(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
                                          (previsto dall'articolo 11) 
 
                CONTROLLO INTERNO DELLA PROGETTAZIONE 
 
1. Il presente  allegato  descrive  la  procedura  con  la  quale  il
fabbricante o il suo mandatario cui incombono gli obblighi  precisati
al punto 2 del presente  allegato  assicurano  e  dichiarano  che  il
prodotto  soddisfa  le  pertinenti  prescrizioni  della   misura   di
esecuzione applicabile.  La  dichiarazione  CE  di  conformita'  puo'
comprendere uno solo o piu' prodotti e  deve  essere  conservata  dal
fabbricante. 
 
2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione  tecnica
che consenta una valutazione  della  conformita'  del  prodotto  alle
prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. 
 
La documentazione contiene in particolare: 
 
a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui e' destinato; 
 
b)  i  risultati  dei  pertinenti  studi  di  valutazione  ambientale
condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi  di  caso  o
alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante
per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione
del prodotto; 
 
c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione; 
 
d) gli  elementi  delle  specifiche  di  progettazione  del  prodotto
relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso; 
 
e)  un  elenco  delle  norme  appropriate  di  cui  all'articolo  12,
applicate per intero o in parte, e una  descrizione  delle  soluzioni
adottate per soddisfare le prescrizioni della  misura  di  esecuzione
applicabile allorche' le norme di cui all'articolo 12 non sono  state
applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura
di esecuzione applicabile; 
 
f)  una  copia  delle  informazioni  riguardanti   gli   aspetti   di
progettazione ambientale  del  prodotto  fornite  conformemente  alle
prescrizioni di cui all'allegato III; 
 
g)  i  risultati  delle   misurazioni   delle   specifiche   per   la
progettazione  ecocompatibile  condotte,  compresi  ragguagli   sulla
conformita' di tali misurazioni con riferimento alle  specifiche  per
la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di  esecuzione
applicabile. 
 
3.  Il  fabbricante  deve  adottare  tutte  le  misure  necessarie  a
garantire  che  il  prodotto  sia   fabbricato   conformemente   alle
specifiche di progettazione di cui al punto  2  e  alle  prescrizioni
della misura ad esso applicabile.