezzamento  del  (elevato)222  Rn  o   del   (elevato)220   Rn:
concentrazione in aria del (elevato)222 Rn o del (elevato)220  Rn  in
equilibrio radioattivo con i relativi prodotti di decadimento a breve
tempo di dimezzamento che ha  la  stessa  concentrazione  di  energia
potenziale alfa della miscela  non  in  equilibrio  dei  prodotti  di
decadimento del (elevato)222 Rn o del (elevato)220 Rn. 
  1. Limiti di dose efficace per i lavoratori esposti 
  1.1. Il limite  di  dose  efficace  per  i  lavoratori  esposti  e'
stabilito in 20 mSv in un anno solare. 
  2. Limiti di dose equivalente per particolari organi o tessuti per 
i lavoratori esposti 
  2.1. Per i lavoratori  esposti,  fermo  restando  il  rispetto  del
limite di cui al paragrafo 1, devono altresi' essere  rispettati,  in
un anno solare, i seguenti limiti di dose equivalente: 
  a) 150 mSv per il cristallino; 
  b) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su
qualsiasi superficie di  1  cm(elevato)2  ,  indipendentemente  dalla
superficie esposta; 
  c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie. 
  3. Limiti di esposizione per apprendisti e studenti 
  3.1. I limiti di dose per gli apprendisti e per gli studenti di cui
al paragrafo 2 dell'Allegato III del presente decreto sono  stabiliti
nei paragrafi seguenti, in relazione alla suddivisione  dei  medesimi
in ragione dell'eta' e del tipo di attivita' lavorativa o di studio. 
  3.2. Per gli apprendisti  e  studenti  di  cui  al  paragrafo  2.1,
lettera a), dell'Allegato III i limiti di dose  efficace  e  di  dose
equivalente per particolari organi o tessuti, sono uguali  ai  limiti
fissati per i lavoratori esposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2. 
  3.3. Per gli apprendisti  e  studenti  di  cui  al  paragrafo  2.1,
lettera b),, dell'Allegato III, il limite di dose efficace e' fissato
in 6 mSv per anno solare. 
  3.4. I limiti di dose equivalente per particolari organi o  tessuti
relativamente agli apprendisti e studenti di cui  al  paragrafo  2.1,
lettera b), dell'Allegato III sono fissati, per anno solare, in: 
  a) 50 mSv per il cristallino; 
  b) 150 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su
qualsiasi superficie di  1  cm(elevato)2  ,  indipendentemente  dalla
superficie esposta; 
  c) 150 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie. 
  3.5. Per gli apprendisti e gli studenti di cui  al  paragrafo  2.1,
lettere c) e d), dell'Allegato III i limiti annuali di dose  efficace
nonche' di dose equivalente per particolari  organi  o  tessuti  sono
rispettivamente uguali alla meta' di quelli stabiliti nei paragrafi 7
e 8 per gli individui della popolazione; per detti soggetti, inoltre,
ogni singola esposizione  correlata  alla  loro  attivita'  non  puo'
superare un ventesimo dei limiti annuali di cui agli stessi paragrafi
7 e 8. 
  4. Metodi di valutazione delle esposizioni per lavoratori, 
apprendisti e studenti 
  4.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione esterna,
in un anno solare, e impegnate per  inalazione  o  per  ingestione  a
seguito di introduzioni,  verificatesi  nello  stesso  periodo,  deve
rispettare i limiti fissati per i  lavoratori  nel  paragrafo  1.1  e
quelli fissati nel paragrafo 3.2 per apprendisti e  studenti  di  cui
allo stesso paragrafo. 
  4.2. Per gli apprendisti e studenti di  cui  al  paragrafo  3.3  la
somma delle dosi  ricevute  e  impegnate,  in  un  anno  solare,  per
esposizione esterna nonche'  per  inalazione  o  per  ingestione  che
derivino da introduzioni  verificatesi  nello  stesso  periodo,  deve
rispettare il limite di dose efficace cui allo stesso paragrafo 3.3. 
  4.3. Resta fermo il rispetto dei limiti  di  dose  equivalente  per
particolari organi o tessuti stabiliti nei paragrafi 2, 3.4. 
  4.4. Ai fini delle valutazioni di cui ai paragrafi  4.1  e  4.2  si
impiega la seguente relazione: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  dove: 
  E (base)est e' la dose efficace derivante da esposizione esterna; 
  h(g) (base)j,ing e h(g) (base)j,ina rappresentano la dose  efficace
