(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
                                     (previsto dall'art. 20, comma 1) 
                Livelli e frequenza di campionamento 
    L'obiettivo del presente allegato e' definire il numero minimo di
animali che devono essere sottoposti a  campionamento.  Ciascuno  dei
campioni puo' essere analizzato per individuare la presenza di una  o
piu' sostanze. 
                             Capitolo 1 
                Bovini, suini, ovini, caprini, equini 
    1. Bovini. 
    Il numero  minimo  di  animali  da  controllare  annualmente  per
qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,4
per cento dei bovini macellati l'anno  precedente,  con  la  seguente
suddivisione: 
    Categoria A: 0,25% ripartiti come segue: 
      la meta' dei campioni deve essere prelevata nell'allevamento su
animali vivi; in deroga,  il  25%  dei  campioni  analizzati  per  la
ricerca delle sostanze della categoria A 5 possono  essere  prelevati
da  materiali   appropriati   (alimenti   per   animali,   acqua   di
abbeveraggio....); 
      la meta' dei campioni deve essere prelevata nel mattatoio. 
    Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere  verificata
ogni anno su un minimo del  5%  del  numero  totale  di  campioni  da
raccogliere per la categoria A. 
    Il rimanente deve essere attribuito  secondo  l'esperienza  e  le
informazioni di cui dispone lo Stato membro. 
    Categoria B: 0,15%. 
    Il 30% dei campioni deve verificare le sostanze  della  categoria
B1. 
    Il 30% dei campioni deve verificare le sostanze  della  categoria
B2. 
    Il 10% dei campioni deve verificare le sostanze  della  categoria
B3. 
    Il rimanente deve essere attribuito secondo la  situazione  dello
Stato membro. 
    2. Suini. 
    Il numero di animali da sottoporre a  controllo  annualmente  per
qualsiasi tipo di residui o sostanze deve  essere  almeno  pari  allo
0,05%  dei  suini  macellati  l'anno  precedente,  con  la   seguente
suddivisione: 
      Categoria A: 0,02 %. 
    Per gli Stati membri che procedono al prelievo  di  campioni  nel
mattatoio, devono essere effettuate, a livello dell'azienda,  analisi
complementari circa l'acqua potabile, gli alimenti per  gli  animali,
gli escrementi o qualsiasi altro parametro appropriato. 
    In questo caso, il nunero minimo di allevamenti suini da visitare
annualmente deve rappresentare  almeno  un  allevamento  per  100.000
suini macellati l'anno precedente. 
    Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere  verificata
ogni anno su un minimo del  5%  del  numero  totale  di  campioni  da
raccogliere per la categoria A. 
    Il  rimanente  sara'  attribuito  secondo   l'esperienza   e   le
informazioni di cui dispone lo Stato membro. 
    Categoria B: 0,03%. 
    Deve essere seguita la stessa suddivisione per le  sottocategorie
previste per i bovini.  Il  rimanente  sara'  attribuito  secondo  la
situazione dello Stato membro. 
    3. Montoni e capre. 
    Il numero di animali da sottoporre a controllo per qualsiasi tipo
di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,05 % dei montoni
e capre di eta' superiore a tre mesi macellati l'anno precedente, con
la seguente suddivisione: 
      Categoria A: 0,01%. 
    Ogni sottocategoria della  categoria  A  deve  essere  verificata
annualmente su un minimo del 5% del numero  totale  dei  campioni  da
raccogliere per la categoria A. 
    Il  rimanente  sara'  attribuito  secondo   l'esperienza   e   le
informazioni di cui dispone lo Stato membro. 
    Categoria B: 0,04%. 
    Per le sottocategorie deve essere seguita la stessa  suddivisione
prevista per i bovini. 
    Il rimanente sara' attribuito secondo  l'esperienza  dello  Stato
membro. 
    4. Equini. 
    Il numero di campioni deve essere determinato da  ciascuno  Stato
membro in funzione dei problemi individuati. 
