(Allegato D)
                                                           ALLEGATO D 
 
                                           REQUISITI OPERATIVI MINIMI 
                                          DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA 
                                        E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI 
                (Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione) 
 
                             Sezione I^ 
 1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E 
                   L'IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE 
 
  1a. ADEMPIMENTI GENERALI: 
  Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece  l'institore,
il direttore tecnico ovvero le figure  professionali  che  esercitano
poteri di direzione, amministrazione o  di  gestione  anche  parziale
dell'istituto, deve: 
  a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli  a
disposizione dell'Autorita' di pubblica sicurezza per 2  anni,  anche
su supporto informatico non modificabile; 
  b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa  al  Questore
della Provincia interessata un foglio notizie sui  fatti  costituenti
reato,  di  cui  le  guardie  hanno  avuto   cognizione   nel   corso
dell'espletamento del servizio, nonche' ogni altra informazione degna
di particolare attenzione per l'ordine e la  sicurezza  pubblica.  Le
relazioni di servizio redatte  dalle  guardie  giurate  sui  medesimi
fatti, sono custodite agli atti dell'istituto di  vigilanza  privata,
presso la sede interessata, per  essere  esibiti  a  richiesta  degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; 
  c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei  servizi  per  i
quali l'istituto e' autorizzato e previsti dal vigente dal  Contratto
Collettivo Nazionale di  Lavoro  per  i  dipendenti  da  istituti  di
vigilanza privata,  d'ora  in  avanti  indicato  come  C.C.N.L.,  non
potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei  beni
patrimoniali; 
  d) accertare che le guardie particolari giurate dipendenti  abbiano
la disponibilita'  dei  mezzi  previsti  e  necessari  all'efficiente
espletamento dei servizi nonche' della modulistica necessaria per  le
diverse incombenze; fornire  alle  stesse  disposizioni  scritte  per
particolarita' e/o specificita' in ordine ai compiti e  le  modalita'
di esecuzione  dei  servizi  medesimi  quando  siano  difformi  dalle
disposizioni di servizio dalle stesse  acquisite  con  la  formazione
d'ingresso a dai periodici aggiornamenti forniti.  Tali  atti  devono
essere  archiviati  e  conservati  per  due  anni  presso   la   sede
dell'istituto, anche su supporto informatico; 
  e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che
non abbiano superato  i  previsti  percorsi  di  formazione  tecnico-
professionale, fatte  salve  quelle  assunte  per  cambio  d'appalto,
prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art.  252  bis
del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno
di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione; 
  f) impiegare, nell'esecuzione di scorte e  trasporto  valori,  solo
veicoli rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti  disposizioni
in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del  servizio  ed
in buono stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al  Questore
della provincia in cui  l'istituto  ha  la  sede  principale,  e  per
conoscenza ai Questori delle  province  in  cui  intende  operare,  i
mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nel  progetto  e  le
eventuali variazioni intervenute; 
  g) osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti  norme  in
materia di sicurezza del  personale  ed  in  particolare  quelle  del
C.C.N.L. di categoria e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008,  n.
81, recante "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro"; 
  h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti  previsti
dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali  nei
CCNL e/o negli integrativi di 2° livello; 
  i) per le ipotesi  di  raggruppamenti  temporanei  di  istituti  di
vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre forme di  associazione
previste dall'art. 257-sexies del  Regolamento  di  esecuzione,  deve
essere  data  comunicazione  al  Questore  della  Provincia  in   cui
l'istituto di vigilanza ha la sede principale  e  per  conoscenza  ai
Questori  interessati,  dell'assunzione  dei  relativi   servizi   di
vigilanza trasmettendo copia del contratto stipulato.  In  ogni  caso
nello svolgimento di tali servizi e' vietata la surroga  o  qualsiasi
altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri  soggetti
privi dell'autorizzazione di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., nonche'
l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di  vigilanza
per l'espletamento dei servizi assunti da  altro  Istituto  anche  se
facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di
associazione di imprese, fatta eccezione per  i  sistemi  tecnologici
utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto; 
  l) inviare  al  Questore,  e  per  conoscenza  al  Prefetto,  della
Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede  principale,  per
le finalita' di cui all'art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso e per
l'aggiornamento  della  banca  dati  nazionale  degli  operatori   di
sicurezza privata, annualmente e  comunque  almeno  30  giorni  prima
della   scadenza   della   licenza,   una    dettagliata    relazione
sull'attivita' svolta, nonche' sulla consistenza dell'organico, degli
automezzi, degli equipaggiamenti in  dotazione,  nonche'  dell'elenco
abbonati ai servizi di  vigilanza.  In  particolare  dovranno  essere
indicati dettagliatamente i seguenti elementi: 
    - le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno; 
    - eventuali variazioni della composizione societaria; 
    - l'insorgenza di  eventuali  situazioni  debitorie  per  mancato
versamento di contributi previdenziali  ed  assicurativi,  ovvero  di
oneri  Fiscali  o  Tributari,  provvedendo  in  caso  affermativo  ad
illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarita'.
Resta fermo l'obbligo di esibizione al Prefetto del  documento  unico
di regolarita' contributiva, nonche' della  certificazione  dell'ente
bilaterale nazionale della vigilanza privata, di  cui  all'art.  257-
ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero  di
certificare altrimenti, con pari garanzia di terzieta', l'adempimento
degli obblighi  contrattuali  rilevanti,  ed  e'  in  facolta'  degli
interessati   esibire   le   risultanze   del   sistema   informativo
dell'anagrafe tributaria; 
    - le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e  le  misure
di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli  utilizzati  per
il servizio di trasporto valori e lo stato d'uso degli stessi; 
    -  le  comunicazioni  riguardanti  i  corsi  organizzati  per  la
formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie giurate. 
  m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed  al  Questore
della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale,
annualmente,  il  numero  totale  degli  obiettivi,  specificando  la
tipologia dei servizi, l'elenco degli abbonati e dei  Comuni  in  cui
viene svolto il servizio; 
  n) custodire per almeno 2 anni  a  disposizione  dell'Autorita'  di
pubblica sicurezza presso la sede  principale,  ed  eventualmente  in
copia presso le sedi operative dell'istituto, su supporto informatico
non modificabile, tutta  la  documentazione  riguardante  l'attivita'
svolta, nonche' quella relativa alle guardie giurate, ed esibirla  ad
ogni richiesta degli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza,
consentendone la consultazione e l'acquisizione di copie. 
  o) rendere edotte le guardie particolari giurate  dipendenti  delle
disposizioni del Regolamento  di  servizio  redatto  dall'istituto  e
approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12
novembre  1936,  nr.2144,  dal  Questore  della  provincia   in   cui
l'istituto di vigilanza ha la sede principale d'intesa con i Questori
competenti, facendo sottoscrivere a  ciascuna  una  dichiarazione  di
presa visione da custodire nel fascicolo personale dell'interessato. 
  1b: Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate 
  Le guardie giurate: 
  a) devono essere adibite  esclusivamente  alla  vigilanza  ed  alla
custodia di  beni  mobili  ed  immobili  ovvero  in  altre  attivita'
espressamente previste da  specifiche  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento; 
  b) prima dell'inizio del servizio devono: 
  - essere a conoscenza delle direttive che lo  regolano  e  ricevere
dall'istituto di vigilanza  le  pertinenti  disposizioni  scritte  di
carattere generale e particolare,  con  l'obbligo  di  esibirle  agli
organi deputati al controllo; 
  -assicurarsi dell'idoneita' dell'equipaggiamento tecnico  operativo
in   dotazione   segnalando,   per   iscritto,   eventuali   anomalie
riscontrate. 
  - In particolare, prima dell'inizio di ciascun  turno  di  servizio
devono controllare: 
    1. l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio; 
    2.  l'efficienza  degli  apparati  radio-rice-trasmittenti,   sia
portatili che veicolari; 
    3. l'efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti  meccaniche
ed  elettriche  (motore,  accensione,  sistemi   luminosi,   ecc....)
segnalando immediatamente  eventuali  anomalie  e/o  avarie  per  gli
interventi del caso. 
  Delle irregolarita' riscontrate nel corso del servizio, deve  darsi
immediata notizia all'Istituto mediante comunicazione alla C.O. 
  c) non possono essere distratte dal loro servizio e devono  aderire
ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di  Pubblica
Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art.  139  del
T.U.L.P.S.; 
  d) sono  obbligate  ad  esibire  i  documenti  attestanti  la  loro
qualita' a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza; 
  e) hanno l'obbligo di usare la  massima  diligenza  nella  custodia
delle armi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in
loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che  si
danneggino o che altri se ne impossessino. 
  1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate. 
  Il  titolare  dell'Istituto  di  vigilanza,  a  seguito  dell'esito
positivo dei colloqui  selettivi  delle  aspiranti  guardie  giurate,
verifica nei limiti ed in relazione a quanto previsto  dalle  vigenti
disposizioni in materia, il possesso dei requisiti richiesti  per  la
richiesta  della  nomina  da  parte  del  Prefetto   territorialmente
competente, ai sensi dell'art. 249 del Regolamento di esecuzione. 
  L'impiego in servizio potra'  essere  disposto  solo  dopo  che  la
guardia giurata ha ottenuto il rilascio del  decreto  di  nomina  del
Prefetto, ha  prestato  il  giuramento  previsto  dall'art.  250  del
Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo  di
un   apposito   corso    teorico-pratico    formativo,    organizzato
dall'istituto  di  vigilanza  interessato,  fatte  salve  le  guardie
assunte per cambio d'appalto,  prelevate  dall'elenco  delle  guardie
giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che
abbiano prestato  almeno  un  anno  di  servizio  in  altro  Istituto
superando un documentato corso di formazione. 
  1.d: Orario di lavoro 
  L'orario  di  lavoro  e'  quello  stabilito  dal  C.C.N.L  e  dalla
contrattazione territoriale integrativa. Al Questore che  approva  il
Regolamento di  servizio  e'  trasmessa  copia  della  certificazione
liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dall'ente
bilaterale previsto dal C.C.N.L., attestante l'integrale  e  corretta
applicazione del C.C.N.L 
  1.e: Formazione delle guardie particolari giurate 
  Fino  all'emanazione  del  decreto   del   Ministero   dell'Interno
riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e  di
formazione previsto  dall'art.  138,  comma  2,  del  T.U.L.P.S.,  da
adottarsi con le modalita' indicate dal  Regolamento  di  esecuzione,
l'Istituto   di   Vigilanza   cura   la   preparazione   teorica    e
l'addestramento delle dipendenti guardie giurate,  prima  della  loro
immissione in servizi operativi,  organizzando  corsi  di  formazione
teorico-pratici della durata di almeno 48 ore. 
  I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche e  pratiche
e debbono perseguire i seguenti obiettivi: 
  a) conoscenza delle norme che  regolano  l'attivita'  di  vigilanza
privata e le mansioni di  guardia  particolare  giurata,  nonche'  di
quelle relative alla sicurezza sul lavoro; 
  b) conoscenza delle prescrizioni ed  apprendimento  teorico-pratico
delle tecniche operative per l'esecuzione dei servizi; 
  c) conoscenza dell'organizzazione  aziendale  e  descrizione  delle
modalita' di organizzazione delle varie tipologie dei servizi; 
  d) frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza
di porto di pistola e/o  fucile  e  l'acquisizione  delle  conoscenze
tecniche operative relative all'uso, maneggio, cura e custodia  delle
armi; 
  e)  addestramento  all'utilizzo  degli  apparati  ricetrasmittenti,
nonche' di ogni altra apparecchiatura  tecnologica  utilizzata  quale
dotazione ; 
  f) conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di
vigilanza privata; 
  g)  regolamento  di  attuazione   e   decreti   collegati   nonche'
prescrizioni emanate dall'Autorita' di P. S.; 
  h) nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento  degli
aspetti normativi  relativi  all'uso  legittimo  delle  armi,  porto,
trasporto, uso, custodia e detenzione armi; 
  i) nozioni di diritto costituzionale; 
  j) contrattazione collettiva di comparto - legislazione in  materia
di lavoro; 
  l) aspetti etico professionali; 
  m) nella formazione delle  guardie  giurate  destinate  ai  servizi
antirapina,  nonche'  al  trasporto  e  scorta  valori,  oltre   alla
conoscenza  approfondita  delle   apparecchiature   tecnologiche   in
dotazione,  le  lezioni  dovranno  essere  organizzate  in  modo  che
dall'analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il
patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche  e  le  strategie
per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose. 
  Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie  giurate  devono
superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno,
come previsto dalla normativa vigente. 
  Dell'inizio   dei   corsi,   dei   relativi   programmi   e'   data
comunicazione,  almeno  una  settimana  prima,  al   Questore   della
Provincia ove l'istituto ha la sede  principale.  Tale  comunicazione
dovra' contenere l'elenco dei partecipanti, nonche' l'indicazione del
luogo e degli orari di svolgimento delle lezioni. 
  E' fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate  che  non
siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando
svolgono servizio armato, e che  non  abbiano  frequentato  il  corso
teorico-pratico con profitto fatte salve quelle  assunte  per  cambio
d'appalto, ovvero prelevate dall'elenco delle guardie giurate di  cui
all'art. 252 bis  del  Regolamento  o  comunque  quelle  che  abbiano
prestato almeno un anno di servizio in altro  Istituto  superando  un
corso di formazione. 
  Al termine del corso di formazione, le  guardie  giurate  di  nuova
nomina  dovranno  essere  affiancate,  per  almeno   una   settimana,
nell'espletamento dei  servizi  cui  saranno  destinate,  da  guardie
giurate che abbiano maturato  specifica  esperienza  negli  specifici
servizi.  Per  particolari  tipologie  di  servizio,  quali  ad   es.
trasporto e scorta valori, o  servizi  previsti  da  disposizione  di
legge o regolamenti  si  fara'  riferimento  a  quanto  previsto  dai
relativi decreti o da disposizioni delle Autorita' competenti.  Della
frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole  guardie
giurate,  i  titolari  degli  istituti  sono  tenuti   a   conservare
documentazione comprovante l'avvenuta  partecipazione,  controfirmata
dalla guardia  giurata  interessata  ovvero  mediante  certificazione
dell'Ente Bilaterale della Vigilanza Privata. 
  Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali in  materia  di
apprendistato. 
  1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate. 
  Fino  all'emanazione  del  decreto   del   Ministero   dell'Interno
riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e  di
formazione previsto  dall'art.  138,  comma  2,  del  T.U.L.P.S.,  da
adottarsi con le modalita' indicate dal Regolamento di esecuzione, il
titolare dell'Istituto di vigilanza predispone con cadenza annuale un
documento informativo di aggiornamento  professionale  per  tutte  le
guardie giurate  dipendenti;  organizza  inoltre  i  corsi  necessari
all'aggiornamento del personale nel caso in cui vengano introdotte  e
utilizzate strumentazioni innovative sotto  il  profilo  tecnologico,
ovvero implementazioni e/o innovazioni della strumentazione  in  uso,
finalizzati  al  miglioramento  dell'efficacia  dei  servizi  svolti,
ovvero ad assicurare maggiori condizioni di sicurezza  delle  guardie
giurate  nello  svolgimento  degli  stessi  servizi   o   innovazioni
normative e  legislative  per  l'attivita'  degli  Istituti  e  delle
guardie di particolare importanza.  Restano  salve  le  attivita'  di
esercitazione connesse al rinnovo del porto d'arma. 
  Il documento informativo di aggiornamento  professionale  avra'  ad
oggetto le stesse materie indicate al precedente punto 1.e),  curando
in particolare l'approfondimento di eventuali nuove norme relative al
settore specifico. 
  1.g: Esercitazioni di tiro. 
    1. Per ciascuna guardia giurata e' istituito un libretto di  tiro
dal quale risulti la data di  effettuazione  delle  esercitazioni  di
tiro, con frequenza almeno quadrimestrale, comprese le  esercitazioni
previste dalla legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte  con  le
armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e  sul
quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone  la  propria
firma e il titolare dell'istituto o un suo  delegato  provvedera'  ad
accertare l'effettuazione delle esercitazioni di tiro, controfirmando
i libretti di tiro. 
    2. Il libretto di tiro dovra' altresi' riportare  il  numero  dei
colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati  conseguiti
in merito al maneggio delle armi. 
    3. Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da  utilizzare
per ottenere il risultato, anche  di  diverso  calibro,  e'  valutato
dagli istruttori di  tiro  con  riferimento  all'abilita'  dimostrata
nell'uso e maneggio delle armi. 
    4.   La   documentazione   comprovante   l'avvenuto   svolgimento
dell'aggiornamento professionale e  dei  risultati  conseguiti  dalle
singole guardie giurate, compresi i libretti di  tiro  del  personale
dipendente, dovra' essere custodita presso la sede  dell'Istituto  di
vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora,  per  essere
esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica  sicurezza  in  caso  di
controllo. 
 
