(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
                                              (previsto dall'art. 23) 
 
    NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA 
 
    1. Competenze richieste all'esaminatore di guida 
    1.1. La persona autorizzata a condurre su  un  veicolo  a  motore
valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere  le
nozioni, le capacita' e le conoscenze relative alle materie  elencate
nei punti da 1.2. a 1.6. 
    1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla
valutazione   della   prestazione   del    candidato    che    aspira
all'ottenimento della categoria di patente di guida per  cui  l'esame
e' sostenuto. 
    1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione: 
    - teoria del comportamento al volante; 
    - guida previdente e prevenzione degli incidenti; 
    - programma su cui vertono i parametri degli esami di guida; 
    - requisiti dell'esame di guida; 
    - pertinente legislazione relativa  alla  circolazione  stradale,
incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella  nazionale  e  le
linee guida interpretative; 
    - teoria e tecniche di valutazione; 
    - guida prudente. 
    1.4. Capacita' di valutazione: 
    - capacita' di osservare accuratamente, controllare e valutare la
prestazione globale del candidato, segnatamente: 
    - il  riconoscimento  corretto  e  complessivo  delle  situazioni
pericolose; 
    - l'accurata determinazione della causa e del  probabile  effetto
di tali situazioni; 
    - il raggiungimento  di  competenze  e  il  riconoscimento  degli
errori; 
    - l'uniformita' e la coerenza della valutazione; 
    - assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare  i  punti
fondamentali; 
    - prevedere,  individuare  i  problemi  potenziali  e  sviluppare
strategie per affrontarli; 
    - fornire un feedback tempestivo e costruttivo. 
    1.5. Capacita' personali di guida: 
    - La persona autorizzata a fungere  da  esaminatore  nelle  prove
pratiche per una categoria di patente di guida deve essere  in  grado
di guidare ad  un  livello  appropriatamente  elevato  tale  tipo  di
veicolo a motore. 
    1.6. Qualita' del servizio: 
    - stabilire e comunicare cio' che il  candidato  puo'  aspettarsi
durante l'esame; 
    - comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il
linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto  e  affrontare  le
richieste dei candidati; 
    - fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame; 
    - trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione. 
    1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli: 
    - conoscenza della tecnica dei veicoli come  sterzo,  pneumatici,
freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti; 
    - sicurezza di carico; 
    - conoscenza delle  caratteristiche  fisiche  del  veicolo,  come
velocita', attrito, dinamica, energia. 
    1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente 
    2. Condizioni generali 
    2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria AM,  A1,
A2, A, B1 e B: 
    a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da
almeno 3 anni; 
    b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta'; 
    c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto  3
del  presente  allegato  e,  in  seguito,  essersi  conformato   alle
disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la
garanzia di qualita' e la formazione continua; 
    d) deve  aver  ultimato  un'istruzione  professionale  che  porti
almeno al completamento del livello 3 come definito  dalla  decisione
85/368/CEE  del  Consiglio,  del  16  luglio  1985,   relativa   alla
corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale  tra  gli
Stati membri delle Comunita' europee; 
    e)  non  puo'  lavorare  contemporaneamente  come  insegnante   o
istruttore di guida in una scuola guida. 
    2.2.  Un  esaminatore  di  guida  per  le  patenti  delle   altre
categorie: 
    a)  deve  essere  titolare  di  una   patente   della   categoria
corrispondente  a  quella  per  la  quale   svolge   l'attivita'   di
esaminatore; 
    b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto  3
del  presente  allegato  e,  in  seguito,  essersi  conformato   alle
disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la
garanzia di qualita' e la formazione continua; 
    c) deve essere stato esaminatore  di  guida  per  la  patente  di
categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno  tre  anni;  a
tale durata si puo' derogare a condizione che l'esaminatore; 
    - dimostri di possedere un'esperienza di guida di  almeno  cinque
anni nella categoria interessata; 
    d) deve aver completato  un'istruzione  professionale  che  porti
almeno al completamento del livello3 come  definito  dalla  decisione
85/368/CEE; 
    e)  non  puo'  lavorare  contemporaneamente  come  insegnante   o
istruttore di guida in una scuola guida. 
