(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
 
Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilita' di  competenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
 
1. Agricoltura 
  a) cambiamento di  uso  di  aree  non  coltivate,  semi-naturali  o
naturali  per  la  loro  coltivazione  agraria  intensiva   con   una
superficie superiore a 10 ettari; 
  b) iniziale forestazione di una superficie superiore a  20  ettari;
deforestazione allo scopo di conversione di altri usi  del  suolo  di
una superficie superiore a 5 ettari; 
  c) impianti per l'allevamento intensivo di animali  il  cui  numero
complessivo di capi sia maggiore di  quello  derivante  dal  seguente
rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro  di  terreno
funzionalmente  asservito  all'allevamento.  Sono  comunque  esclusi,
indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di
animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120  posti
per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per  scrofe,  300
ovicaprini, 50 posti bovini; 
  d) progetti di gestione delle risorse  idriche  per  l'agricoltura,
compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio  delle  terre,  per
una superficie superiore ai 300 ettari; 
  e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari; 
  f)  progetti  di  ricomposizione  fondiaria  che  interessano   una
superficie superiore a 200 ettari. 
  2. Industria energetica ed estrattiva 
  a) impianti termici per la produzione di energia elettrica,  vapore
e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW; 
  b) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di
miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, ivi comprese le risorse  geotermiche,  incluse  le  relative
attivita' minerarie; 
  c) impianti industriali non termici per la produzione  di  energia,
vapore ed acqua calda; 
  d)  impianti  industriali  per  il  trasporto  del  gas,  vapore  e
dell'acqua  calda,  che  alimentano  condotte   con   una   lunghezza
complessiva superiore ai 20 km; 
  e) impianti industriali per la produzione di  energia  mediante  lo
sfruttamento del vento; 
  f)  installazione  di  oleodotti  e  gasdotti  con   la   lunghezza
complessiva superiore ai 20 km; 
  g) attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  in
terraferma; 
  h) estrazione di sostanze minerali di miniera di  cui  all'art.  2,
comma 2,  del  regio  decreto  29  luglio  1927,  n.  1443,  mediante
dragaggio marino e fluviale; 
  i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; 
  l) impianti di superficie dell'industria di  estrazione  di  carbon
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche'
di scisti bituminose; 
  m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con  potenza
installata superiore a 100 kW. 
  n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 
  3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 
  a)  impianti  di  arrostimento  o   sinterizzazione   di   minerali
metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3
di volume; 
  b) impianti di produzione di ghisa o acciaio  (fusione  primaria  o
secondaria)  compresa  la  relativa  colata  continua  di   capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora; 
  c)  impianti  destinati  alla  trasformazione  di  metalli  ferrosi
mediante: 
  - laminazione a caldo con capacita' superiore a  20  tonnellate  di
acciaio grezzo all'ora, 
  - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50  kJ  per
maglio e allorche' la potenza calorifera e' superiore a 20 MW; 
  - applicazione  di  strati  protettivi  di  metallo  fuso  con  una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di  acciaio  grezzo
all'ora; 
  d) fonderie di metalli ferrosi  con  una  capacita'  di  produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno; 
  e) impianti di fusione e lega di metalli non  ferrosi,  compresi  i
prodotti di recupero (affinazione, formatura  in  fonderia)  con  una
capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per  il  piombo  e  il
cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; 
  f) impianti per il trattamento di superficie di metalli  e  materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30m3 ; 
  g) impianti di costruzione e montaggio  di  auto  e  motoveicoli  e
costruzione dei  relativi  motori;  impianti  per  la  costruzione  e
riparazione di aeromobili; costruzione  di  materiale  ferroviario  e
rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o  50.000  m3
di volume; 
  h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari; 
  i) imbutitura di fondo con  esplosivi  che  superino  5.000  m2  di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 
  l) cokerie (distillazione a secco di carbone); 
  m)  fabbricazione  di  prodotti  ceramici  mediante   cottura,   in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle,  gres  o
porcellane, con capacita' di produzione di  oltre  75  tonnellate  al
giorno e/o con capacita' di forno superiore a  4  metri  cubi  e  con
densita' di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; 
