Allegato n.1 Parametri e criteri per la determinazione della dimensione d'impresa Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i parametri stabiliti dai decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, con i quali e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tale decreto: - per le imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, delle costruzioni e della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e' definita piccola e media l'impresa che: 1) ha meno di 250 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); e' definita piccola l'impresa che: 1) ha meno di 50 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); - per le imprese fornitrici di servizi: e' definita piccola e media l'impresa che: 1) ha meno di 95 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); e' definita piccola l'impresa che: 1) ha meno di 20 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m); I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Ai fini di cui sopra: a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali imprese di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto; b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti, per il tramite di una o piu', altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa considerata; c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda; d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio e' l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione della domanda; e) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione; f) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; h) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, e' desunto sulla base del "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.2423 e seguenti del codice civile; i) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire dal 1 gennaio 1999 e' pari a lire £. 1.936,27; l) e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le societa' di investimenti pubblici, le societa' di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima e' comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza; m) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la societa' che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.); o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.