(all. 4 - art. 1)
                                                         Allegato n.1
   Parametri   e  criteri  per  la  determinazione  della  dimensione
d'impresa
   Le  imprese  beneficiarie vengono classificate di piccola, media o
grande  dimensione  secondo  i  parametri  stabiliti  dai decreti del
Ministro  dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato del 18
settembre  1997  e del 27 ottobre 1997, con i quali e' stata adeguata
la definizione di piccola e media impresa alla disciplina comunitaria
in materia. Alla luce di tale decreto:
   - per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e
manifatturiere,  delle costruzioni e della produzione e distribuzione
di energia elettrica, di vapore e acqua calda
   e' definita piccola e media l'impresa che:
   1) ha meno di 250 dipendenti e
   2)  ha  un  fatturato  annuo  non  superiore a 40 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro
   3)  ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
   e' definita piccola l'impresa che:
   1) ha meno di 50 dipendenti e
   2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro
   3)  ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
   - per le imprese fornitrici di servizi:
   e' definita piccola e media l'impresa che:
   1) ha meno di 95 dipendenti e
   2)  ha  un  fatturato  annuo  non  superiore a 15 milioni di euro,
oppure  un  totale  di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di
euro
   3)  ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
   e' definita piccola l'impresa che:
   1) ha meno di 20 dipendenti e
   2)  ha  un  fatturato  annuo  non superiore a 2,7 milioni di euro,
oppure  un  totale  di  bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di
euro
   3)  ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);
   I  requisiti  di  cui  ai  precedenti  numeri  1),  2)  e  3) sono
cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
   Ai fini di cui sopra:
   a)  il  numero  dei  dipendenti,  l'ammontare  del fatturato e del
totale  di  bilancio  vengono rilevati come somma dei valori riferiti
all'impresa  considerata  ed  alle  altre eventuali imprese di cui la
stessa  detenga,  anche  indirettamente, il 25% o piu' del capitale o
dei diritti di voto;
   b)  il  capitale  e i diritti di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa  considerata  qualora  siano detenuti, per il tramite di
una  o  piu',  altre  imprese il cui capitale o i cui diritti di voto
sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa considerata;
   c)  le  quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai
fini di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda;
   d)  il  periodo  di  rilevazione  del  numero  di  dipendenti, del
fatturato  annuo  e  del  totale  di  bilancio e' l'esercizio sociale
relativo  all'ultimo  bilancio  approvato o, per le imprese esonerate
dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima
dichiarazione   dei   redditi   presentata   prima   della   data  di
presentazione della domanda;
   e)  per  le imprese che, alla data di presentazione della domanda,
risultino  costituite  da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora
approvato  il  primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei
redditi,  i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione
del fatturato, che non viene preso in considerazione;
   f)  il  numero  di  dipendenti  occupati  corrisponde al numero di
unita-lavorative-anno   (ULA),  cioe'  al  numero  medio  mensile  di
dipendenti  occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento
di  cui  alla  precedente  lettera  d),  mentre  i lavoratori a tempo
parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano  frazioni  di ULA; per
dipendenti  occupati  si  intendono  quelli  a  tempo  determinato  o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il
personale  in  C.I.G.  e  con  esclusione  di  quello  in C.I.G.S.; i
dipendenti  occupati  part-time sono conteggiati come frazione di ULA
in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal
contratto  part-time  e  quelle  fissate  dal contratto collettivo di
riferimento;
   g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico
redatto  secondo  le  vigenti  norme  del  codice  civile, si intende
l'importo  netto  del  volume  d'affari  che  comprende  gli  importi
provenienti  dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi
rientranti  nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli
sconti   concessi  sulle  vendite  nonche'  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  e  delle  altre imposte direttamente connesse con il volume
d'affari;
   h)  per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c)
sono  esonerate  dalla  redazione del bilancio, il valore dell'attivo
patrimoniale   e   quello  del  fatturato  sono  desunti  dall'ultima
dichiarazione  dei  redditi  presentata; il primo, in particolare, e'
desunto sulla base del "prospetto delle attivita' e delle passivita'"
redatto  con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli
artt.2423 e seguenti del codice civile;
   i)  il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a
partire dal 1 gennaio 1999 e' pari a lire £. 1.936,27;
   l)  e'  considerata  indipendente  l'impresa  il  cui capitale o i
diritti  di  voto  non  siano  detenuti per il 25% o piu' da una sola
impresa   o   congiuntamente   (semplice   somma   delle   quote   di
partecipazione  o  dei diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni
superiori;  per  la  determinazione  della  dimensione di tali ultime
imprese  si  applicano  i  medesimi  criteri utilizzati per l'impresa
considerata;   non   vanno  a  tal  fine  computate  le  societa'  di
investimenti  pubblici,  le  societa'  di  capitali  di rischio o gli
investitori  istituzionali,  a  condizione  che questi non esercitino
alcun  controllo  individuale  o  congiunto sull'impresa considerata;
quest'ultima   e'  comunque  indipendente  qualora  il  capitale  sia
disperso  in  modo tale che risulti impossibile determinare da chi e'
detenuto   e   l'impresa  stessa  dichiari  di  poter  legittimamente
presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
   m) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la
cui  attivita'  e  struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle
leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale
lo   Stato   e/o   gli  Enti  pubblici  partecipano,  direttamente  o
indirettamente,  in misura superiore al 50%; si intende a capitale di
rischio  la  societa'  che  investe  il  proprio  capitale  in titoli
azionari,  senza  limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione
che   detti  titoli  offrono  in  relazione  all'andamento  economico
dell'impresa   cui   gli   stessi  si  riferiscono;  per  investitori
istituzionali  si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per
legge  o  per  statuto,  sono  tenuti  ad  investire,  parzialmente o
totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio,
i  fondi  di  investimento,  le  compagnie  di assicurazione, i fondi
pensione, le banche, ecc.);
   o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una
piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi
dimensioni,  l'impresa considerata assume la dimensione della grande,
a  prescindere  dalle  eventuali  quote  detenute  da  medie imprese;
qualora  la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando
le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi,
la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.