                             Sezione II^ 
           2. ADEMPIMENTI PARTICOLARI RELATIVI AI SERVIZI 
 
  2.a: Disposizioni ed ordini di servizio. 
  Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece  l'institore,
il direttore tecnico, ovvero le figure professionali  che  esercitano
poteri di direzione, amministrazione o  di  gestione  anche  parziale
dell'istituto,  deve  fornire   a   ciascuna   guardia   giurata   le
disposizioni scritte inerenti i compiti e le modalita' di  esecuzione
dei servizi da espletare. 
  Il servizio deve essere predisposto in modo tale da  consentire  in
caso di necessita' per  servizi  occasionali  o  modifiche  a  quelli
ordinari  di  essere  modificato  anche  giornalmente,  deve   essere
registrato su apposito software gestionale, il servizio  deve  essere
comunicato alle guardie giurate  interessate  prima  dell'inizio  dei
turni di servizio e cosi' pure deve essere comunicata ogni variazione
intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da  ciascuna
guardia giurata, con l'indicazione dell'orario e della tipologia  del
servizio stesso. 
  L'  "ordine  di  servizio"  giornaliero  e'  custodito  agli   atti
dell'Istituto, anche su supporto informatico  non  modificabile,  per
almeno due  anni  e  deve  essere  esibito  a  ogni  richiesta  degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'ordinaria
attivita' di controllo. 
  Le guardie giurate indossano  nell'espletamento  del  servizio,  di
norma, la divisa  approvata  dal  Prefetto  della  Provincia  in  cui
l'istituto ha sede principale  ovvero,  in  casi  particolari  o  per
specifici servizi, su  richiesta  del  titolare  di  licenza,  previa
autorizzazione   del   Questore   territorialmente   competente,   il
distintivo, anche  esso  approvato  dal  Prefetto,  che  deve  essere
esposto in modo ben visibile. 
  Il titolare dell'istituto,  le  guardie  giurate  ed  il  personale
comunque dipendente dall'Istituto e chiunque altro venga a conoscenza
degli "ordini di servizio interni" sono tenuti al segreto d'ufficio e
ad usare ogni misura o cautela idonea a garantire la riservatezza. 
  2.b: Dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate. 
  Gli Istituti di vigilanza privata provvedono affinche'  le  guardie
giurate  per  l'espletamento   dei   singoli   servizi   abbiano   la
disponibilita' delle dotazioni previste dal progetto organizzativo  e
tecnico-operativo   ed   indicate   dal   Regolamento   di   servizio
dell'Istituto, che devono essere efficienti, funzionanti ed in  buono
stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la  sicurezza
degli operatori e l'efficienza dei servizi. 
  Ogni guardia giurata per l'espletamento dei  servizi  sara'  dotata
della divisa approvata dal Prefetto  che  ha  rilasciato  la  licenza
dell'Istituto o del distintivo se previsto, e svolgera'  il  servizio
armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver)  di  sua
proprieta' e regolarmente denunciata, secondo quanto  previsto  dalle
disposizioni vigenti in materia. 
  L'impiego in servizio da parte delle  guardie  giurate  delle  armi
lunghe e' ammesso  solo  in  situazioni  eccezionali  e  deve  essere
preventivamente  autorizzato  dal  Questore   della   provincia   ove
l'istituto ha la sede principale sentiti i Questori interessati. 
  Salvo casi espressamente  previsti  (ad  es.  servizi  di  scorta),
comunque preventivamente autorizzati dal Questore, e'  fatto  divieto
di impiegare per i servizi automezzi che non siano  di  proprieta'  o
nella disponibilita' dell' Istituto.  Gli  automezzi  devono  essere,
quando  impiegati  nei  servizi   di   vigilanza,   sempre   condotti
esclusivamente da  guardie  giurate  in  uniforme  e  debbono  essere
comunque sempre dotati  di  collegamento  radio  e  dei  contrassegni
distintivi  dell'  Istituto  nelle  caratteristiche  approvate  dall'
Autorita'  competente.   La   livrea   degli   automezzi,   come   la
denominazione dell'istituto di vigilanza, il logo  e  i  contrassegni
distintivi dello  stesso  nonche'  le  uniformi  del  personale,  non
debbono recare riferimenti al termine  "polizia"  o  "carabinieri"  o
altri consimili ovvero ad attivita' riservate agli organi di polizia. 
  I furgoni blindati  devono  essere  conformi  alle  caratteristiche
costruttive e funzionali individuate con il decreto del Ministero dei
Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno n.332/1998  ed  a
quanto previsto dal presente  Regolamento  anche  con  riguardo  alle
normative che regolano la circolazione stradale, essi  devono  essere
certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore che
ne attesti la conformita'. 
  L'istituto  deve  custodire  la  documentazione  relativa  a  detti
veicoli e al  relativo  equipaggiamento,  provvedendo,  altresi',  ad
annotare  su  apposito  registro  i  controlli  e   le   manutenzioni
effettuate. Tale documentazione dovra'  essere  esibita  a  richiesta
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e conservata  per  il
periodo di tenuta in esercizio del veicolo. 
  L'impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo
restando l'eccezionalita' dello  stesso  e  fatte  salve  particolari
prescrizioni contenute nel  Regolamento  di  servizio  approvato  dal
Questore,  e'  di  norma  subordinato  all'osservanza  dei   seguenti
obblighi o condizioni: 
  -le   guardie   giurate   che   impiegano   armi   lunghe    devono
preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di fucile per
difesa personale rilasciato dal Questore territorialmente competente; 
  -il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento  manuale  o  a
funzionamento   semiautomatico,   con    l'impiego    esclusivo    di
munizionamento  a  palla  unica,   restando   assolutamente   vietato
l'impiego delle munizioni spezzate; 
  -il porto del fucile da parte della guardia giurata e' limitato  al
tempo  e  al  percorso   impiegato   per   effettuare   il   servizio
preventivamente autorizzato; 
  - l'arma deve essere di proprieta' della  guardia  giurata  che  la
impiega  e  regolarmente  denunciata  presso  l'Ufficio  di   polizia
territorialmente  competente  con  riguardo  al  luogo  di   abituale
detenzione della stessa. 
  -e' vietato presso gli Istituti di vigilanza  istituire  armerie  o
comunque destinare locali per la custodia o il deposito  armi,  fatta
eccezione per l'arma lunga qualora la  guardia  giurata  non  sia  in
condizione di custodirla adeguatamente e  comunque  previa  specifica
autorizzazione del Questore. In tal caso l'arma lunga  dovra'  essere
custodita in apposito armadio blindato la cui  chiave  dovra'  essere
nella disponibilita' della guardia giurata titolare dell'arma stessa. 
  -e' fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare  per  iscritto
al titolare dell'Istituto il tipo, la marca e la matricola  dell'arma
usata in servizio, che dovra'  comunque  essere  di  tipo  consentito
dalla legge. L'arma lunga e' iscritta  nel  libretto  di  tiro  della
guardia particolare giurata che ne e' proprietaria e le esercitazioni
al tiro presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale, dovranno essere
effettuate esclusivamente con l'arma riportata nel citato documento i
cui  dati  identificativi  sono   stati   preventivamente   segnalati
all'Istituto di vigilanza. 
  -  e'  vietato  il  prestito,  il  comodato  e  la  cessione  anche
temporanea a  qualsiasi  titolo  delle  armi,  compreso  tra  guardie
giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto
autorizzato. 
  2.c: Controlli - Rapporto di lavoro - Disciplina. 
  Il titolare dell'istituto di vigilanza o, in sua vece, l'institore,
il direttore tecnico, ovvero le figure professionali  che  esercitano
poteri di direzione, amministrazione o  di  gestione  anche  parziale
dell'istituto, vigila sull'adempimento da parte delle guardie giurate
nell'esecuzione  dei  singoli  servizi  delle  prescrizioni  generali
previste da disposizioni di  legge  o  di  regolamento  e  su  quelle
particolari  imposte  dal  Questore  nel  Regolamento   di   servizio
approvato ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e del  R.d.l
12 novembre 1936, n. 2144. 
  II rapporto di lavoro  delle  guardie  giurate  con  l'Istituto  di
vigilanza  privata  e'  regolato  dal  complesso  delle  disposizioni
contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti  di  vigilanza
privata e dagli accordi integrativi stipulati a livello  territoriale
ed aziendale con le OO.SS., nonche' dal complesso delle  disposizioni
normative in materia. 
  I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in essere dalla
guardia giurata sono sanzionati con le procedure ed  i  provvedimenti
contemplati dalle vigenti disposizioni e sono comunicati a  cura  del
titolare  dell'istituto  al  Questore  territorialmente   competente,
unitamente alla  sanzione  disciplinare  irrogata  ed  alla  relativa
documentazione. 
  Resta salva ed impregiudicata la potesta' disciplinare del Questore
sulle guardie  giurate,  ai  sensi  delle  disposizioni  di  pubblica
sicurezza vigenti in materia. 
  2.d: La Centrale Operativa: la sede, le tecnologie impiegate  e  le
modalita' di svolgimento del servizio. 
  La sede della centrale operativa, le tecnologie impiegate,  nonche'
la funzionalita' dei sistemi  di  comunicazione  sono  comunicati  ed
approvati dal Prefetto, in relazione a quanto previsto dagli articoli
257, 257-ter e 257-sexsies del Regolamento di esecuzione. 
  L'attivita'  della  Centrale   Operativa   si   svolge   sotto   la
responsabilita' del titolare dell'istituto, di regola senza soluzione
di continuita' nell'arco delle 24 ore; e'  ammessa  una  operativita'
limitata  allo  svolgimento   dei   servizi   dell'istituto,   previa
preventiva comunicazione  al  Questore  dei  turni  di  operativita'.
L'accesso  alla  Centrale  Operativa  e'  precluso  ai  soggetti  non
autorizzati;  la  struttura  della  Centrale  deve  essere  tale   da
prevenire ed evitare manomissioni od intrusioni da parte  di  persone
non autorizzate. 
  Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere  comunque
in possesso del decreto di  nomina  a  guardia  giurata  e  indossare
l'uniforme; in particolare deve curare il  rispetto  del  divieto  di
accesso alla Centrale di persone non  autorizzate  e  attenersi  alle
consegne impartite dal titolare dell'istituto, il quale e'  tenuto  a
fornire  oltre  ai  manuali  operativi  per  il  funzionamento  degli
apparati tecnologici, dettagliate istruzioni finalizzate a promuovere
all'occorrenza l'immediato intervento delle Forze  di  Polizia  dello
Stato, secondo quanto prescritto dal Questore o, in mancanza,  previe
specifiche intese con la Questura. 
  Tutte le comunicazioni  avvenute  via  radio  e  i  relativi  esiti
dovranno essere registrati su apposito registratore di comunicazioni.
Prima dell'inizio di ciascun servizio dovranno  essere  effettuati  i
controlli di funzionalita' degli apparati radio ricetrasmittenti e di
altri apparati in uso alle guardie giurate, I  registri  e  gli  atti
relativi devono essere custoditi nei locali della  sala  operativa  a
disposizione degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza. 
  In  caso  di  mancato  funzionamento  dei  collegamenti  radio,  il
titolare dell'Istituto, ovvero un  suo  delegato,  dovra'  provvedere
tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate  e  ad
assicurare   il    ripristino    immediato    delle    comunicazioni,
intraprendendo, contestualmente, ogni  opportuna  iniziativa  atta  a
fornire la dovuta assistenza  e  l'ausilio  occorrente  al  personale
operante. 
 
                            Sezione III^ 
             3. DEI SINGOLI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA 
 
