Allegato 4 (art. 4, comma 1) Procedura per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1. A) Istanza ai fini del rilascio della licenza. 1. Il legale rappresentante del soggetto richiedente, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio domanda per il rilascio della licenza, per posta, a mezzo raccomandata RR, con allegata la seguente documentazione: a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del giardino zoologico, con l'esatta denominazione del comune o dei comuni interessati; b) la planimetria dell'area del giardino zoologico nella quale sono riportate le strutture di custodia; c) l'elenco degli animali custoditi, specificando la specie ed il sesso; d) l'elenco delle strutture di custodia, indicando per ciascuna di esse le caratteristiche architettoniche, i materiali di costruzione, le dimensioni e gli animali a cui sono destinate; e) l'elenco del personale tecnico ed amministrativo, con specifica delle relative competenze nella gestione della struttura e degli esemplari custoditi; f) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 3. B) Istruttoria della licenza. 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, verificata la regolarita' della documentazione allegata all'istanza di cui al punto 1 della lettera A), dispone, al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti all'art. 3, apposita ispezione in loco, ai sensi dell'art. 6, nel caso in cui dall'esame della documentazione presentata la struttura risulti conforme a quanto previsto allo stesso art. 3, e redige apposito verbale ai fini dell'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 1. 2. L'istruttoria e' effettuata entro 180 giorni dal ricevimento della istanza di cui al comma 1 della lettera A). 3. La richiesta di integrazione della documentazione prodotta dal richiedente comporta la sospensione dei termini del procedimento amministrativo. C) Rilascio della licenza. 1. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al punto 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio rilascia la licenza di cui all'art. 4, comma 1.