(Allegato D)
                                                           Allegato D 
                          (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c)) 
 
    DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN GABBIE MODIFICATE 
 
    1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono: 
      a) consentire alle galline ovaiole di disporre: 
        1) di almeno 750  centimetri  quadrati  di  superficie  della
gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600  centimetri  quadrati  di
superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza  della  gabbia,
diversa dall'altezza al di sopra della superficie  utilizzabile,  non
deve essere inferiore a 20 cm in  ogni  punto  e  che  la  superficie
totale di ogni gabbia non puo' essere  inferiore  a  2000  centimetri
quadrati. Nel calcolo  dei  600  centimetri  quadrati  di  superficie
utilizzabile e' inclusa  la  bandina  salvauova,  posta  dietro  alla
mangiatoia, purche' non superi otto centimetri misurati in proiezione
orizzontale; 
        2) di un nido; 
        3) di una lettiera che consenta di becchettare e razzolare; 
        4) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di  spazio
per gallina ovaiola; 
      b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di  una
lunghezza minima di 12 cm  moltiplicata  per  il  numero  di  galline
ovaiole in gabbia; 
      c) disporre di un sistema di  abbeveraggio  appropriato  tenuto
conto, in particolare, della  dimensione  del  gruppo;  nel  caso  di
abbeveratoi  a  raccordo,  ciascuna  gallina   ovaiola   deve   poter
raggiungere almeno due tettarelle o coppette; 
      d) essere separate, quando disposte in fila, da passaggi aventi
una  larghezza  minima  di  90  cm  per  agevolare  l'ispezione,   la
sistemazione  e  l'evacuazione  delle  galline  ovaiole,  e  tra   il
pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori deve esservi
uno spazio di almeno 35 cm; 
      e) essere provviste di dispositivi  per  accorciare  le  unghie
qualora siano disponibili sul mercato dispositivi  dichiarati  idonei
da organismi comunitari.