  3.a: Le diverse Tipologie di servizi, adempimenti generali. 
  Gli Istituti  di  vigilanza  privata  per  mezzo  delle  dipendenti
guardie giurate e con l'uso  dei  mezzi  posti  a  loro  disposizione
disimpegnano i seguenti servizi: 
    1. vigilanza fissa; 
    2. vigilanza saltuaria di zona; 
    3.  vigilanza  con  collegamento  di  sistemi  di  allarme  e  di
videosorveglianza; 
    4. intervento su allarme; 
    5. vigilanza fissa antirapina; 
    6. vigilanza fissa mediante l'impiego di unita' cinofile; 
    7. servizio di antitaccheggio; 
    8. custodia in caveau; 
    9.  servizio  di  trasporto  e  scorta  valori   e   servizi   su
apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti; 
    10. servizio scorta a  beni  trasportati  con  mezzi  diversi  da
quelli destinati al trasporto di valori, di proprieta'  dello  stesso
istituto di vigilanza o di terzi; 
    11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da
specifiche norme di  legge  o  di  regolamento  (D.M.  85/1999,  D.M.
154/2009, ecc.). 
  Per ciascuno di tali servizi le guardie  giurate,  oltre  a  quanto
gia' previsto dalle precedenti Sezioni I e II devono: 
  -   attenersi   esclusivamente    alle    disposizioni    impartite
dall'Istituto; 
  -  segnalare  tempestivamente  eventuali  situazioni  anomale  alla
Centrale Operativa, intervenendo in caso di necessita' in  condizioni
di assoluta sicurezza per la propria e l'altrui incolumita'; 
  - compilare, al termine di ogni turno di servizio,  un  dettagliato
rapporto sull'attivita' svolta solo se  vi  siano  novita',  fatti  o
situazioni degne di rilievo; 
  - nei servizi ad obiettivi  fissi  attendere  il  cambio  prima  di
lasciare la postazione; 
  - verificare, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza  dei
mezzi e  dell'equipaggiamento  in  dotazione  e  segnalare  eventuali
anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e  sul
rapporto di servizio. 
  3.b: Servizio di piantonamento. 
  3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e  speciali  esigenze  di
sicurezza. 
  Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali,  affidati  alla
vigilanza  delle  guardie  giurate,   qualora   non   vi   provvedano
direttamente le Forze dell'Ordine: 
    - aziende pubbliche o private del  settore  energetico  (sia  che
trattasi di strutture di produzione di energia  che  di  centrali  di
distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche  (compresi
gli impianti di potabilizzazione o distribuzione  nella  rete  idrica
urbana); 
    - aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni
(in particolare centrali di collegamento, smistamento e  gestione  di
reti  telefoniche,  sia  fisse  che  mobili)  e  sedi  di   emittenti
radiotelevisive a carattere nazionale; 
    - raffinerie, centri oli per la raccolta ed  il  trattamento  del
greggio, depositi di  carburante  e  lubrificanti  con  capacita'  di
stoccaggio superiore a 100 tonnellate. 
  Devono intendersi come siti con speciali esigenze di  sicurezza  e,
come  tali,  analogamente  affidati  alla  vigilanza  delle   guardie
giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine: 
    - siti dove operano persone che svolgono compiti  di  particolare
delicatezza per il pubblico interesse e  per  i  quali  va  garantita
l'incolumita'  e  l'operativita'  (ad  esempio  aziende   o   presidi
ospedalieri e/o sanitari); 
    - siti contenenti banche dati  sensibili  o  il  cui  accesso  e'
riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture  pubbliche
munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico,
sedi di Regioni, Province, INPS...); 
    - siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari
radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad
esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere); 
    - siti dove ci sia giacenza di valori significativi  o  merci  di
valore  asportabili  (ad  esempio  musei,  pinacoteche,   mostre   se
contenenti opere di alto valore artistico ed economico). 
  Ferme restando le definizioni sopra indicate nonche' le  previsioni
dell'art.256 bis  del  Regolamento  d'esecuzione,  e'  affidata  alle
guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei  beni  mobili  in
essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico. 
  3.b.2: Servizio di vigilanza fissa diurna o notturna 
  Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna  ad  un  obiettivo
fisso e' espletato, con riferimento  alla  natura  dell'obiettivo  da
vigilare, da una o piu' guardie giurate armate e in uniforme,  munite
di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la  massima  sicurezza
per gli operatori e, qualora l'utente non abbia disposto la dotazione
di altri idonei mezzi di trasmissione, preventivamente  verificati  e
comunicati alla Questura territorialmente competente e per conoscenza
alla Questura dove l'Istituto ha la sede principale, sono  munite  di
apparato  radio   ricetrasmittente   o   di   idoneo   strumento   di
intercomunicazione   a   distanza   con   la    Centrale    Operativa
dell'istituto. 
  La guardia giurata  deve  essere  preventivamente  informata  sulla
natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e  sulle  modalita'  di
esecuzione del  servizio  e  segnalare  con  tempestivita'  eventuali
situazioni anomale  che  dovesse  rilevare  alla  Centrale  Operativa
dell'Istituto. 
  L'Istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento
finalizzato a  rendere  il  servizio  piu'  efficiente,  efficace  ed
agevole per il personale dipendente. 
  3.c: Servizio di vigilanza saltuaria in zona 
  Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o  notturna  ad
uno o piu' obiettivi sensibili e' svolto in uniforme da  una  o  piu'
guardie giurate armate, con veicolo radiocollegato,  munito  di  faro
brandeggiante di profondita' a luce bianca, fisso  o  calamitato,  di
proprieta' o nella disponibilita' dell'Istituto  con  i  contrassegni
distintivi  ed  il  logo  dell'istituto  approvati  dalle   Autorita'
competenti, fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata  nei  centri
storici urbani. 
  Le   guardie   giurate   devono   avere    preventiva    conoscenza
dell'ubicazione degli obiettivi loro affidati e sulle  finalita'  del
servizio di vigilanza affidata ed hanno l'obbligo di comunicare  alla
Centrale Operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le
eventuali novita' ed ogni situazione anomala riscontrata. 
  II numero degli obiettivi da affidare alla  vigilanza  deve  essere
congruo con riferimento all'orario di servizio, alla  distanza,  alla
natura  ed  alla  dislocazione  degli  obiettivi,   alle   condizioni
ambientali ed alle specifiche modalita' di esecuzione del servizio. 
  L'istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento
finalizzato a rendere il servizio piu' efficiente e  agevole  per  il
personale dipendente. 
  Nel caso di svolgimento del servizio da parte di una  sola  guardia
giurata, ove si  rendesse  necessario  l'intervento,  la  guardia  e'
tenuta   ad   informare   tempestivamente   la   Centrale   Operativa
dell'Istituto  e,  nel  caso  rilevi  una  effettiva  situazione   di
pericolo,  ad  attendere  l'arrivo  di  personale  di  supporto   che
l'operatore di centrale provvedera' ad inviare prontamente sul posto;
contestualmente, previa verifica dell'effettivita' ed attualita'  del
pericolo,  l'operatore  di  centrale  provvedera'  ad  informare   la
centrale operativa delle Forze di polizia impegnate nel controllo del
territorio, secondo le  disposizioni  impartite  dal  Questore  della
provincia, sulla base di specifiche intese. 
  Sono vietati i  servizi  di  vigilanza  generica  e  controllo  del
territorio di competenza esclusiva delle Forze dell'ordine. 
  3.d: Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di  allarme  o
di videosorveglianza 
  Il  servizio  di  ricezione  di  allarmi  alla  Centrale  Operativa
dell'Istituto   consiste   nella   gestione   di   un   impianto   di
intertrasmissione a distanza di  segnali  di  allarme  collegato  con
obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istituto. In caso di ricezione
del segnale  di  allarme  l'operatore  della  Centrale  dell'Istituto
coordinera' l'intervento in  loco,  ovvero  provvedera'  ad  avvisare
l'utente e, se necessario,  le  Forze  di  Polizia,  previa  verifica
dell'effettivita' ed attualita' dell'allarme. 
  Il servizio di  videosorveglianza  consiste  nell'effettuazione  di
ispezioni a mezzo di sistemi video installate  nella  proprieta'  del
cliente collegati con la Centrale Operativa. Le ispezioni video,  che
debbono essere svolte solo da personale  munito  della  qualifica  di
guardia giurata possono essere  fissi,  ovvero  possono  avvenire  ad
intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme. 
  L'attivita' sopra indicate sono disimpegnate  obbligatoriamente  da
guardie  giurate,  ferme  restando  le   attribuzioni   delle   Forze
dell'ordine. 
  3.e: Servizio di intervento su allarmi. 
  Nei servizi di cui al precedente punto 3.d), in caso di attivazione
del segnale d'allarme, la Centrale Operativa  dell'Istituto  provvede
ad inviare,  con  automezzo  radiocollegato  di  proprieta'  o  nella
disponibilita'   dell'Istituto,   con   i   contrassegni    approvati
dall'Autorita'  competente  e  di  apparato  radio  anche  portatile,
personale  dipendente  dallo  stesso  Istituto,   affinche'   proceda
all'ispezione sul posto. Per gli interventi notturni  le  autovetture
devono essere munite anche di faro  brandeggiante  di  profondita'  a
luce bianca, fisso o  calamitato.  Il  personale  impiegato  in  tali
servizi deve avere preventiva e piena  conoscenza  dell'ubicazione  e
dello stato degli obiettivi allarmati. 
  L'ispezione esterna dell'obiettivo e' svolta da una o piu'  guardie
giurate in uniforme, armata, equipaggiata di giubbotto antiproiettile
e di torcia. Il giubbotto antiproiettile deve essere sempre indossato
prima di iniziare e  durante  l'ispezione,  nello  svolgimento  della