  n) impianti per la fusione di sostanze  minerali,  compresi  quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con capacita' di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno; 
  o) impianti per la produzione di vetro  compresi  quelli  destinati
alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di  oltre
20 tonnellate al giorno; 
  p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacita' di  produzione  supera  500  tonnellate  al
giorno oppure di calce viva in forni rotativi  la  cui  capacita'  di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi  di  forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
  4. Industria dei prodotti alimentari 
  a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal  latte)  con  una  capacita'  di  produzione  di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; 
  b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di  oltre
300 tonnellate al giorno su base trimestrale; 
  c) impianti per la fabbricazione di prodotti  lattiero-caseari  con
capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base
annua; 
  d) impianti per la produzione di birra o  malto  con  capacita'  di
produzione superiore a 500.000 hl/anno; 
  e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi  che  superino
50.000 m3 di volume; 
  f) macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiori
a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero
di carcasse e di residui di animali con una capacita' di  trattamento
di oltre 10 tonnellate al giorno; 
  g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce
con capacita' di lavorazione superiore a 50.000  q/anno  di  prodotto
lavorato; 
  h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria
dei prodotti alimentari  per  zootecnia  che  superino  5.000  m2  di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 
  i)  zuccherifici,  impianti  per  la  produzione  di  lieviti   con
capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
barbabietole. 
  5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta 
  a) impianti di fabbricazione di  pannelli  di  fibre,  pannelli  di
particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di
materie lavorate; 
  b) impianti per  la  produzione  e  la  lavorazione  di  cellulosa,
fabbricazione  di  carta  e  cartoni  di  capacita'  superiore  a  50
tonnellate al giorno; 
  c) impianti per il pretrattamento (operazioni  quali  il  lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione)  o  la  tintura  di  fibre,  di
tessili, di lana  la  cui  capacita'  di  trattamento  supera  le  10
tonnellate al giorno; 
  d) impianti per la concia  del  cuoio  e  del  pellame  qualora  la
capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno. 
  6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
  a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. 
  7. Progetti di infrastrutture 
  a) progetti di sviluppo di zone industriali o  produttive  con  una
superficie interessata superiore ai 40 ettari; 
  b) progetti di sviluppo di aree  urbane,  nuove  o  in  estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di  riassetto
o sviluppo di aree urbane all'interno di aree  urbane  esistenti  che
interessano superfici superiori a 10 ettari;  costruzione  di  centri
commerciali di cui al decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a  norma
dell'articolo 4,  comma  4,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59";
parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500 posti auto; 
  c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una
superficie  superiore  a  5  ettari  nonche'  impianti  meccanici  di
risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento  permanente
aventi lunghezza inclinata non superiore a  500  metri,  con  portata
oraria massima superiore a 1800 persone; 
  d)  derivazione  di  acque  superficiali  ed  opere  connesse   che
prevedano derivazioni superiori a 200 litri al  secondo  o  di  acque
sotterranee  che  prevedano  derivazioni  superiori  a  50  litri  al
secondo,  nonche'  le  trivellazioni  finalizzate  alla  ricerca  per
derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; 
  e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; 
  f)  porti  e  impianti  portuali  marittimi,  fluviali  e  lacuali,
compresi i porti di pesca, vie navigabili; 
  g) strade extraurbane secondarie; 
  h)  costruzione  di  strade  di  scorrimento  in  area   urbana   o
potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza,  in
area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri; 
  i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; 
  l)  sistemi   di   trasporto   a   guida   vincolata   (tramvie   e
metropolitane),  funicolari  o  linee  simili  di  tipo  particolare,
esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; 
  m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; 
  n) opere  costiere  destinate  a  combattere  l'erosione  e  lavori
marittimi volti a modificare la costa,  mediante  la  costruzione  di
dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; 
  o) opere di  regolazione  del  corso  dei  fiumi  e  dei  torrenti,
canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati  ad
