(Allegato 3)
                                                     Allegato 3 
                                                (articolo 8, comma 1) 
 
    MODALITA' DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
 
1. Modalita' di raccolta e conferimento 
 
   1.1  La  raccolta  dei  RAEE  da  sottoporre  ad   operazioni   di
trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano
la protezione delle apparecchiature dismesse durante il  trasporto  e
durante le operazioni di carico e scarico. 
   1.2  Le  apparecchiature  non  devono  subire  danneggiamenti  che
possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o  pericolose  per
l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 
   1.3 Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi  e  alle
pareti,  nel  caso  dei  frigoriferi,   per   evitare   il   rilascio
all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonche' ai tubi catodici,
nel caso di televisori e computer. Le sorgenti  luminose  di  cui  al
punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta,  stoccaggio  e
movimentazione,  devono  essere  mantenute  integre  per  evitare  la
dispersione di  polveri  e  vapori  contenuti  nelle  apparecchiature
stesse, anche attraverso l'impiego di  appositi  contenitori  che  ne
assicurino l'integrita'. 
   1.4 Devono essere: 
      a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento; 
      b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili  durante  la
movimentazione delle apparecchiature; 
      c) assicurata la chiusura degli sportelli e  fissate  le  parti
mobili; 
      d)  mantenuta  l'integrita'  della  tenuta  nei  confronti  dei
liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; 
      e) evitare operazioni  di  riduzione  volumetrica  prima  della
messa in sicurezza; 
      f) utilizzare modalita' conservative di caricamento dei cassoni
di trasporto. 
 
2. Gestione dei rifiuti in ingresso 
 
   2.1  I  materiali  da  sottoporre  a  trattamento  devono   essere
caratterizzati  e  separati  per  singola  tipologia   al   fine   di
identificare la specifica metodologia di trattamento. 
   2.2 Un rivelatore  di  radioattivita'  in  ingresso  all'impianto,
anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi
eventualmente presenti tra i rifiuti. 
 
3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti 
 
   3.1 Lo stoccaggio dei pezzi smontati e  dei  rifiuti  deve  essere
realizzato  in   modo   da   non   modificarne   le   caratteristiche
compromettendone il successivo recupero. 
   3.2 I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche  ed  i  bacini
utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono  possedere  adeguati
requisiti di  resistenza  in  relazione  alle  proprieta'  chimico  -
fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi. 
   3.3 I serbatoi contenenti  i  rifiuti  liquidi  pericolosi  devono
essere provvisti di  opportuni  dispositivi  antitraboccamento  e  di
dispositivi di contenimento. 
   3.4 I contenitori dei  fluidi  volatili  devono  essere  a  tenuta
stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata. 
   3.5 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in  recipienti
mobili questi devono essere provvisti di: 
      a) idonee chiusure per  impedire  la  fuoriuscita  del  rifiuto
stoccato; 
      b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le
operazioni di riempimento e di svuotamento; 
      c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli  le  operazioni
di movimentazione. 
 
   3.6 Sui recipienti fissi  e  mobili  deve  essere  apposta  idonea
etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato. 
   3.7  Lo  stoccaggio  del  CFC  e  degli  HCFC  deve  avvenire   in
conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale  20  settembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 1 ° ottobre 2002, n. 230. 
   3.8 Lo stoccaggio  degli  oli  usati  deve  essere  realizzato  in
conformita' con quanto previsto dal decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio  1996,  n.
392. 
   3.9 Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri
rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in
container adeguati nel  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 
   3.10 La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei
rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata  ogni
contaminazione  del  suolo  e  dei  corpi  ricettori  superficiali  e
profondi. 
   3.11 Devono essere adottate  tutte  le  cautele  per  impedire  la
formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. 
   3.12 Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse  deve
essere  organizzato  in  aree  distinte  per  ciascuna  tipologia  di
trattamento a cui le apparecchiature  sono  destinate.  Nel  caso  di
apparecchiature contenenti  sostanze  pericolose,  tali  aree  devono
essere contrassegnate da  tabelle,  ben  visibili  per  dimensioni  e
collocazione,  indicanti  le  norme  per  il  comportamento,  per  la
manipolazione dei rifiuti e per il contenimento  dei  rischi  per  la
salute dell'uomo e per l'ambiente. 
   3.13 Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono
essere   adottate   procedure   per   evitare   di   accatastare   le
apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori
e per l'integrita' delle stesse apparecchiature. 
 