quale  la  guardia  giurata  deve  adottare  ogni  possibile  cautela
finalizzata all'efficacia dell'intervento in sicurezza e  provvedendo
a richiedere alla Centrale Operativa dell'Istituto,  ove  necessario,
ulteriore personale in ausilio. 
  L'ispezione interna,  salvo  i  casi  di  accertate  situazioni  di
pericolo all'incolumita' della Guardia e/o di altre  persone,  potra'
essere eseguita da una guardia giurata. 
  In presenza di accertate ed effettive situazioni  di  pericolo,  la
guardia  giurata  intervenuta  sul  posto,  dovra'  richiedere,  alla
Centrale Operativa dell'Istituto, il supporto di un'altra  guardia  e
delle Forze dell'ordine territorialmente competenti. In  quest'ultimo
caso, la guardia dovra' comunque,  prima  di  effettuare  l'ispezione
interna, attendere l'arrivo di un'altra guardia o quello delle  Forze
dell'ordine. 
  3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina 
  Il servizio consiste  nella  vigilanza  fissa  interna  od  esterna
all'obiettivo da effettuarsi nelle sedi o nelle filiali  di  istituti
di credito e  uffici  postali,  nonche'  presso  obiettivi  che,  per
l'entita' dei valori ivi esistenti, possono  costituire  un  richiamo
per possibili azioni criminose. 
  Fatto salvo l'obbligo di aderire ad ogni richiesta degli  Ufficiali
ed Agenti di pubblica sicurezza e  di  polizia  giudiziaria,  di  cui
all'art.  139  del  T.U.L.P.S..,  le  guardie  giurate  impiegate  in
servizio non possono essere distratte con ordini diversi da parte dei
proprietari o dei responsabili degli obiettivi vigilati. 
  In relazione alla delicatezza del servizio svolto che  comporta  un
gravoso dispendio di  energie  psico-fisiche,  e'  fatto  divieto  di
impiegare nel servizio di vigilanza fissa antirapina guardie  giurate
che nel corso della giornata abbiano gia' espletato servizi di  altra
natura, per un turno pari a quello previsto dalle vigenti normative e
dagli accordi sindacali. 
  3.g: Diverse modalita' di svolgimento del servizio 
  3.g.1: Servizio esterno 
  Le guardie giurate impiegate  nel  servizio  esterno  alle  banche,
uffici postali ed altri simili obiettivi devono: 
    1. indossare costantemente il giubbotto antiproiettile ed  essere
munite di radio ricetrasmittente portatile in costante contatto radio
con la Centrale Operativa dell'istituto; 
    2. rispettare l'orario del turno di  servizio  ed  all'inizio  di
ciascun turno collegarsi con la Centrale Operativa dell'istituto onde
stabilire il relativo contatto radio per le ordinarie comunicazioni; 
    3.   vigilare   l'obiettivo   mediante   un'attenta   azione   di
prevenzione, segnalando alla Centrale  Operativa  dell'Istituto  ogni
anomalia o elemento sospetto  ed  annotando  qualsiasi  elemento  che
possa ritenersi utile  per  le  finalita'  di  indagini  delle  Forze
dell'ordine. 
  Salvo  diverse  disposizioni  derivanti  da  particolari   esigenze
concordate dall'Istituto con  l'utente,  il  servizio  dovra'  essere
effettuato all'esterno dell'obiettivo in posizione tale da consentire
il piu' ampio raggio visivo. 
  E'  vietato  svolgere  il  servizio  esterno  di  vigilanza   fissa
antirapina all'interno di autovetture  o  di  altri  analoghi  ripari
ovvero dall'interno  di  locali  pubblici  o  privati  ubicati  nelle
prossimita' o di fronte all'obiettivo da vigilare. 
  3.g.2: Servizio svolto in box blindato  all'interno  dell'obiettivo
da vigilare 
  Il  servizio  antirapina  effettuato  all'interno   dell'obiettivo,
all'ingresso del quale e' installato un sistema  di  difesa  passiva,
come il metal detector o analoghi sistemi di rilevazione, la  guardia
giurata  prende  posto  all'interno  di  un   box   blindato   chiuso
dall'interno,  con  lo  stesso  equipaggiamento   previsto   per   lo
svolgimento del  servizio  esterno  ed  il  giubbotto  antiproiettile
indossato, ovvero riposto all'interno del box e sistemato in modo  da
poter essere immediatamente indossato all'occorrenza. 
  La guardia giurata deve essere  perfettamente  a  conoscenza  delle
procedure di funzionamento e di attivazione  dei  sistemi  antirapina
installati dall'utente, e delle modalita' operative a cui  lo  stesso
deve attenersi. 
  L'accesso all'interno di  un'agenzia  bancaria  o  postale,  ovvero
all'interno di altri luoghi aperti al pubblico in cui  e'  svolto  un
servizio di vigilanza fissa antirapina da parte  di  guardie  giurate
non puo' essere interdetto  agli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di  ordine
anche se armati, sia che indossino la  divisa  o  che  vestano  abiti
civili,  quando  si  siano  fatti  adeguatamente  riconoscere  previa
esibizione  della  tessera  personale  di  riconoscimento  rilasciata
dall'Amministrazione  di  appartenenza;  in  caso  di  dubbio  potra'
richiedere alla  propria  centrale  operativa  di  verificare  presso
l'Ufficio di appartenenza l'identita'. 
  In presenza di elementi sospetti riguardanti persone che  intendano
accedere nei locali dell'obiettivo vigilato o  che  si  aggirino  nei
dintorni, la guardia giurata adottera'  tutte  le  cautele  del  caso
segnalando  immediatamente   il   fatto   alla   Centrale   Operativa
dell'istituto, senza allontanarsi dal Box blindato. 
  La guardia giurata deve prestare il servizio cui e'  destinato  con
la massima attenzione,  cercando  di  rilevare  ogni  situazione  che
faccia presupporre l'intento da parte di terzi  di  commettere  reati
contro il patrimonio. Nel caso di accertata  presenza  di  malviventi
all'interno di una banca o di altro  obiettivo,  la  guardia  giurata
deve assume tutte le iniziative idonee a non  mettere  a  repentaglio
l'incolumita' propria e delle altre persone presenti all'interno  dei
locali, comunicando immediatamente l'evento alla  Centrale  Operativa
dell'Istituto. 
  3.g.3: Servizi svolti con l'impiego di unita' cinofile 
  Il servizio con l'impiego di unita' cinofile e' il servizio  svolto
dalla guardia giurata che svolge anche la funzione di  conduttore  di
un  cane  adeguatamente  addestrato  per  lo  specifico  servizio  da
svolgere. 
  La guardia giurata nello svolgimento del servizio nella qualita' di
conduttore deve avere un buon governo e gestione del cane, dal  quale
non puo' mai separarsi, ne' puo' lasciarlo incustodito o allontanarsi
anche  temporaneamente  lasciando  il  cane  legato  sul   luogo   di
espletamento del  servizio.  Per  l'impiego  di  unita'  cinofile  il
titolare  dell'Istituto  di  vigilanza  deve  chiedere  al   Prefetto
l'annotazione  di  tale  modalita'  di   svolgimento   del   servizio
sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.. 
  In ogni caso l'impiego delle unita' cinofile deve essere  preceduto
dalle  comunicazioni  alla  Questura   territorialmente   competente,
riguardanti: 
  *la tipologia dei servizi nei quali  vengono  impiegate  le  unita'
cinofile; 
  *l'elenco delle unita' cinofile nella disponibilita' dell'Istituto,
indicando  per  ciascuna  le  generalita'  complete  del  conduttore,
nonche'  il  numero  di  matricola,  l'iscrizione   al   L.O.I.,   il
certificato di iscrizione all'albo E.N.C.I. e gli  elementi  relativi
al tatuaggio del cane, ovvero ai riferimenti relativi al MICROCHIP; 
  *la  documentazione  attestante  per  ciascun  cane  impiegato   la
copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi; 
  *la  documentazione  attestante  l'espletamento  di  tutti  i  test
sanitari  e  di  tutte  le  necessarie  vaccinazioni  del   cane.   I
certificati prescritti devono recare il  timbro  e  la  firma  di  un
medico veterinario iscritto all'Albo; 
  *la  documentazione  attestante  la  qualita'  ed  il  livello   di
addestramento  di  ogni  unita'  cinofila,  nonche'  la  sede   della
struttura che ha provveduto a tale addestramento; 
  *i dati identificativi degli automezzi  adibiti  al  trasporto  dei
cani che dovranno essere attrezzati con gli appositi  dispositivi  di
alloggio conformi alla normativa vigente e rispondenti alla normativa
sulla circolazione stradale. 
  Durante il servizio i cani sono  condotti  "al  passo"  e  comunque
tenuti al guinzaglio. 
  Il  titolare  dell'Istituto  deve  adempiere  tutti  gli   obblighi
igienico-sanitari relativi all'impiego dei  cani  ed  in  particolare
deve  osservare  tutte  le  disposizioni  di  natura  legislativa   e
regolamentari vigente in materia. 
  La sola annotazione sull'autorizzazione  prefettizia  ex  art.  134
T.U.L.P.S.,  in  mancanza  degli  adempimenti  indicati   nei   punti
precedenti, non consente l'impiego delle unita' cinofile. 
  Resta comunque in  facolta'  del  Prefetto  revocare  in  qualsiasi
momento e  per  giustificato  motivo  l'autorizzazione  ad  impiegare
unita' cinofile ed  e'  in  facolta'  del  Questore  territorialmente
competente  imporre   nel   Regolamento   di   servizio   particolari
prescrizioni riguardanti impiego e l'uso delle unita' cinofile. 
  3.h: Servizio di antitaccheggio 
  Il servizio di antitaccheggio si concretizza nella sorveglianza  di
beni esposti alla  pubblica  fede,  nell'ambito  della  distribuzione
commerciale, finalizzata, mediante osservazione, sia di persona che a
mezzo impianti di videosorveglianza, a  prevenire  il  furto  e/o  il
danneggiamento dei beni stessi. 
  Il servizio va espletato di norma in uniforme e con l'arma. In casi
particolari o per specifici servizi,  su  richiesta  dell'utente,  il
servizio puo' essere  espletato  in  borghese  e  con  il  distintivo
esposto, con l'arma dissimulata, ovvero in  forma  disarmata,  previa
autorizzazione del Questore. 
  3.i:  Servizi  all'interno  di  caveau  di   proprieta'   o   nella
disponibilita' dell'Istituto. 
  Il caveau destinato al deposito dei  valori  affidati  in  custodia
all'Istituto, deve essere munito dei mezzi di difesa attiva e passiva
previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria. 
  Le guardie giurate preposte al  servizio  di  vigilanza  al  caveau
svolgono il servizio  in  divisa,  armati  e  sono  equipaggiati  con
Giubbotto Antiproiettile, torcia, apparato rice-trasmittente fisso  o