impegnata per unita'  di  introduzione  del  radionuclide  j  (Sv/Bq)
rispettivamente ingerito o inalato da un  individuo  appartenente  al
gruppo d'eta' g pertinente; 
  J  (base)j,ing  e  J  (base)j,ina   rappresentano   rispettivamente
l'introduzione  tramite   ingestione   o   tramite   inalazione   del
radionuclide j (Bq). 
  4.5. I valori di dose efficace impegnata per unita' di introduzione
tramite ingestione e inalazione, ad  eccezione  della  dose  efficace
dovuta ai prodotti di decadimento del radon e  del  toron,  da  usare
nella relazione di cui al paragrafo 4.4 sono riportati: 
  a) per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e studenti di cui
al paragrafo 3.2, nella tabella IV.I del presente allegato per quanto
concerne l'inalazione e l'ingestione e nella tabella IV.2 per  quanto
concerne l'esposizione a gas reattivi o solubili nonche' a vapori; 
  b) per gli apprendisti e studenti di cui ai paragrafi  3.3  e  3.5,
nelle tabelle IV.3 e IV.4 del presente allegato  rispettivamente  per
quanto concerne l'inalazione e  l'ingestione  nonche'  nella  tabella
IV.2 per quanto concerne l'esposizione a gas reattivi o solubili e  a
vapori, secondo le classi di eta' dei medesimi soggetti. 
  4.6. In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si
applicano i valori di dose  efficace  per  unita'  di  concentrazione
integrata in aria riportati nella tabella IV.7. 
  4 bis. Particolari condizioni i di esposizione 
  4. bis 1. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti  e
gli  studenti  ad  essi  equiparati  ai  sensi  del   paragrafo   3.3
dell'Allegato III  sia  superato,  anche  a  seguito  di  esposizioni
accidentali, di emergenza o esposizioni  soggette  ad  autorizzazione
speciale di cui al paragrafo 9 dell'Allegato III  stesso,  il  limite
annuale di dose efficace  di  20  mSv  di  cui  al  paragrafo  1,  le
successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare, a  10
mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse per tutti
gli anni solari seguenti, compreso l'anno  del  superamento,  risulti
non superiore a 20 mSv. 
  4 bis 2. Ove  in  epoca  anteriore  all'applicazione  del  presente
paragrafo 4 bis sia stato superato il limite annuale di dose efficace
di 50 mSv stabilito ai sensi delle norme  previgenti,  si  applicano,
ove necessario, le disposizioni di cui al paragrafo 4.bis 1 a partire
dall'anno in cui acquistano efficacia le presenti norme". 
  5. Sorveglianza medica eccezionale 
  5.1.  L'obbligo  della  sorveglianza  medica  eccezionale  previsto
dall'articolo 91 del  presente  decreto  sussiste  per  i  lavoratori
esposti, gli apprendisti e gli studenti che,  nel  corso  delle  loro
attivita' lavorative o di studio, abbiano subito, in un anno solare: 
  a)  un'esposizione  maggiore  del  limite  di  20  mSv  fissato  al
paragrafo 1 per la dose efficace, determinata in base alle 
indicazioni di cui al paragrafo 4, oppure 
  b) un'esposizione maggiore di uno dei limiti fissati nel  paragrafo
2 per particolari organi o tessuti. 
  5.2 l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 92 del  presente
decreto sussiste ove si sia verificata anche una delle condizioni  di
cui al paragrafo 5.1. 
  6. Lavoratori autonomi, dipendenti da terzi e lavoratori non 
esposti 
  6.1. I limiti di dose per  i  lavoratori  che,  in  relazione  alle
proprie occupazioni, sono considerati, ai  sensi  del  paragrafo  1.2
dell'Allegato III, lavoratori non esposti, nonche' per  i  lavoratori
autonomi e dipendenti da terzi, di cui  all'articolo  67,  sono,  con
riferimento  all'attivita'  lavorativa  ditali  soggetti,   pari   ai
corrispondenti limiti fissati nei paragrafi 7 e 8 per  gli  individui
della popolazione. 
  7. Limiti di dose efficace per gli individui della popolazione 
  7.1. Il limite di dose efficace per gli individui della popolazione
e' stabilito in 1 mSv per anno solare. 
  8. Limiti di dose equivalente per particolari organi o tessuti per 
gli individui della popolazione 
  8.1. Fermo restando il rispetto del limite di cui al  paragrafo  8,
