(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
                                    (Articolo 2, comma 2, lettera c)) 
 
   REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE  DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI  MATERIALI  DI  MOLTIPLICAZIONE  CERTIFICATI  COME
"QUALIFICATI". 
 
   1. Arboreto da seme 
   a) Il  tipo,  l'obiettivo,  la  designazione  dell'incrocio  e  la
   disposizione in campo, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione  e
   qualsiasi cambiamento di tali elementi devono essere  approvati  e
   registrati dall'organismo ufficiale. 
   b) I cloni o le famiglie componenti devono essere selezionati  per
   le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai 
   requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III. 
   c) I cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati,
   piantati secondo un piano  approvato  dall'organismo  ufficiale  e
   definiti  in  modo  tale  che   ogni   componente   possa   essere
   identificato. 
   d) Le diramature effettuate negli arboreti da seme  devono  essere
   descritte, insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascuna
   diramatura, e registrate presso l'organismo ufficiale. 
   e) Gli arboreti da  seme  devono  essere  gestiti,  e  le  sementi
   raccolte, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli  arboreti
   stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla  produzione
   di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali 
   di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica. 
 
   2. Genitori 
   a)  I   genitori   devono   essere   selezionati   per   le   loro
   caratteristiche  principali,   con   particolare   attenzione   ai
   requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e  10  dell'allegato  III,
   oppure selezionati per la loro capacita' di combinazione. 
   b)  L'obiettivo,  la  designazione  dell'incrocio  e  il   sistema
   d'impollinazione,  i  componenti,  l'isolamento,  l'ubicazione   e
   qualsiasi cambiamento rilevante di  tali  elementi  devono  essere
   approvati e registrati dall'organismo ufficiale. 
   c) L'identita', il numero e la  proporzione  dei  genitori  in  un
   miscuglio devono  essere  approvati  e  registrati  dall'organismo
   ufficiale. 
   d) Nel caso di genitori destinati alla  produzione  di  un  ibrido
   artificiale,  la  percentuale   di   ibridi   nei   materiali   di
   moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica. 
 
   3. Cloni 
   a) Il clone  deve  essere  identificabile  per  i  suoi  caratteri
   distintivi,   che   devono   essere   approvati    e    registrati
   dall'organismo ufficiale. 
   b) Il valore del singolo clone deve  risultare  dall'esperienza  o
   essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga. 
   c) Gli ortet destinati alla  produzione  di  cloni  devono  essere
   selezionati  per   le   loro   caratteristiche   principali,   con
   particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8,  9
   e 10 dell'allegato III. 
   d) Gli Stati  fissano  un  limite  massimo  di  anni  o  di  ramet
   prodotti, ai fini dell'ammissione. 
 
   4. Miscugli di cloni 
   a) Il miscuglio di cloni deve essere conforme ai requisiti di  cui
   al precedente punto 3, lettere a), b) e c). 
   b)  L'identita',  il  numero  e  la  proporzione  dei  cloni   che
   compongono un miscuglio, il metodo di selezione e le materie prime
   devono essere approvati  e  registrati  dall'organismo  ufficiale.
   Ogni   miscuglio   deve   presentare   una   diversita'   genetica
   sufficiente. 
   c) Gli Stati  fissano  un  limite  massimo  di  anni  o  di  ramet
   prodotti, ai fini dell'ammissione.