portatile ed altro idoneo mezzo  di  comunicazione  con  la  Centrale
Operativa dell'Istituto. 
  Le  guardie  giurate  devono  verificare   all'inizio   del   turno
l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti. 
  L'accesso ai locali del caveau  e'  consentito  solo  alle  persone
autorizzate e nel rispetto delle procedure fissate  e  comunicate  al
personale dipendente dal titolare dell'Istituto, idonee  a  garantire
la tracciabilita' e la ricostruzione ex  post  degli  accessi,  delle
operazioni e di eventuali anomalie. 
  In caso  di  emergenza,  il  personale  addetto  dovra'  provvedere
all'immediata attivazione dei  dispositivi  di  allarme,  secondo  le
modalita' stabilite nell'ordine di servizio, mantenendosi in contatto
con  la  Centrale  Operativa  dell'Istituto  ed  evitando  di  uscire
all'esterno dal Caveau. 
  L'impianto di registrazione  del  caveau  ed  i  relativi  supporti
magnetici, non devono essere  accessibili  dalla  Centrale  Operativa
dell'Istituto o da questa azionati. 
  3.i.1 Servizi di trattamento del denaro 
  Le attivita' di trattamento delle banconote, intese come  attivita'
di autenticazione delle banconote e di selezione delle stesse in base
alla loro qualita', sono esercitate secondo le  disposizioni  emanate
dalla  Banca  d'Italia  in  conformita'  con  quanto  stabilito   dal
Consiglio dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea  e  dalla
legislazione nazionale. Restano ferme  le  competenze  del  Ministero
dell'Economia e Finanze in materia di monete metalliche in euro. 
  3.l: Il Trasporto valori 
  3.l.1 Disposizioni generali 
  Consiste nel trasferimento di somme di denaro o  di  altri  beni  e
titoli di valore, da un luogo  ad  un  altro  effettuato  da  guardie
giurate   su   veicoli   di   proprieta'   o   nella   disponibilita'
dell'Istituto, equipaggiati  secondo  quanto  previsto  dal  presente
Regolamento, osservando le prescrizioni ivi imposte,  nonche'  quelle
contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore. 
  L'Istituto curera' in particolare: 
  - l'idoneita' e la  funzionalita'  dell'equipaggiamento  (giubbotti
antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e  di  radiolocalizzazione,
ecc.); 
  - l'adeguatezza dell'armamento; 
  - l'efficienza dei mezzi di trasporto prescritti; 
  -  l'efficienza  ed  efficacia  dei  sistemi  di  protezione  e  di
sicurezza; 
  -  le  misure  di  sicurezza  e  di  riservatezza  adottate   nella
definizione dei trasporti e  degli  itinerari  e  nella  composizione
degli equipaggi; 
  - la qualificazione ed affidabilita' del  personale  impiegato  sia
nei servizi operativi che in quelli organizzativi; 
  - di  osservare  l'assoluto  rispetto  dei  limiti  orari  e  delle
alternanze con periodi di riposo previsti per l'impiego delle guardie
giurate in tali servizi; 
  - di registrare le  operazioni  relative  ai  servizi  in  apposito
registro; 
  - ad effettuare le prescritte comunicazioni preventive e nel  corso
dello svolgimento dei servizi  alla  Questura  e  con  i  presidi  di
polizia  nel  territorio,  anche  mediante  la  designazione  di   un
responsabile dei servizi. 
  Per il trasporto del contante si applicano le prescrizioni previste
nei successivi punti, mentre per il trasporto dei titoli o  di  altri
beni di valore diverso dal contante, le deroghe a  tali  prescrizioni
sono comunicate ed approvate  di  volta  in  volta  dal  Questore  ed
approvate anche per tacito assenso. 
  3.l.2 Disposizioni particolari per il trasporto del contante 
  E' fatto  obbligo  di  impiegare  guardie  particolari  giurate  di
maggiore esperienza costituendo, requisito minimo di sicurezza, per i
componenti degli equipaggi un'anzianita' di  servizio  (anche  presso
altri Istituti) non inferiore ad un anno, unita ad un'eta' anagrafica
ed a qualita' attitudinali compatibili con la particolare difficolta'
dei servizi in questione. 
  Per il responsabile del servizio e per il capo scorta, e' richiesta
una piu' ampia e specifica esperienza nel settore,  almeno  biennale.
Tutte le guardie particolari giurate devono possedere un alto livello
tecnico - professionale di addestramento ed  una  adeguata  idoneita'
psico-fisica,  aver  raggiunto  un  buon  livello  di  capacita'  nel
corretto uso delle armi in servizio ed avere un curriculum esente  da
segnalazioni o da  fatti  che  possono  costituire  di  per  se'  uno
specifico  fattore  di  rischio,  ovvero  rilevare  elementi  di  non
affidabilita'. 
  Gli itinerari devono essere  frequentemente  cambiati,  nei  limiti
della situazione geografica ove deve essere effettuato il servizio. 
  Se  il  tempo  di  percorrenza  per  raggiungere  la   destinazione
stabilita supera le 6 ore di marcia, e' fatto obbligo di alternare la
guida tra i  membri  dell'equipaggio  in  modo  che  alla  guida  sia
preposto sempre personale attento e vigile. 
  Le guardie giurate adibite a servizio di  trasporto  valori  devono
prestare  servizio  in  uniforme,  armate  e  munite   di   giubbotto
antiproiettile che deve essere indossato costantemente dal  personale
che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori. 
  Nell'espletamento del servizio non e' consentita nessuna  sosta  in
luogo diverso da quello  di  destinazione,  salvo  casi  eccezionali,
connessi alle particolari esigenze dei trasporti  e  delle  scorte  a
lunga percorrenza e, in ogni caso, con l'adozione di tutte le cautele
volte a salvaguardare l'incolumita' degli  operatori.  L'autista  e/o
l'equipaggio, all'atto di intraprendere il  servizio,  si  assicurano
dell'efficienza del veicolo ed effettuano una prova dei  collegamenti
radio. 
  La Centrale Operativa  dell'Istituto  rimane  in  costante  ascolto
radio verificando la posizione  dei  mezzi  adibiti  al  servizio  di
trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di
cui gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti. 
  L'istituto, nel predisporre il regolamento di servizio che,  dovra'
essere approvato dal Questore della provincia in cui lo stesso ha  la
sede principale d'intesa con gli altri  Questori  competenti,  dovra'
prevedere un'apposita sezione dedicata al trasporto valori  in  linea
con  le  direttive  emanate   dall'Amministrazione   della   Pubblica
Sicurezza, aggiornandolo secondo necessita'. 
  3.l.3: Massimali per il trasporto del contante 
  Essendo venuto meno, per effetto  delle  disposizioni  del  Decreto
Presidente  della  Repubblica  4  agosto  2008,  nr.153,  il   limite
provinciale della licenza  e  in  considerazione  della  mancanza  di
caratterizzazione territoriale dei servizi di trasporto valori,  tali
servizi possono essere  disimpegnati,  secondo  l'incarico  ricevuto,
senza  limiti  territoriali,  nel  rispetto  dei  massimali,  con  le
modalita' e con le dotazioni di seguito indicate: 
  - Trasporto valori per somme fino a Euro 100.000,00 
  Onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna  forma
di protezione da personale non esperto (come  ad  esempio  fattorini,
commessi, ecc.),  che  piu'  facilmente  possono  essere  vittime  di
aggressioni e rapine, il trasporto potra', pertanto, essere espletato
da una guardia giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile,
a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la C.O.  dell'Istituto
di  vigilanza  privata  e  dotato  di   sistema   di   localizzazione
satellitare G.P.S. 
  - Trasporto valori  per  somme  da  Euro  100.000,00  fino  a  Euro
500.000,00 
  Tale trasporto dovra' essere espletato da due  guardie  particolari
giurate, armate e con giubbotto antiproiettile, a bordo di un furgone
blindato con caratteristica di blindatura previste  dall'allegato  IV
del Decreto interministeriale  n.  332/98,  munito  dei  contrassegni
identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento
con la C.O., invio automatico del  segnale  d'allarme  e  sistema  di
localizzazione  satellitare  G.P.S.,  avente  il  vano   valori   con
allestimento  aggiuntivo  di  pannelli  antitaglio,  allo  scopo   di
ritardare di almeno 20 minuti il  taglio  delle  pareti  del  furgone
blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la
piena conformita' del sistema, anche in  merito  alle  normative  che
regolano la circolazione stradale - nonche'  sistema  di  blocco  del
furgone e apertura del vano valori gestito dalla  centrale  operativa
dell'Istituto. 
  Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il  bene
(valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi
di macchiatura delle banconote) il servizio puo' essere svolto da una
guardia giurata a bordo  di  autovettura  non  blindata,  munita  dei
contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente
collegamento con la C.O., invio automatico del  segnale  d'allarme  e
sistema di localizzazione satellitare G.P.S.. 
  - Trasporto valori per somme da  Euro  500.000,00  e  fino  a  Euro
1.500.000,00 
  Il servizio  deve  essere  svolto  con  l'impiego  di  tre  guardie
particolari  giurate,  armate,  a  bordo  di  furgone  blindato   con
caratteristiche di blindatura previste dall'allegato IV  del  Decreto
interministeriale n. 332/98 munito  dei  contrassegni  identificativi
dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con  la  C.O.,
invio automatico del segnale d'allarme e  sistema  di  localizzazione
satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo
di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno  20  minuti
il taglio delle pareti del furgone blindato - come  da  dichiarazione
rilasciata dall'allestitore circa la piena conformita'  del  sistema,
anche in merito alle normative che regolano la circolazione  stradale
- nonche' sistema di blocco del furgone e apertura  del  vano  valori
gestito dalla centrale operativa dell'Istituto. 
  In particolare, deve essere prevista  la  dotazione  del  giubbotto
antiproiettile per tutte le guardie particolari giurate impiegate nel
servizio, che dovra' essere perentoriamente indossato  dal  personale
impiegato fin dall'uscita dalla sede dell'Istituto  o  dal  luogo  di