per gli individui della popolazione devono altresi' essere rispettati
in un anno solare i seguenti limiti di dose equivalente: 
  a) 15 mSv per il cristallino; 
  b) 50 mSv per la pelle, calcolato in media  su  1  cm(elevato)2  di
pelle, indipendentemente dalla superficie esposta. 
  9. Metodi di valutazione delle esposizioni per individui della 
popolazione 
  9.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione  esterna
in un anno solare e impegnate  per  inalazione  o  per  ingestione  a
seguito di  introduzioni  verificatesi  nello  stesso  periodo,  deve
rispettare il limite fissato per gli individui della popolazione  nel
paragrafo 7. 
  9.2. Resta fermo il rispetto dei limiti  di  dose  equivalente  per
particolari organi o tessuti stabiliti nel paragrafo 8. 
  9.3. Ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 9.1  si  impiega
la seguente relazione: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  dove: 
  E (base)est e' la dose efficace derivante da  esposizione  esterna;
h(g) (base)j,ing e h(g) (base)j,ina rappresentano  la  dose  efficace
impegnata per unita'  di  introduzione  del  radionuclide  j  (Sv/Bq)
rispettivamente ingerito o inalato da un  individuo  appartenente  al
gruppo d'eta' g pertinente; 
  J  (base)j,ing  e  J  (base)j,ina   rappresentano   rispettivamente
l'introduzione  tramite   ingestione   o   tramite   inalazione   del
radionuclide j (Bq). 
  9.4. I valori di dose efficace impegnata  relativi  agli  individui
della popolazione per unita' di  introduzione  tramite  ingestione  e
inalazione, ad eccezione della dose efficace dovuta  ai  prodotti  di
decadimento del radon e del toron, da usare nella relazione di cui al
paragrafo 9.3, sono riportati, per sei classi di eta', nelle  tabelle
IV.3 e IV.4 del presente allegato rispettivamente per l'inalazione  e
per l'ingestione. 
  9.5. In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si
applicano i valori di dose  efficace  per  unita'  di  concentrazione
integrata in aria riportati nella tabella IV-7. 
  10. Valutazione di precedenti esposizioni 
  10.1. Ai fini  delle  valutazioni  inerenti  alla  sorveglianza  di
lavoratori, apprendisti, studenti  ed  individui  della  popolazione,
nonche',  in  particolare,  al  rispetto  dei  limiti  di  dose   per
precedenti esposizioni, non e'  necessario  apportare  correzioni  ai
valori  determinati  ai  sensi  delle  previgenti  disposizioni.   E'
altresi' consentito sommare  valori  di  equivalente  di  dose  e  di
equivalente di dose efficace, ottenuti ai  sensi  delle  disposizioni
previgenti, rispettivamente a valori di dose equivalente  e  di  dose
efficace determinati ai sensi delle disposizioni di questo Allegato. 
  11. Grandezze operative per la sorveglianza dell'esposizione 
esterna 
  11.1. Per la sorveglianza individuale dell'esposizione  esterna  si
usa  l'equivalente  di  dose  personale  H  (base)p(d)  definito  nel
paragrafo 0.4. 
  11.2. Per la sorveglianza dell'esposizione esterna  nelle  aree  di
lavoro e nell'ambiente si  usano  l'equivalente  di  dose  ambientale
H*(d) e l'equivalente di  dose  direzionale  H'(d,  O)  definiti  nel
paragrafo 0.4. 
  11.3. Per radiazioni  a  forte  penetrazione  e'  raccomandata  una
profondita' di 10 mm; per le  radiazioni  a  debole  penetrazione  e'
raccomandata una profondita' di 0,07 mm per la pelle e di  3  mm  per
gli occhi. 
  12. Esposizione a materie radioattive naturali e a (elevato)222 Rn,
(elevato)220 Rn. Acque di miniera. 
  12.1. Le disposizioni concernenti i limiti di dose  e  le  relative
modalita' di valutazione si  applicano  alle  esposizioni  a  materie
radioattive naturali, ivi comprese quelle relative a (elevato)222 Rn,
(elevato)220 Rn e relativi prodotti di decadimento,  derivanti  dalle
pratiche di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  incluse  le
lavorazioni minerarie di cui al capo IV. 
  12.2. Per i prodotti di  decadimento  del  radon  e  del  toron  si
applicano  i  seguenti  fattori  convenzionali  di  conversione   che
esprimono la dose efficace  per  unita'  di  esposizione  all'energia
potenziale alfa: 
 
