ALLEGATO IV (Articolo 2, comma 2, lettera c)) REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "QUALIFICATI". 1. Arboreto da seme a) Il tipo, l'obiettivo, la designazione dell'incrocio e la disposizione in campo, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale. b) I cloni o le famiglie componenti devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III. c) I cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati, piantati secondo un piano approvato dall'organismo ufficiale e definiti in modo tale che ogni componente possa essere identificato. d) Le diramature effettuate negli arboreti da seme devono essere descritte, insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascuna diramatura, e registrate presso l'organismo ufficiale. e) Gli arboreti da seme devono essere gestiti, e le sementi raccolte, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica. 2. Genitori a) I genitori devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III, oppure selezionati per la loro capacita' di combinazione. b) L'obiettivo, la designazione dell'incrocio e il sistema d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento rilevante di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale. c) L'identita', il numero e la proporzione dei genitori in un miscuglio devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale. d) Nel caso di genitori destinati alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica. 3. Cloni a) Il clone deve essere identificabile per i suoi caratteri distintivi, che devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale. b) Il valore del singolo clone deve risultare dall'esperienza o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga. c) Gli ortet destinati alla produzione di cloni devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III. d) Gli Stati fissano un limite massimo di anni o di ramet prodotti, ai fini dell'ammissione. 4. Miscugli di cloni a) Il miscuglio di cloni deve essere conforme ai requisiti di cui al precedente punto 3, lettere a), b) e c). b) L'identita', il numero e la proporzione dei cloni che compongono un miscuglio, il metodo di selezione e le materie prime devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale. Ogni miscuglio deve presentare una diversita' genetica sufficiente. c) Gli Stati fissano un limite massimo di anni o di ramet prodotti, ai fini dell'ammissione.