prelievo delle somme e mantenuto per tutta la durata del servizio. 
  Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la  consegna
dei valori  scendera'  dal  mezzo  dopo  che  il  capo  scorta  avra'
preventivamente ispezionato  i  luoghi.  Delle  tre  guardie  giurate
quella con mansioni di  conducente  del  veicolo  e  non  potra'  mai
allontanarsi dal posto di guida, tenendo il  veicolo  sempre  con  il
motore avviato e  assicurando  il  costante  contatto  radio  con  la
Centrale Operativa. 
  Raggiunto l'obiettivo, il veicolo dovra' essere posteggiato in modo
da consentire  all'autista  la  piu'  ampia  visibilita'  delle  aree
circostanti. 
  Per ogni trasporto, nell'ordine di servizio, e'  indicato  il  nome
della guardia particolare giurata che svolge mansioni di autista e di
quella che si alterna alla guida; di  quella  che  alla  partenza  ed
all'arrivo porta i valori e del personale di scorta. 
  Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il  bene
(ad es. valigette o  armadi/cassaforte  a  chiusura  elettronica  con
dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio  puo'  essere
svolto da due guardie giurate  a  bordo  di  furgone  semi  blindato,
munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di
efficiente collegamento con la C.O.,  invio  automatico  del  segnale
d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S.. 
  Nel caso di utilizzo di sistemi che impediscono il prelievo forzato
delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina
bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili direttamente dal
personale presente sul mezzo, ovvero automaticamente  ovvero  tramite
apposita elettronica di gestione dalla C.O., il servizio puo'  essere
svolto da due guardie giurate a bordo di furgone blindato, munito dei
contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente
collegamento con la C.O., invio  automatico  del  segnale  d'allarme,
sistema di localizzazione satellitare G.P.S.  e  di  contenitore  che
rende inutilizzabile il bene (ad es. macchiatura delle banconote) per
il "rischio marciapiede". 
  - Trasporto valori per somme  da  Euro  1.500.000,00  fino  a  Euro
3.000.000,00 
  Il servizio dovra' essere svolti con l'impiego di: 
    - tre guardie particolari giurate armate e provviste di giubbotto
antiproiettile; 
    - furgone blindato conforme alle  disposizioni  dell'allegato  IV
del Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema  di
collegamento  con  la   Centrale   Operativa   dell'Istituto,   invio
automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS; 
    -  rinforzo  del  vano  valori  con  allestimento  aggiuntivo  di
pannelli antitaglio aventi lo scopo di ritardare di almeno 20  minuti
il taglio delle pareti del furgone blindato,  come  da  dichiarazione
rilasciata dall'allestitore circa la piena conformita'  del  sistema,
anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale; 
    - sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto tra:  a)
sistemi che rendono  inutilizzabile  il  bene  (ad  es.  valigette  a
chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote);
b) sistemi che impediscono il prelievo forzato  delle  banconote  dal
vano valori  (ad  es.  mediante  produzione  di  resina  bicomponente
compatta  ed  autoestinguente)  attivabili   sia   direttamente   dal
personale presente sul mezzo ovvero  automaticamente  ovvero  tramite
apposita elettronica di gestione dalla  C.O.  e  contenitore  per  il
"rischio marciapiede" (ad es. a macchiatura delle banconote). 
  Dello svolgimento dei trasporti di valori di importo  superiore  ad
Euro 1.500.000,00 dovra'  essere  data  comunicazione  ai  "punti  di
contatto" istituiti presso gli Uffici di  Gabinetto  delle  Questure,
attraverso canali di comunicazione esterni "protetti". 
  Al  fine  dell'approntamento  di  adeguati  e  mirati  servizi   di
controllo  disposti  dalle   Autorita'   di   p.s.,   l'invio   delle
comunicazioni,   impostato   in   modo   da   assicurare   l'assoluta
riservatezza  di  notizie  relative  ai  tempi  ed   alle   modalita'
dell'effettuazione  del  trasporto,  dovra'   avvenire   in   maniera
sistematica e  tempestiva  in  modo  da  garantire  la  presenza  dei
necessari tempi tecnici per la pianificazione dei relativi servizi di
vigilanza. 
  Ferma restando la discrezionalita'  del  Questore  in  relazione  a
specifiche e contingenti situazioni  di  sicurezza,  dovranno  essere
approntate formule di comunicazione  diversificata  in  relazione  al
livello di valore del denaro trasportato, che comunque contengano gli
elementi essenziali oggetto di informativa: 
    - luogo ed ora del prelievo; 
    - itinerario; 
    - orario e luogo di consegna; 
    - quantita' di denaro; 
    - automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di  difesa
passiva; 
    - personale impegnato. 
    - Trasporto valori per somme da Euro 3.000.000,00 e fino  a  Euro
8.000.000,00 
  Tale servizio, ammissibile solo per i trasporti relativi alla Banca
d'Italia e caveau/caveau, deve essere specificamente autorizzato  dal
Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale
sentiti i Questori delle altre Province interessate. 
  Le operazioni di  carico  e  scarico  dei  valori  devono  avvenire
esclusivamente in ambiti protetti (caveau). 
  Il servizio sara' effettuato con le  modalita'  previste  al  punto
precedente con in aggiunta un furgone blindato  di  scorta,  conforme
alle disposizioni dell'allegato IV del Decreto  interministeriale  n.
332/1998, con efficiente sistema  di  collegamento  con  la  Centrale
Operativa dell'Istituto,  invio  automatico  del  segnale  d'allarme,
localizzazione satellitare GPS, con a bordo due  guardie  particolari
giurate, dotate di giubbotti antiproiettile. 
  Il mezzo di scorta dovra' tenere costantemente  sotto  controllo  e
senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori. 
  Laddove, per particolari e comprovate esigenze, si renda necessario
aumentare il massimale trasportato oltre gli 8.000.000,00 di euro, le
relative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal  Questore
della provincia nella quale l'istituto ha sede,  sentiti  i  Questori
delle province interessate dal trasporto. 
  - Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno 
  Nel caso di  servizi  di  trasporto  valori  a  lunga  percorrenza,
realizzati mediante il  concorso  di  piu'  istituti  rispettivamente
interessati per "tratte" o  "attivita'",  specificamente  autorizzate
dall'Autorita' di pubblica sicurezza competente, deve essere previsto
che: 
  - l'Istituto  di  vigilanza  "capofila"  produca  al  Questore  che
approva il Regolamento e per conoscenza ai  Questori  delle  Province
nelle quali sono ubicate  le  strutture  utilizzate  ed  operano  gli
Istituti che partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato
"progetto  del  trasporto"  dal  quale  si  evincano,   insieme   con
l'operazione  complessiva,  le  singole  operazioni   da   compiersi,
l'istituto interessato per ciascuna di esse, il personale ed i  mezzi
di volta in volta impegnati; 
  -  ciascun  Istituto  annoti  nel  registro  delle  operazioni  sia
l'operazione complessiva e il c1iente per conto  del  quale  l'intero
trasporto e' effettuato che la fase operativa  di  competenza  ed  il
soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione stessa. 
  Per i predetti trasporti si impone l'adozione di tutte le cautele e
i sistemi di difesa passivi previsti nel presente  regolamento  e  si
dispone  che  il  trasbordo  dei  valori,  nonche'  il  cambio  degli
equipaggi  venga  effettuato  in  caveau  idoneamente  attrezzati   e
vigilati, debitamente autorizzati. 
  Tali  servizi  di  trasporto   percorrenza   saranno   autorizzati,
preferibilmente,   con   itinerari   che   prevedano   autostrade   o
superstrade,  escludendo  le  strade  o  altre  localita'   che   per
conformazione  o  caratteristiche  di  isolamento  possono  prestarsi
agevolmente ad  agguati,  salvo  le  limitazioni  o  sospensioni  che
potranno disporsi  ove  i  medesimi  itinerari  siano  interessati  a
trasporti  di  carichi  eccezionali,  cantieri  di  lavoro  o   altre
limitazioni del traffico veicolare, tali  da  elevare  la  soglia  di
rischio del servizio. 
  I servizi di trasporto valori da effettuarsi  nella  fascia  oraria
compresa  tra  le  ore  22.00  e  le  ore   06.00   hanno   carattere
straordinario e potranno essere consentiti, previa autorizzazione del
Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale
sentiti i Questori delle altre Province interessate, se  giustificati
da oggettive condizioni di necessita'  e  dall'  impraticabilita'  di
soluzioni alternative e  sempre  che  risultino  compatibili  con  la
situazione  della  sicurezza  pubblica  nella  Provincia  e/o   nelle
Province  interessate.  In  tal  caso,   trattandosi   di   trasporti
straordinari, alle modalita' previste dal  presente  allegato  dovra'
aggiungersi un furgone blindato di  scorta  con  a  bordo  2  guardie
giurate, di cui una con arma lunga ed entrambe  munite  di  giubbotto
antiproiettile e di  telefono  cellulare  ed  eventualmente  in  base
all'importo trasportato un  veicolo  di  staffetta  con  funzioni  di
osservazioni preventiva. 
  Il mezzo di scorta dovra' tenere costantemente  sotto  controllo  e
senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori. 
  Le autorizzazioni a svolgere  servizi  notturni  o  che  presentino
aspetti  derogatori  alle   modalita'   ordinarie   potranno   essere
rilasciate solo agli Istituti in grado di assicurare i  requisiti  di
capacita tecnica relativa ai servizi di trasporto valori. 
  L'autorizzazione a svolgere  i  servizi  a  lunga  percorrenza  e/o
notturni sara' immediatamente revocata o sospesa ove risultino venire
meno  le  condizioni  di  sicurezza   e   controllabilita'   che   ne
costituiscono  il  presupposto,  ovvero  nel   caso   di   specifiche
condizioni di allarme. 
  3.l.4: Tabelle sinottiche per il trasporto del contante 
 