    3. Qualifica iniziale 
    3.1. Formazione iniziale 
    3.1.1 Prima che una persona possa fungere  da  esaminatore  nelle
prove  di  guida,  essa  deve  frequentare  un  corso  di  formazione
iniziale, i cui contenuti e procedure sono disciplinati  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo
121, comma 5-bis,  del  Codice  della  strada,  come  introdotto  dal
presente decreto legislativo, in modo da possedere le  competenze  di
cui al punto1. 
    3.2. Esami 
    3.2.1. Al termine della  formazione  iniziale,  il  candidato  al
conseguimento dell'abilitazione di esaminatore nelle prove  di  guida
deve superare un esame finale,  i  cui  contenuti  e  procedure  sono
definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti di cui di cui all'articolo 121,  comma  5-bis,  del  Codice
della strada,  come  introdotto  dal  presente  decreto  legislativo.
L'esame e' inteso intese  a  valutare,  in  un  modo  pedagogicamente
adeguato, le competenze della  persona  ai  sensi  del  punto  1,  in
particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere  sia
una componente teorica sia una componente pratica. Se  del  caso,  si
puo' fare ricorso ad una valutazione informatizzata. 
    4. Garanzia di qualita' e formazione continua 
    4.1. Garanzia di qualita' 
    4.1.1. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici istituisce un sistema di garanzia di
qualita' per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori
di guida. 
    4.1.2.  Il  sistema  di  garanzia  di   qualita'   comprende   la
supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento  e
riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonche' la
valutazione periodica dei risultati degli  esami  di  guida  da  essi
effettuati, anche sotto il profilo  di  una  valutazione  corretta  e
coerente. 
    4.1.3. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici provvede a che ogni esaminatore  sia
oggetto di un accertamento annuale mediante uso del predetto  sistema
di garanzia di qualita' di cui al punto 4.1.2. Provvede inoltre a che
ciascun esaminatore  sia  osservato,  una  volta  ogni  cinque  anni,
durante l'effettuazione degli esami per un tempo  minimo  complessivo
di almeno mezza giornata, in modo  da  consentire  l'osservazione  di
vari esami. In caso di individuazione di problemi sono assunte misure
correttive. 
    4.1.4. Il soddisfacimento del requisito in materia  di  ispezioni
con riguardo agli esami per una categoria implica il  soddisfacimento
di tale requisito per le altre categorie. 
    4.2. Formazione continua 
    4.2.1. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi  informativi  e  statistici  provvede  a  che,  al  fine  del
mantenimento  dell'abilitazione   all'esercizio   dell'attivita'   di
esaminatore di guida, gli  stessi  seguano  una  formazione  continua
minima  a  carattere  periodico  di  quattro  giorni  in  un  periodo
complessivo di due anni, al fine di: 
    - mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacita' per
effettuare esami; 
    - sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio
della loro professione; 
    - garantire che gli  esaminatori  continuino  ad  effettuare  gli
esami in modo equo ed uniforme; 
    nonche' una formazione continua minima di  almeno  cinque  giorni
complessivi per periodo di  cinque  anni  al  fine  di  sviluppare  e
mantenere le necessarie capacita' pratiche di guida. 
    4.2.2. Il Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici adotta  le  misure  appropriate  per
garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli
esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo
il sistema di garanzia di qualita' esistente. 
    4.2.3. La formazione continua puo' prendere la forma di  sessioni
di informazione, formazione in aula,  apprendimento  convenzionale  o
per via elettronica, e puo' essere  impartita  individualmente  o  in
gruppo. Essa  puo'  comprendere  qualsiasi  revisione  dei  parametri
ritenuta opportuna. 
    4.2.4. Gli esaminatori che non abbiano effettuato  esami  per  un
periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione
prima di essere autorizzati ad effettuare esami di  guida.  La  nuova
valutazione puo' essere eseguita nel quadro del requisito di  cui  al
punto 4.2.1.