                             Capitolo 2 
  Polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame 
    Un campione comprende uno o piu' animali secondo le esigenze  dei
metodi analitici. 
    Per ciascuna categoria di volatili considerata (polli  da  carne,
galline a fine carriera, tacchini e altro pollame) il  numero  minimo
di campioni all'anno deve essere almeno pari a 1 per  200  tonnellate
della produzione  annuale  (peso  morto),  con  un  minimo  di  cento
campioni per ciascuna categoria di sostanza se  la  produzione  annua
della  categoria  di  volatili  considerata  e'  superiore   a   5000
tonnellate. 
    Deve essere rispettata la seguente suddivisione: 
      Categoria A: 50% dei campioni totali. 
    L'equivalente di un quinto di tali campioni deve essere prelevato
a livello dell'azienda. 
    Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere  verificata
annualmente su un minimo del 5% del  numero  totale  di  campioni  da
raccogliere per la categoria A. 
    Il  rimanente  sara'  attribuito  secondo   l'esperienza   e   le
informazioni di cui dispone lo Stato membro. 
    Categoria B: 50% dei campioni totali: 
      il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 1; 
      il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 2; 
      il 10 % deve verificare le sostanze della categoria B 3. 
    Il rimanente sara' attribuito secondo la situazione  dello  Stato
membro. 
                             Capitolo 3 
                     Prodotti dell'acquacoltura 
    1. Pesci di allevamento. 
    Un campione e' costituito da uno o piu' pesci,  a  seconda  della
dimensione  del  pesce  considerato  e  delle  esigenze  del   metodo
analitico. 
    Gli  Stati  membri  devono  almeno  rispettare  i  livelli  e  le
frequenze di campionamento qui di  seguito  indicati,  in  base  alla
produzione annuale di pesci d'allevamento (espressa in tonnellate). 
    Il numero minimo di campioni  raccolti  annualmente  deve  essere
almeno pari a 1 per 100 tonnellate della produzione annua. 
    Le sostanze ricercate e  i  campioni  selezionati  per  l'analisi
dovranno essere scelti in base all'impiego previsto di tali sostanze. 
    Deve essere rispettata la seguente suddivisione: 
    Categoria A: un terzo del totale dei campioni: tutti  i  campioni
devono essere prelevati nell'azienda,  su  pesci  in  tutte  le  fasi
dell'allevamento [1] compresi pesci pronti  per  essere  immessi  sul
mercato a fini di consumo. 
    Categoria B: due terzi del totale dei campioni:  il  prelievo  di
campioni deve essere effettuato: 
      a) preferibilmente nell'azienda, su  pesci  pronti  per  essere
immessi sul mercato a fini di consumo; 
      b) nello stabilimento  di  trasformazione  o  a  livello  della
vendita all'ingrosso, su pesci freschi, a condizione  di  potere,  in
caso di risultati positivi, risalire all'azienda di origine dei pesci
("tracing back"). 
    In tutti i casi i campioni prelevati nell'azienda  devono  essere
raccolti in base ad un  minimo  del  10%  dei  luoghi  di  produzione
registrati. 
    2. Altri prodotti dell'acquacoltura 
    Se gli Stati  membri  hanno  motivi  per  ritenere  che  prodotti
veterinari o prodotti chimici  sono  utilizzati  per  altri  prodotti
dell'acquacoltura  oppure  quando  si  sospetti  una   contaminazione
dell'ambiente,  tali  specie  devono  essere  incluse  nel  piano  di
prelievo proporzionalmente alla rispettiva produzione  come  campioni
supplementari  rispetto  a  quelli   prelevati   per   i   pesci   di
acquacoltura. 
    [1] Per gli allevamenti in mare, in cui le condizioni di prelievo
possono  essere  particolarmente  difficili,  si  possono   prelevare
campioni negli alimenti in sostituzione dei campioni sui pesci.