Allegato D (Artt. 5, comma 2 e 7,comma 6) Il contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, e' finalizzato a garantire la copertura dei costi necessari per adempiere alla gestione dei quantitativi di PFU prescritti dal presente regolamento. Ai fini della formazione del contributo, i produttori e gli importatori degli pneumatici debbono tenere conto delle seguenti voci di costo: 1. prelievo degli PFU presso ogni punto di generazione nel mercato del ricambio (porta a porta da tutti i gommisti, officine e simili) o di raccolta dei veicoli fuori uso; 2. deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo; 3. attivita' di trasporto; 4. operazioni di frantumazione degli PFU, al netto dei ricavi della vendita che l'operatore consegue nel mercato; 5. valorizzazione derivante dall'utilizzo come combustibile; 6. attivita' di ricerca, sviluppo e formazione di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006; 7. registrazioni finalizzate al tracciamento dei flussi degli PFU e derivati; 8. controllo sulle predette operazioni, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione e comunicazione; 9. gestione amministrativa dei contributi raccolti e, in generale, attivita' connesse direttamente e indirettamente alla gestione della filiera e alla organizzazione del sistema;