Allegato IV (previsto dall'art. 20, comma 1) Livelli e frequenza di campionamento L'obiettivo del presente allegato e' definire il numero minimo di animali che devono essere sottoposti a campionamento. Ciascuno dei campioni puo' essere analizzato per individuare la presenza di una o piu' sostanze. Capitolo 1 Bovini, suini, ovini, caprini, equini 1. Bovini. Il numero minimo di animali da controllare annualmente per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,4 per cento dei bovini macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione: Categoria A: 0,25% ripartiti come segue: la meta' dei campioni deve essere prelevata nell'allevamento su animali vivi; in deroga, il 25% dei campioni analizzati per la ricerca delle sostanze della categoria A 5 possono essere prelevati da materiali appropriati (alimenti per animali, acqua di abbeveraggio....); la meta' dei campioni deve essere prelevata nel mattatoio. Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni anno su un minimo del 5% del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A. Il rimanente deve essere attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro. Categoria B: 0,15%. Il 30% dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B1. Il 30% dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B2. Il 10% dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B3. Il rimanente deve essere attribuito secondo la situazione dello Stato membro. 2. Suini. Il numero di animali da sottoporre a controllo annualmente per qualsiasi tipo di residui o sostanze deve essere almeno pari allo 0,05% dei suini macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione: Categoria A: 0,02 %. Per gli Stati membri che procedono al prelievo di campioni nel mattatoio, devono essere effettuate, a livello dell'azienda, analisi complementari circa l'acqua potabile, gli alimenti per gli animali, gli escrementi o qualsiasi altro parametro appropriato. In questo caso, il nunero minimo di allevamenti suini da visitare annualmente deve rappresentare almeno un allevamento per 100.000 suini macellati l'anno precedente. Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni anno su un minimo del 5% del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A. Il rimanente sara' attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro. Categoria B: 0,03%. Deve essere seguita la stessa suddivisione per le sottocategorie previste per i bovini. Il rimanente sara' attribuito secondo la situazione dello Stato membro. 3. Montoni e capre. Il numero di animali da sottoporre a controllo per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,05 % dei montoni e capre di eta' superiore a tre mesi macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione: Categoria A: 0,01%. Ogni sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente su un minimo del 5% del numero totale dei campioni da raccogliere per la categoria A. Il rimanente sara' attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro. Categoria B: 0,04%. Per le sottocategorie deve essere seguita la stessa suddivisione prevista per i bovini. Il rimanente sara' attribuito secondo l'esperienza dello Stato membro. 4. Equini. Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione dei problemi individuati. Capitolo 2 Polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame Un campione comprende uno o piu' animali secondo le esigenze dei metodi analitici. Per ciascuna categoria di volatili considerata (polli da carne, galline a fine carriera, tacchini e altro pollame) il numero minimo di campioni all'anno deve essere almeno pari a 1 per 200 tonnellate della produzione annuale (peso morto), con un minimo di cento campioni per ciascuna categoria di sostanza se la produzione annua della categoria di volatili considerata e' superiore a 5000 tonnellate. Deve essere rispettata la seguente suddivisione: Categoria A: 50% dei campioni totali. L'equivalente di un quinto di tali campioni deve essere prelevato a livello dell'azienda. Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente su un minimo del 5% del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A. Il rimanente sara' attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro. Categoria B: 50% dei campioni totali: il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 1; il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 2; il 10 % deve verificare le sostanze della categoria B 3. Il rimanente sara' attribuito secondo la situazione dello Stato membro. Capitolo 3 Prodotti dell'acquacoltura 1. Pesci di allevamento. Un campione e' costituito da uno o piu' pesci, a seconda della dimensione del pesce considerato e delle esigenze del metodo analitico. Gli Stati membri devono almeno rispettare i livelli e le frequenze di campionamento qui di seguito indicati, in base alla produzione annuale di pesci d'allevamento (espressa in tonnellate). Il numero minimo di campioni raccolti annualmente deve essere almeno pari a 1 per 100 tonnellate della produzione annua. Le sostanze ricercate e i campioni selezionati per l'analisi dovranno essere scelti in base all'impiego previsto di tali sostanze. Deve essere rispettata la seguente suddivisione: Categoria A: un terzo del totale dei campioni: tutti i campioni devono essere prelevati nell'azienda, su pesci in tutte le fasi dell'allevamento [1] compresi pesci pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo. Categoria B: due terzi del totale dei campioni: il prelievo di campioni deve essere effettuato: a) preferibilmente nell'azienda, su pesci pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo; b) nello stabilimento di trasformazione o a livello della vendita all'ingrosso, su pesci freschi, a condizione di potere, in caso di risultati positivi, risalire all'azienda di origine dei pesci ("tracing back"). In tutti i casi i campioni prelevati nell'azienda devono essere raccolti in base ad un minimo del 10% dei luoghi di produzione registrati. 2. Altri prodotti dell'acquacoltura Se gli Stati membri hanno motivi per ritenere che prodotti veterinari o prodotti chimici sono utilizzati per altri prodotti dell'acquacoltura oppure quando si sospetti una contaminazione dell'ambiente, tali specie devono essere incluse nel piano di prelievo proporzionalmente alla rispettiva produzione come campioni supplementari rispetto a quelli prelevati per i pesci di acquacoltura. [1] Per gli allevamenti in mare, in cui le condizioni di prelievo possono essere particolarmente difficili, si possono prelevare campioni negli alimenti in sostituzione dei campioni sui pesci.