(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
                                                    (art. 3, comma 5) 
 
Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le  mappe  acustiche
                             strategiche 
 
    1.  La  mappatura  acustica  e  le  mappe  acustiche  strategiche
costituiscono una  rappresentazione  di  dati  relativi  ad  uno  dei
seguenti aspetti: 
      a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione  di
un descrittore acustico; 
      b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di
una determinata zona che risultano esposti a specifici valori  di  un
descrittore acustico; 
      c) il numero stimato delle persone che si trovano in  una  zona
esposta al rumore; 
      d)  il  superamento  di  un  valore   limite,   utilizzando   i
descrittori acustici di cui all'art. 5. 
    2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono
essere presentate al pubblico in forma di: 
      a) grafici; 
      b) dati numerici in tabulati; 
      c) dati numerici in formato elettronico. 
    3. Le  mappe  acustiche  strategiche  relative  agli  agglomerati
riguardano in particolar modo il rumore emesso: 
      a) dal traffico veicolare; 
      b) dal traffico ferroviario; 
      c) dal traffico aeroportuale; 
      d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti. 
    4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono
da base per: 
      a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;
      b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;
      c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4. 
    5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la
mappatura  acustica,  in  relazione  ai  dati  da  trasmettere   alla
Commissione, figurano nell'allegato 6, punti 1.5,  1.6,  2.5,  2.6  e
2.7. 
    6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi  dell'art.  8  e  per
l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie
informazioni supplementari e piu' particolareggiate, come: 
      a) una rappresentazione grafica; 
      b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite; 
      c) mappe di  confronto,  in  cui  la  situazione  esistente  e'
confrontata a svariate possibili situazioni future; 
      d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore  acustico
a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno; 
      e) la descrizione delle  strumentazioni  e  delle  tecniche  di
misurazione impiegate per la sua redazione,  nonche'  la  descrizione
dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza. 
    7. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad  uso
locale o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza  di
misurazione di 4 m e intervalli di livelli di Lden e Lnight di  5  dB
come definito nell'allegato 6. 
    8.  Per  gli  agglomerati  devono  essere   tracciate   mappature
acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario,
aereo e dell'attivita' industriale. Possono essere aggiunte mappature
relative ad altre sorgenti di rumore.