incidere sul regime delle acque, compresi  quelli  di  estrazione  di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; 
  p) aeroporti; 
  q) porti turistici e da diporto,  quando  lo  specchio  d'acqua  e'
inferiore o uguale a 10  ettari,  le  aree  esterne  interessate  non
superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o  uguale  a
500 metri, nonche' progetti di intervento su porti gia' esistenti; 
  r) impianti  di  smaltimento  di  rifiuti  urbani  non  pericolosi,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con  capacita'
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di  cui  all'allegato
B, lettere D2  e  da  D8  a  D11,  della  parte  quarta  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152);  impianti  di  smaltimento  di
rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di  raggruppamento  o  di
ricondizionamento  preliminari,  con  capacita'  massima  complessiva
superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui  all'allegato  B,  lettere
D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006); 
  s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi,  con
capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento (operazioni  di  cui  all'allegato  B,
lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152); 
  t) impianti di  smaltimento  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi
mediante operazioni di deposito  preliminare  con  capacita'  massima
superiore a 30.000 m3 oppure con capacita' superiore  a  40  t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettera D15,  della  parte  quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
  u) discariche  di  rifiuti  urbani  non  pericolosi  con  capacita'
complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di  cui  all'allegato
B, lettere D1 e D5, della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152); 
  v) impianti di depurazione delle acque con potenzialita'  superiore
a 10.000 abitanti equivalenti; 
  z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica
con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 3 km. 
  z.a) Impianti di smaltimento  e  recupero  di  rifiuti  pericolosi,
mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13  a
D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non  pericolosi,
con  capacita'  complessiva  superiore  a   10   t/giorno,   mediante
operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1  a  R9,  della  parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
  8. Altri progetti 
  a) villaggi turistici di superficie superiore a  5  ettari,  centri
residenziali  turistici  ed  esercizi  alberghieri  con   oltre   300
posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o  che  occupano
una superficie superiore  ai  20  ettari,  esclusi  quelli  ricadenti
all'interno di centri abitati; 
  b) piste permanenti per corse e prove di  automobili,  motociclette
ed altri veicoli a motore; 
  c) centri di raccolta, stoccaggio  e  rottamazione  di  rottami  di
ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro; 
  d) banchi di prova per  motori,  turbine,  reattori  quando  l'area
impegnata supera i 500m2 ; 
  e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che  superino  5.000
m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 
  f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa  in  cartucce  di
esplosivi  con  almeno  25.000  tonnellate/anno  di   materie   prime
lavorate; 
  g) Stoccaggio di petrolio, prodotti  petroliferi,  petrolchimici  e
chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio  1974,  n.  256,  e
successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000
m3 ; 
  h) recupero di suoli dal mare per una superficie che  superi  i  10
ettari; 
  i) cave e torbiere; 
  l) trattamento di prodotti intermedi e  fabbricazione  di  prodotti
chimici per una capacita' superiore a 10.000 t/anno di materie  prime
lavorate; 
  m)  produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,  pitture  e
vernici, elastomeri  e  perossidi,  per  insediamenti  produttivi  di
capacita' superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; 
  n) depositi di fanghi diversi da quelli  disciplinati  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacita' superiore  a  10.000
metri cubi; 
  o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; 
  p)  stabilimenti  di  squartamento  con  capacita'  di   produzione
superiore a 50 tonnellate al giorno; 
  q) terreni da campeggio e caravaning  a  carattere  permanente  con
capacita' superiore a 300 posti  roulotte  caravan  o  di  superficie
superiore a 5 ettari; 
  r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; 
  s) progetti di cui all'allegato III, che servono  esclusivamente  o
essenzialmente per lo sviluppo ed  il  collaudo  di  nuovi  metodi  o
prodotti e che non sono utilizzati per piu' di due anni. 
  t) modifiche o estensioni di progetti di  cui  all'allegato  III  o
all'allegato  IV  gia'  autorizzati,  realizzati   o   in   fase   di
realizzazione, che  possono  avere  notevoli  ripercussioni  negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).