4. Messa in sicurezza dei RAEE 
 
   4.1 L'attivita' consiste nel complesso delle operazioni necessarie
a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura  e  pronta  per  le
operazioni successive. 
   4.2 La messa in sicurezza deve  comprendere,  preventivamente,  la
rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti  sostanze,  preparati  e
componenti: 
      a) condensatori  contenenti  difenili  policlorurati  (PCB)  da
trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; 
      b) componenti contenenti mercurio, come gli  interruttori  o  i
retroilluminatori; 
      c) pile; 
      d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri
dispositivi se la superficie del circuito stampato e' superiore a  10
cm2 ; 
      e) cartucce di toner, liquido e  in  polvere,  e  di  toner  di
colore; 
      f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati; 
      g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto; 
      h) tubi catodici; 
      i)  clorofluorocarburi  (CFC),  idroclorofluorocarburi  (HCFC),
idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC); 
      l) sorgenti luminose a scarica; 
      m)  schermi  a  cristalli  liquidi,  se   del   caso   con   il
rivestimento, di superficie  superiore  a  100  cm²  e  tutti  quelli
retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica; 
      n) cavi elettrici esterni; 
      o) componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie  descritte
nella direttiva 97/69/CE della  Commissione,  del  5  dicembre  1997,
recante adeguamento al progresso tecnico della  direttiva  67/548/CEE
del  Consiglio  relativa  alla  classificazione,  all'imballaggio   e
all'etichettatura delle sostanze pericolose; 
      p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta  eccezione
per i componenti che sono al  di  sotto  delle  soglie  di  esenzione
previste  dall'articolo  3  e   dall'allegato   I   della   direttiva
96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996,  che  stabilisce  le
norme fondamentali di sicurezza relative  alla  protezione  sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti  dalle
radiazioni ionizzanti; 
      q)    condensatori    elettrolitici     contenenti     sostanze
potenzialmente pericolose  (altezza  >  25mm,  diametro  >  25  mm  o
proporzionalmente simili in volume). 
 
   4.3  Le  sostanze  e  i  componenti  elencati  sono  eliminati   o
recuperati  senza  creare  rischi   per   la   salute   dell'uomo   e
dell'ambiente. 
   4.4 I seguenti componenti dei RAEE raccolti  separatamente  devono
essere trattati come segue: 
      a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente; 
      b) apparecchiature contenenti gas che riducono  l'ozono  o  che
hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP)  superiore  a  15,
presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i
gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas  che
riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE)
n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  giugno
2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e  nel  rispetto
delle disposizioni di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio in data  20  settembre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  230  del  1°
ottobre 2002; 
      c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando
la dispersione di polveri e vapori. 
 
5. Presidi ambientali 
 
   5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in
modo tale da evitare  ogni  contaminazione  del  suolo  e  dei  corpi
recettori superficiali e/o profondi. 
   5.2 Devono essere  adottate  tutte  le  cautele  per  impedire  il
rilascio di  fluidi  pericolosi,  la  formazione  degli  odori  e  la
dispersione di aerosol e di polveri. 
   5.3 Nel caso  di  formazione  di  emissioni  gassose  e/o  polveri
l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema  di  captazione  ed
abbattimento delle stesse. 
   5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature  contenenti
sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione
ed i relativi controlli sono previsti agli articoli 3 e 4 del  citato
decreto ministeriale in data 20 settembre 2002.