(Allegato D)
                                                           Allegato D 
                                       (Artt. 5, comma 2 e 7,comma 6) 
 
Il contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo  228,  comma
1, del decreto legislativo  n.  152/2006  e  successive  modifiche  e
integrazioni, e' finalizzato  a  garantire  la  copertura  dei  costi
necessari  per  adempiere  alla  gestione  dei  quantitativi  di  PFU
prescritti dal presente regolamento. 
Ai  fini  della  formazione  del  contributo,  i  produttori  e   gli
importatori degli pneumatici debbono tenere conto delle seguenti voci
di costo: 
  1. prelievo degli PFU presso ogni punto di generazione nel mercato 
  del ricambio (porta a porta da tutti i gommisti, officine e simili)
o di raccolta dei veicoli fuori uso; 
  2. deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo; 
  3. attivita' di trasporto; 
  4. operazioni di frantumazione degli PFU, al netto dei ricavi della
vendita che l'operatore consegue nel mercato; 
  5. valorizzazione derivante dall'utilizzo come combustibile; 
  6. attivita' di ricerca, sviluppo e formazione di cui  all'articolo
228, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006; 
  7. registrazioni finalizzate al tracciamento dei flussi degli PFU e
derivati; 
  8.   controllo    sulle    predette    operazioni,    monitoraggio,
rendicontazione, reportistica, informazione e comunicazione; 
  9. gestione amministrativa dei contributi raccolti e, in generale, 
  attivita' connesse  direttamente  e  indirettamente  alla  gestione
della filiera e alla organizzazione del sistema;