(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
                                                    (art. 4, comma 1) 
 
 Procedura per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1. 
 
A) Istanza ai fini del rilascio della licenza. 
 
    1. Il legale rappresentante del soggetto richiedente,  entro  180
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
invia al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
domanda  per  il  rilascio  della  licenza,  per   posta,   a   mezzo
raccomandata RR, con allegata la seguente documentazione: 
      a)  l'ubicazione  e   l'estensione   dell'area   del   giardino
zoologico,  con  l'esatta  denominazione  del  comune  o  dei  comuni
interessati; 
      b) la planimetria dell'area del giardino zoologico nella  quale
sono riportate le strutture di custodia; 
      c) l'elenco degli animali custoditi, specificando la specie  ed
il sesso; 
      d) l'elenco delle strutture di custodia, indicando per ciascuna
di  esse  le  caratteristiche   architettoniche,   i   materiali   di
costruzione, le dimensioni e gli animali a cui sono destinate; 
      e)  l'elenco  del  personale  tecnico  ed  amministrativo,  con
specifica delle relative competenze nella gestione della struttura  e
degli esemplari custoditi; 
      f) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di  cui
all'art. 3. 
 
B) Istruttoria della licenza. 
 
    1. Il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
verificata la regolarita' della documentazione  allegata  all'istanza
di cui al punto 1 della lettera A), dispone, al fine di accertare  il
possesso dei requisiti previsti all'art.  3,  apposita  ispezione  in
loco, ai  sensi  dell'art.  6,  nel  caso  in  cui  dall'esame  della
documentazione presentata la  struttura  risulti  conforme  a  quanto
previsto allo stesso art.  3,  e  redige  apposito  verbale  ai  fini
dell'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 1. 
    2. L'istruttoria e' effettuata entro 180 giorni  dal  ricevimento
della istanza di cui al comma 1 della lettera A). 
    3. La richiesta di integrazione della documentazione prodotta dal
richiedente comporta la  sospensione  dei  termini  del  procedimento
amministrativo. 
 
C) Rilascio della licenza. 
 
    1. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui  al  punto  2,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  rilascia  la
licenza di cui all'art. 4, comma 1.