             LEGENDA APPARATI TECNOLOGICI E ALLESTIMENTI 
    

---------------------------------------------------------------------
NUMERO                       TIPO DI APPARATO
---------------------------------------------------------------------
  1  Sistema di radiolocalizzazione satellitare (GPS) con cartografia
       presso la C.O.
---------------------------------------------------------------------
  2  Sistema  che  rende  inutilizzabile  il  bene (ad es. valigette/
       casseforti a macchiatura delle banconote)
---------------------------------------------------------------------
  3  Rinforzo  vano valori tramite pannelli antitaglio con resistenza
       al taglio di almeno 20 min
---------------------------------------------------------------------
  4  Sistema  blocco del  furgone e  apertura vano  valori gestito da
       C.O.
---------------------------------------------------------------------
  5  Sistema che impedisce  il prelievo  forzato dei valori  (ad  es.
       tramite produzione  di  resina bi componente) con  attivazione
       comandata dalla C.O.
---------------------------------------------------------------------
  6  Contenitore  che  rende  inutilizzabile  il  bene  per  "rischio
       marciapiede" (ad es. a macchiatura delle banconote)
---------------------------------------------------------------------

    
     TABELLA A: Trasporto valori per somme fino a Euro 1.500.000 
 
                        Sistema tradizionale 
    

---------------------------------------------------------------------
  TIPO DI   |    MASSIMALE     |EQUIPAGGIO|  VEICOLO   | TECNOLOGIE
 TRASPORTO  |                  |          |            |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|    FINO A Euro   |  1 GPG   |AUTOVETTURA |     1
GENERE      |     100.000      |          |NON BLINDATA|
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 100.000 A |  2 GPG   |  FURGONE   |  1 - 3 - 4
GENERE      |   Euro 500.000   |          |  BLINDATO  |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 500.000 A |  3 GPG   |  FURGONE   |  1- 3 - 4
GENERE      |  Euro 1.500.000  |          |  BLINDATO  |
---------------------------------------------------------------------

    
                     Sistemi ad alta tecnologia 
    

---------------------------------------------------------------------
   TIPO DI  |    MASSIMALE    |EQUIPAGGIO|   VEICOLO   | TECNOLOGIE
  TRASPORTO |                 |          |             |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 100.000 A|  1 GPG   | AUTOVETTURA |   1 - 2
GENERE      |  Euro 500.000   |          |NON BLINDATA |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 500.000 A|  2 GPG   |   FURGONE   |   1 - 2
GENERE      |  Euro 1.500.000 |          |SEMI-BLINDATO|
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 500.000 A|  2 GPG   |   FURGONE   |1 - 3 - 5 - 6
GENERE      |  Euro 1.500.000 |          |   BLINDATO  |
---------------------------------------------------------------------


TABELLA B: trasporto valori per somme da Euro 1.500.000 fino  a  Euro
3.000.000


---------------------------------------------------------------------
   TIPO DI  |    MASSIMALE    |EQUIPAGGIO|VEICOLO |    TECNOLOGIE
  TRASPORTO |                 |          |        |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 1.500.000|  3 GPG   |FURGONE |  1 - 3 - 5 - 6
GENERE      | A Euro 3.000.000|          |BLINDATO|
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI IN|DA Euro 1.500.000|  3 GPG   |FURGONE |      1 - 2
GENERE      | A Euro 3.000.000|          |BLINDATO|
---------------------------------------------------------------------


TABELLA C: trasporto valori per somme da Euro 3.000.000 e fino a Euro
8.000.000


---------------------------------------------------------------------
   TIPO DI  |     MASSIMALE     | EQUIPAGGIO  | VEICOLO   |TECNOLOGIE
  TRASPORTO |                   |             |           |
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI   |DA Euro 3.000.000 A|3 GPG e 2 GPG|FURGONE    |1 - 3 - 5
BANKITALIA E|  Euro 8.000.000   |   SCORTA    |BLINDATO + |
CAVEAU-     |                   |             |FURGONE    |
CAVEAU      |                   |             |BLINDATO DI|
---------------------------------------------------------------------
TRASPORTI   |DA Euro 3.000.000 A|3 GPG e 2 GPG|FURGONE    |  1 - 2
BANKITALIA E|  Euro 8.000.000   |   SCORTA    |BLINDATO + |
CAVEAU-     |                   |             |FURGONE    |
CAVEAU      |                   |             |BLINDATO DI|
            |                   |             |SCORTA     |
---------------------------------------------------------------------

    
    


TABELLA D: Trasbordo valori (rischio marciapiede)
+---------------+------------------------+----------------+
| TIPO DI       |         MASSIMALE      |     TECNOLOGIE |
|TRASPORTO      |                        |                |
|---------------+------------------------+----------------+
|TRASPORTI IN   |                        |         /      |
|GENERE         |   FINO A Euro 100.000  |                |
|---------------+------------------------+----------------+
|TRASPORTI IN   |   FINO A Euro 250.000  |       2 o 6    |
|GENERE         |                        |                |
+---------------+------------------------+----------------+

 
    