  a) (elevato)222 Rn nelle abitazioni: 1,1 Sv per J·h·m(elevato)-3 
 
b) (elevato)222 Rn sui luoghi di lavoro: 1,4 Sv per J·h·m(elevato)-3 
 
c) (elevato)220 Rn sui luoghi di lavoro: 
                                      0,5 Sv Sv per J·h·m(elevato)-3. 
 
  12.3. Per i prodotti di  decadimento  del  radon  e  del  toron  si
applicano i  seguenti  coefficienti  di  conversione  che  forniscono
l'esposizione espressa in J·h·m(elevato)-3 a partire dall'esposizione
unitaria a una concentrazione equivalente all'equilibrio in  aria  di
discendenti a breve tempo di dimezzamento del (elevato)222 Rn  e  del
(elevato)220 Rn: 
 
a) 5,56·10(elevato)-9 J·h·m(elevato)-3 per Bq·h·m(elevato)-3 di 
(elevato)222 Rn; 
 
b) 7,58·10(elevato)-8 J·h·m(elevato)-3 per Bq·h·m(elevato)-3 di 
(elevato)220 Rn. 
 
  12.4. I  limiti  di  dose  relativi  ad  esposizioni  lavorative  a
(elevato)222  Rn  possono  essere  espressi,  oltre  che  in   Sv   o
sottomultipli, come: 14 mJ·h·m(elevato)-3 in un anno solare. 
  12.5. Il valore relativo alle acque di miniera, di cui all'articolo
16;  comma  1,  del  presente  decreto,  e'   pari   a   10(elevato)3
Bq·m(elevato)-3 . 
  13. Casi di non applicazione 
  13.1. Ai sensi dell'articolo 96, comma 5, i limiti di dose  di  cui
al presente Allegato non si applicano: 
  a) alle esposizioni ricevute in situazioni di emergenza  e  durante
gli interventi, fermo restando quanto disposto per i  lavoratori  nel
caso di esposizioni prolungate di cui all'articolo 126 bis; 
  b) alle esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di  cui  al
paragrafo  9  dell'Allegato  III,  fermo  restando  il  rispetto  dei
particolari limiti e condizioni stabiliti nello  stesso  paragrafo  9
dell'Allegato III; 
  14. Tabelle e relative modalita' di applicazione 
  14.1. Tabella IV. 1 - Coefficienti di dose efficace  impegnata  per
unita'  di  introduzione  per  inalazione  e  per  ingestione  per  i
lavoratori.   La   tabella   contiene,   per   l'ingestione,   valori
corrispondenti a diversi fattori f (base)1 di  transito  intestinale.
Per quanto riguarda l'inalazione, la tabella contiene valori relativi
a diversi tipi di assorbimento polmonare (F,  M,  S),  con  valori  f
(base)1  appropriati  per  il  componente  dell'attivita'  introdotta
trasferito nel tratto gastrointestinale, nonche' a due valori , 1  µm
e 5  µm,  dello  AMAD  (Activity-Median-  Aerodynamic  Diameter);  in
mancanza di informazioni specifiche sul valore di detta grandezza, si
usano i coefficienti di dose relativi a 5  um.  Per  indicazioni  sui
valori f (base)1 di transito intestinale, nei  casi  di  introduzione
per ingestione, relativi a composti chimici si veda la tabella  IV.5.
Per indicazioni sui tipi di assorbimento polmonare e sui valori  f  i
relativi a composti chimici si veda la tabella IV.6. 
  14.2. Tabella IV.2 - Coefficienti di dose  efficace  impegnata  per
unita' di introduzione per inalazione di gas solubili  o  reattivi  e
vapori. La tabella e' suddivisa in sei classi di eta'; i  valori  per
gli adulti con eta' maggiore di 17 anni  sono  applicabili  anche  ai
lavoratori esposti. La tabella contiene  valori  relativi  a  diversi
tipi  di  assorbimento  polmonare  (F,  V),  con  valori  f   (base)1
appropriati per il componente dell'introduzione  espulso  nel  tratto
gastrointestinale. 
  14.3. Tabella IV.3 - Coefficienti di dose  efficace  impegnata  per
unita'  di  introduzione   per   inalazione   per   individui   della
popolazione. La tabella e' suddivisa in sei classi di eta' e contiene
valori relativi a diversi tipi di assorbimento polmonare (F,  M,  S),
con valori f (base)1 appropriati per il componente  dell'introduzione
espulso  nel  tratto  gastrointestinale.  Per  gli  individui   della
popolazione i tipi di assorbimento polmonare e i fattori di  transito
intestinale f (base)1 devono tener conto, in  base  ai  piu'  recenti
orientamenti internazionali disponibili, della forma chimica  in  cui
si trova l'elemento; se non sono disponibili informazioni recenti  su
questi parametri, viene utilizzato il valore piu' restrittivo. Per le
indicazioni sui tipi di assorbimento polmonare raccomandati  si  veda
la tabella IV.8. 
  14.4. Tabella IV.4 - Coefficienti di dose  efficace  impegnata  per
unita'  di  introduzione   per   ingestione   per   individui   della
popolazione. La tabella e' suddivisa in sei classi di eta' e contiene
coefficienti di dose corrispondenti a diversi fattori  f  (base)1  di
transito intestinale relativi a bambini di eta' non superiore  ad  un
anno e a soggetti di eta' maggiore. 
  14.5. Tabella IV.5 -  Valori  di  f  (base)1  per  il  calcolo  dei
coefficienti della dose efficace da  ingestione  per  lavoratori.  La
tabella contiene, distinti per  elemento,  i  valori  del  fattore  f
(base)1 di transito intestinale per i diversi composti  chimici,  nei
casi di introduzione tramite ingestione. 
  14.6. Tabella IV.6 - Composti, tipi  di  assorbimento  polmonare  e
valori di f (base)1 per il calcolo di coefficienti di  dose  efficace
per unita' di introduzione da inalazione per  i  lavoratori  esposti,
gli apprendisti e gli studenti di 18 o piu' anni di eta'. La  tabella
contiene, distinti per elemento, i tipi di assorbimento polmonare  ed
i valori dei fattori f (base)1 di transito intestinale per i  diversi
composti chimici. 
  14.7. Tabella IV.7 - Dose efficace per esposizione di adulti a  gas
inerti. La  tabella  contiene  i  valori  dei  coefficienti  di  dose
efficace per unita' di concentrazione integrata in aria, nei casi  di
esposizione per sommersione nube, applicabili a lavoratori esposti ed
a individui adulti della popolazione. Per l'esposizione  ai  prodotti
di decadimento dei gas (elevato)222 Rn e (elevato)220 Rn, si veda  il
paragrafo 12.2. 
  14.8. Tabella IV.8 - Tipi di assorbimento polmonare (F,  M,  S,  G)
per il calcolo dei coefficienti della dose efficace da inalazione  di
particolato, gas e vapori per gli  individui  della  popolazione.  La
tabella contiene, per elemento, l'indicazione, tramite asterisco, del
tipo di assorbimento polmonare raccomandato. 
 
