Allegato D (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c)) DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN GABBIE MODIFICATE 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono: a) consentire alle galline ovaiole di disporre: 1) di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia, diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile, non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non puo' essere inferiore a 2000 centimetri quadrati. Nel calcolo dei 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile e' inclusa la bandina salvauova, posta dietro alla mangiatoia, purche' non superi otto centimetri misurati in proiezione orizzontale; 2) di un nido; 3) di una lettiera che consenta di becchettare e razzolare; 4) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola; b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di galline ovaiole in gabbia; c) disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto, in particolare, della dimensione del gruppo; nel caso di abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due tettarelle o coppette; d) essere separate, quando disposte in fila, da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione delle galline ovaiole, e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori deve esservi uno spazio di almeno 35 cm; e) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie qualora siano disponibili sul mercato dispositivi dichiarati idonei da organismi comunitari.