(Allegato 4)
 
                                 ( (Articolo 1, comma 1, lettera b) ) 
 
                             ALLEGATO 4 
 
          PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E 
               ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI 
 
 
Le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali  di  scavo
di cui all'art. 1,  comma  1,  lett.  b)  del  presente  Regolamento,
incluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino
alla percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito. 
Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato  4,
i  riempimenti,  i  reinterri  ed  i  ritombamenti   eseguiti   prima
dell'entrata in vigore del presente Regolamento. 
I campioni da portare in laboratorio o da  destinare  ad  analisi  in
campo dovranno essere privi della  frazione  maggiore  di  2  cm  (da
scartare in campo) e  le  determinazioni  analitiche  in  laboratorio
dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2
mm.  La  concentrazione  del  campione  dovra'   essere   determinata
riferendosi alla totalita' dei materiali  secchi,  comprensiva  anche
dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). 
Il set di parametri analitici da ricercare dovra' essere definito  in
base alle possibili sostanze ricollegabili alle attivita'  antropiche
svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di
eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del  fondo
naturale, di  inquinamento  diffuso,  nonche'  di  possibili  apporti
antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale
da considerare e' quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando  che
la lista delle sostanze da ricercare puo' essere modificata ed estesa
in  accordo  con  l'Autorita'  competente  in  considerazione   delle
attivita' antropiche pregresse. 
Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista  una  produzione  di
materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi,  non
e' richiesto che, nella totalita'  dei  siti  in  esame,  le  analisi
chimiche dei campioni di materiale  da  scavo  siano  condotte  sulla
lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel Piano
di Utilizzo  di  cui  all'Allegato  1,  potra'  selezionare,  tra  le
sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste  devono
consentire di definire in maniera esaustiva  le  caratteristiche  del
materiale da scavo al fine di escludere che  tale  materiale  sia  un
rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale
rischio per la salute pubblica e l'ambiente. 
I parametri da considerare sono i seguenti: 
 
    

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Arsenico;                                        |
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Cadmio;                                          |
-------------------------------------------------|
Cobalto;                                         |
-------------------------------------------------|
Nichel;                                          |
-------------------------------------------------|
Piombo;                                          |
-------------------------------------------------|
Rame;                                            |
-------------------------------------------------|
Zinco;                                           |
-------------------------------------------------|
Mercurio;                                        |
-------------------------------------------------|
Idrocarburi C>12;                                |
-------------------------------------------------|
Cromo totale;                                    |
-------------------------------------------------|
Cromo VI;                                        |
-------------------------------------------------|
Amianto;                                         |
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BTEX*                                            |
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IPA*                                             |
-------------------------------------------------|
* Da eseguire nel  caso  in cui  l'area da scavo |
si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture |
viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti|
che possono  aver influenzato le  caratteristiche|
del  sito mediante  ricaduta  delle  emissioni in|
atmosfera. Gli  analiti  da ricercare sono quelli|
elencati nella  abella 1 Allegato 5 Parte Quarta,|
Titolo V,  del decreto legislativo 152 del 2006 e|
s.m.i..                                          |
--------------------------------------------------

    
 
Tabella 4.1 
I risultati delle analisi sui campioni  dovranno  essere  confrontati
con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne  A
e B  Tabella  1  allegato  5,  al  titolo  V  parte  IV  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla  specifica
destinazione d'uso urbanistica 
Le analisi chimico-fisiche  saranno  condotte  adottando  metodologie
ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori
10 volte inferiori  rispetto  ai  valori  di  concentrazione  limite.
Nell'impossibilita' di raggiungere  tali  limiti  di  quantificazione
dovranno  essere  utilizzate  le  migliori   metodologie   analitiche
ufficialmente   riconosciute   che   presentino    un    limite    di
quantificazione il piu' prossimo ai valori di cui sopra. 
Il rispetto dei requisiti di qualita' ambientale di cui all'art.  184
bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del  2006  e
s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come  sottoprodotti,  e'
garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno  dei
materiali da  scavo  sia  inferiore  alle  Concentrazioni  Soglia  di
Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5,
al Titolo V parte IV del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e
s.m.i.,   con   riferimento   alla   specifica   destinazione   d'uso
urbanistica, o ai valori di fondo naturali. 
I materiali da scavo sono utilizzabili  per  reinterri,  riempimenti,
rimodellazioni,  ripascimenti,  interventi  in  mare,   miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme  di  ripristini  e  miglioramenti
ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di  processi  di
produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava: 
- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di  cui  alla
colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione 
- se la concentrazione di inquinanti e' compresa fra i limiti di  cui
alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale  e
industriale). 
Per  i  materiali  provenienti  da  dragaggi  marini,  da   alvei   e
quant'altro,  e  nei  casi  in  cui  si  effettuino  ripascimenti  ed
interventi in mare, si dovra' tenere conto della normativa previgente
in materia, ovvero l'art. 5, comma 11-bis, della legge n. 84 del 1994
e s.m.i.. 
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso
in cui il materiale da scavo venga utilizzato per nuove attivita'  di
riempimenti  e  reinterri,  ad  esempio  ritombamento  di  cave,   in
condizioni  di  falda  affiorante  o  subaffiorante,   al   fine   di
salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado  di
tutela ambientale si dovra' utilizzare dal fondo sino alla  quota  di
massima escursione della falda piu' un metro di franco  materiale  da
scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui
alla colonna A della Tabella 1, allegato 5, al Titolo  V,  parte  IV,
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Restano  fermi,  in
ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica gia' avviati,  ai
sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.,
al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. 
Per ritombamenti e reinterri pregressi rispetto all'entrata in vigore
del  presente  Regolamento,  in  condizioni  di  falda  affiorante  e
subaffiorante  non  si  applica  quanto   descritto   nel   paragrafo
precedente. 
Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo  in  cui
la concentrazione di inquinanti e' compresa tra i limiti di cui  alle
colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e' possibile solo  nel  caso  in
cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione  di
prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali  da
scavo,   che   comporti   la   sostanziale   modifica   delle    loro
caratteristiche chimico-fisiche iniziali. 
Qualora si rilevi il superamento di uno o piu'  limiti  di  cui  alle
colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e' fatta salva la  possibilita'
del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di  analisi  e  studi
pregressi gia' valutati dagli Enti, che tali superamenti sono  dovuti
a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali  e  che
di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a  valori  di
fondo naturale. 
In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo  sara'  consentito
nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro  sito  diverso
rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia  un
peggioramento della qualita' del sito di destinazione e che tale sito
sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione  per  il
quale e' stato verificato che il superamento dei limiti e'  dovuto  a
fondo naturale.