 
  3.m.: Scorta valori 
  E' il servizio di scorta a valori trasportati  dall'utente,  svolto
da guardie giurate con le seguenti modalita': 
  a) per la scorta a valori fino a Euro 500.000,00 il  servizio  deve
essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di  pistola,
munite di giubbotto antiproiettile  che  deve  essere  indossato  per
tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a  bordo  di
un'autovettura radio collegata e munita di impianto di localizzazione
satellitare; 
  b) per la scorta a valori fino a  Euro  1.500.000,00,  il  servizio
deve essere svolto da due guardie  giurate  in  uniforme,  armate  di
pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato
per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a  bordo
di un furgone blindato  radio  collegato  e  munito  di  impianto  di
localizzazione satellitare ; 
  c) per la  scorta  a  valori  superiori  a  Euro  1.500.000,00,  il
servizio dovra' essere svolto da due  guardie  giurate  in  uniforme,
armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere
indossato per tutto il periodo del servizio  e  sino  al  rientro  in
sede, a bordo  di  furgone  blindato  radio  collegato  e  munito  di
impianto  di  localizzazione  satellitare,  e  da  un'autovettura  di
staffetta con a bordo due guardie  giurate  in  uniforme,  armate  di
pistola, munite di giubbotto antiproiettile. Resta ferma la  facolta'
del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in  relazione
alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza  pubblica  ed
al valore del bene scortato. 
  3.n: Rischio marciapiede 
  Al fine di prevenire il cosiddetto "rischio marciapiede", ossia  il
pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che  provvedono  a
trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone  ai  locali  del
committente e viceversa, ogni guardia trasportera' un  solo  plico  o
sacco o cassetta per volta, contenente somme di denaro  fino  a  Euro
100.000,00  con  la  tolleranza  di  un'eccedenza  massima  del  20%.
L'importo potra' essere elevato fino a Euro  250.000,00  in  caso  di
utilizzo di  contenitori  che  rendano  inutilizzabile  il  bene.  Le
operazioni di carico e scarico dovranno  essere  espletate  nel  piu'
breve tempo possibile e il furgone  portavalori  non  dovra'  sostare
presso il cliente oltre i quindici minuti circa. 
  3.o: Trasporto di moneta metallica 
  Il trasporto valori di moneta metallica  potra'  essere  effettuato
anche avvalendosi di mezzi ed autisti terzi, per comprovate  esigenze
e previa autorizzazione  del  Questore  che  approva  il  Regolamento
sentiti i Questori delle province interessate al  trasporto,  con  le
seguenti modalita': 
  - per somme fino a  Euro  500.000,00,  il  servizio  dovra'  essere
svolto  da  una  guardia  giurata,  armata  e  munita  di   giubbotto
antiproiettile costantemente indossato. 
  - per somme superiori a Euro 500.000,00 il servizio  dovra'  essere
svolto  da  due  guardie  giurate,  armate  e  munite  di   giubbotto
antiproiettile costantemente indossato, e mezzo dotato di impianto di
localizzazione satellitare GPS; 
  Resta  ferma  la  facolta'  del  Questore  di  imporre  misure   di
protezione  aggiuntive  in  relazione   alla   specifica   situazione
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla somma trasportata. 
  II titolare dell'Istituto, prima dell' espletamento  del  servizio,
dovra' comunicare alla Questura le informazioni relative al  tipo  di
mezzo utilizzato nonche' i dati anagrafici dell'autista nel  caso  in
cui non sia guardia giurata. 
 
                             Sezione IV^ 
   4. CASI PARTICOLARI DI IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE E/O DI MEZZI. 
                  SERVIZI OCCASIONALI E TEMPORANEI 
 
  4.a: Impiego di guardie giurate e/o  mezzi  appartenenti  ad  altri
istituti 
  Il titolare di un Istituto di vigilanza privata,  per  fronteggiare
temporanee esigenze connesse alla domanda di eccezionali  servizi  di
vigilanza, a parziale deroga del principio della non  commistione  di
uomini e di mezzi  appartenenti  ad  Istituti  di  vigilanza  privata
diversi,  potra'  essere  autorizzato  dal  Questore  ad   utilizzare
personale e/o mezzi di altri Istituti  della  stessa  o  di  un'altra
Provincia, previa preventiva motivata e documentata  richiesta.  Cio'
al fine di prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario
eccessive per le proprie  guardie  giurate,  pregiudizievole  per  la
necessaria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato
servizio. 
  4.b: Disposizioni specifiche per l'impiego delle guardie giurate in
ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi disciplinate  dall'art.  251
del Regolamento di esecuzione. 
  Per gli istituti di vigilanza privata  autorizzati  ad  operare  in
ambiti territoriali che interessano piu' province e nell'ipotesi  che
uno stesso decreto di approvazione autorizzi  la  guardia  giurata  a
prestare servizio presso piu' istituti di vigilanza,  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 251  del  Regolamento,  con  riguardo  alla
regolamentazione delle modalita' di svolgimento dei servizi demandate
ad   un   accordo   sindacale   nazionale   tra   le   organizzazioni
imprenditoriali e sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative,
l'impiego  del  personale  e'  subordinato  ai  seguenti  particolari
adempimenti: 
  a) fermo  restando  che  il  personale  puo'  essere  comandato  in
servizio negli ambiti territoriali delle  diverse  province  indicate
nella  licenza,  il  titolare  dell'istituto  curera'  l'inoltro   al
Questore che approva il Regolamento ed al  Questore  territorialmente
competente di un piano  ordinario  di  impiego  di  ciascuna  guardia
giurata; 
  b)  al  Questore  che  approva  il  Regolamento   dovranno   essere
comunicati  tutti  i  servizi  svolti  nell'ambito  territoriale   di
operativita'  dell'Istituto,  secondo  le  modalita'   previste   dal
Regolamento di servizio; 
  c) a ciascun Questore  delle  province  interessate,  con  separata
comunicazione, andranno segnalati unicamente i  servizi  inerenti  la
singola provincia; 
  d) in caso di  personale  operante  in  zone  al  confine  tra  due
province  la  comunicazione  e'  fatta   ad   entrambi   i   Questori
territorialmente competenti; 
  e) eventuali segnalazioni di anomalie o  di  fatti  di  particolare
rilievo e le variazioni  dei  servizi  sono  comunicate  al  Questore
territorialmente competente e per conoscenza al  Questore  che  della
Provincia che ha rilasciato la licenza; 
  f) per tutti i servizi  a  carattere  non  territoriale  (ricezione
allarmi, trasporto valori, ecc....) le comunicazioni  sono  inoltrate
al Questore che approva il Regolamento. 
  4.c: Servizi occasionali e temporanei. 
  Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati  dal  Prefetto
della provincia che ha rilasciato la licenza a svolgere, in relazione
a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi occasionali  e
temporanei di vigilanza privata in  ambiti  territoriali  diversi  da
quelli nei quali sono di norma autorizzati. In tali casi il  Questore
che approva il Regolamento, d'intesa con il Questore territorialmente
competente,  approva  le  modalita'  di  svolgimento   del   servizio
limitatamente  all'arco  temporale,  individuato  nel   provvedimento
autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio stesso. 
 
                             Sezione V^ 
                       5. DISPOSIZIONI FINALI 
 
  5.a: Servizi non espressamente previsti. 
  Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal
Regolamento di servizio approvato dal Questore, ai sensi  del  R.d.l.
26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144. 
  5.b: Comunicazioni al Questore 
  Il titolare dell'istituto o un suo delegato, giornalmente, entro le
ore 12.00, fara' pervenire presso la Divisione Polizia Amministrativa
e Sociale della Questura competente per territorio e  per  conoscenza
alla Questura  della  provincia  che  ha  rilasciato  la  licenza  le
segnalazioni relative ad episodi  occorsi  il  giorno  precedente  di
particolare rilievo. 
  Per i servizi di trasporto  valori  ultraprovinciali  superiori  ad
Euro 1.500.000,00, dovra' essere data comunicazione, come previsto al
punto 3.l.3 del presente Allegato, con congruo anticipo,  all'Ufficio
di Gabinetto delle Questure di partenza, transito e destinazione. 
  Il Regolamento di servizio approvato  dal  Questore  disciplina  le
modalita' delle comunicazioni anche in relazione  a  quanto  previsto
dall'art.  257-ter,  comma  3,  del  Regolamento  di  esecuzione,   e
individua ogni altra comunicazione utile per finalita' di controllo. 
  5.c: Approvazione del Regolamento 
  Il  Regolamento  di  servizio,  redatto  dai  singoli  Istituti  di
vigilanza sulla  base  delle  regole  tecniche  di  cui  al  presente
Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli  ambiti
territoriali di riferimento, e' approvato, ai  sensi  del  R.D.L.  26
settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12 novembre 1936,  nr.2144,  dal
Questore della  provincia  nella  quale  l'Istituto  ha  ottenuto  la
licenza e dove ha eletto la  sua  sede  principale,  d'intesa  con  i
Questori delle altre province in cui l'istituto steso e'  autorizzato
ad operare. 
  5.d: Sanzioni 
  Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione  per
la violazione delle disposizioni  del  Regolamento  di  servizio,  e'
attribuito al Questore, ai sensi dell'art. 4 del R.d.l.  12  novembre
1936, nr.2144 il potere disciplinare  sulle  guardie  giurate.  Nella
scelta della sanzione da applicare il Questore  dovra'  tenere  conto
della  gravita'  del  fatto,  tenendo  presente  il  principio  della
proporzionalita' e ragionevolezza nell'applicazione  delle  sanzioni.
In presenza di infrazioni particolarmente rilevanti il Questore  puo'
sospendere immediatamente  il  soggetto  dalle  funzioni  di  guardia
giurata  e  disporre  il  ritiro  delle  armi,  ferma   restando   la
possibilita' del Prefetto di procedere  successivamente  alla  revoca
del proprio provvedimento di nomina. 
  Nel  caso  di  istituti  di  vigilanza  che   operano   in   ambiti
territoriali composti da diverse province, l'adozione delle  sanzioni
compete al Questore che approva  il  Regolamento,  sulla  base  della
segnalazione del Questore della provincia ove la guardia opera ed  ha
commesso la violazione. 
  In casi di necessita' e urgenza il provvedimento di  sospensione  e
contestuale ritiro delle armi, ai  sensi  dell'art.4  del  R.d.l.  12
novembre 1936, nr.2144, e' adottato dal Questore della provincia  ove
la guardia opera ed ha commesso la violazione. 
  L'adozione  di  provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti   delle
guardie giurate e' comunicata al titolare dell'Istituto di  vigilanza
da cui le guardie dipendono. 
  5.e: Ambito di applicazione 
  Le regole tecniche di cui  al  presente  Allegato  disciplinano  il
servizio delle guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza
autorizzati ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del R.d.l.  12
novembre 1936, nr.2144, nonche', per quanto compatibili, alle guardie
giurate nominate ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ai sensi R.d.l. 26
settembre 1935, nr. 1952.