 
                            TABELLA IV.1 
 
Coefficienti di dose efficace impegnata per  unita'  di  introduzione
 per inalazione e per ingestione per i lavoratori (Sv·Bq(elevato)-1) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            TABELLA IV.2 
 
Coefficienti di dose efficace impegnata per  unita'  di  introduzione
per inalazione di gas solubili o reattivi e vapori (Sv·Bq(elevato)-1) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            TABELLA IV.3 
 
Coefficienti di dose efficace impegnata per  unita'  di  introduzione
  per inalazione per individui della popolazione (Sv·Bq(elevato)-1) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            TABELLA IV.4 
 
Coefficienti di dose efficace impegnata per  unita'  di  introduzione
  per ingestione per individui della popolazione (Sv·Bq(elevato)-1) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            TABELLA IV.5 
 
Valori di  f(base)1  per  il  calcolo  dei  coefficienti  della  dose
                efficace da ingestione per lavoratori 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            TABELLA IV.6 
 
Composti, tipi di assorbimento polmonare e valori di f(base)1 per  il
calcolo di coefficienti di dose efficace per unita'  di  introduzione
da inalazione  per  i  lavoratori  esposti,  gli  apprendisti  e  gli
                 studenti di 18 o piu' anni di eta' 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            TABELLA IV.7 
 
        Dose efficace per esposizione di adulti a gas inerti 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            TABELLA IV.8 
 
Tipi di assorbimento polmonare (F,  M,  S,  G)  per  il  calcolo  dei
coefficienti della dose efficace da inalazione di particolato, gas  e
             vapori per gli individui della popolazione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico