(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 4

Linee guida relative al ruolo delle Regioni in materia di LEA

   Con  l' accordo dell' 8 agosto 2001 le Regioni si sono impegnate a
far  fronte  alle  eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi
propri, ai sensi del successivo punto 2 dello stesso accordo. In ogni
caso, si sono impegnate ad adottare tutte le iniziative possibili per
la corretta ed efficiente gestione del servizio, al fine di contenere
le  spese  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  e  per mantenere
l'erogazione  delle  prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di
assistenza.
   L'erogazione  e  il  mantenimento  dei  Lea in tutto il territorio
nazionale  richiede,  accanto alla esplicita definizione degli stessi
ed  alla  attivazione del sistema di monitoraggio e garanzia previsto
dalla   normativa   vigente,   la   precisazione   del   ruolo  della
programmazione regionale, nell'erogazione delle prestazioni sanitarie
previste.
   Sul   piano   normativo,   al   riguardo,   occorre  ricordare  in
particolare:
   *  l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive  modificazioni e integrazioni richiama l'articolo 29 della
legge 28 febbraio 1986, n.41.
   * art 85 comma 9 della legge 388/2000.
   *  gli  articoli  4  (  comma 3) e 6 (comm1 e 2) del decreto legge
347/2001
   Tali  norme  definiscono  gli ambiti di azione regionale in questa
materia
   In  questa  direzione  si  rileva la necessita' di disporre di una
metodologia  omogenea  nell'applicazione della normativa che, secondo
quanto   sopra   richiamato,   sollecita   le  Regioni  a  realizzare
l'equilibrio  tra  le  risorse  disponibili  e  l'articolazione delle
prestazioni e servizi socio-sanitari da garantire attraverso i LEA.
   In   particolare  appare  indispensabile  garantire  che  adeguati
interventi  sul tema dell'appropriatezza da parte delle Regioni siano
in   grado   di   prevenire   e  controllare  fenomeni  di  improprio
assorbimento  di  risorse  da  parte  di un livello assistenziale con
conseguente  scopertura di altri livelli assistenziali, disattendendo
in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini.
   A  tal  riguardo, e' agevole ricorrere all'esempio dell'assistenza
farmaceutica  che,  in  effetti, in alcune realta' regionali ha fatto
registrare   incrementi   impropri   della  domanda  e  dei  consumi,
sottraendo  risorse  in  particolare  all'area  delle  prevenzione  e
dell'integrazione  socio sanitaria oppure all'esempio dell'assistenza
ospedaliera  che  ancora,  in  molte  regioni,  continua ad assorbire
risorse, per fenomeni di inefficienza ma anche di inappropriatezza, a
scapito di altre tipologie assistenziali.
   In realta', la considerazione da cui partire e' che la definizione
del LEA puo' solo in parte, attraverso la selezione delle prestazioni
erogabili o la precisazione delle condizioni della loro erogabilita',
risolvere  le problematiche dell'appropriatezza, che si presenta come
una  delle  variabili  fondamentali  anche  per  l'allocazione  delle
risorse.
   Puo'   infatti  sostenersi  che,  nella  lista  delle  prestazioni
essenziali  erogabili  o  delle tipologia assistenziali essenziali da
garantire, sono presenti aree in cui l'elemento dell'essenzialita' si
riferisce  a  segmenti  molto  specifici di bisogno sanitario e socio
sanitario  da  coprire,  che  richiedono  precisazioni  a  livello di
programmazione regionale e omogeneita' sul territorio nazionale.
   Cio'  comporta, fermo restando gli spazi di azione oggi presenti a
livello  normativo concernenti i sistemi di reperimento delle risorse
(leva  fiscale)  ,  prevedere  la  necessita'  che  la programmazione
regionale proceda, nell'applicazione dei criteri per l'erogazione dei
LEA,  alle opportune specificazioni delle condizioni di erogabilita',
per    assicurare    un    piu'    pieno   rispetto   del   principio
dell'appropriatezza , considerando i criteri piu' volte ricordati nel
presente  documento di particolare tutela della urgenza/complessita',
della fragilita' sociale e della accessibilita' territoriale.
   Complementare   all'azione   sopra   indicata  e'  l'attivita'  di
promozione  delle  forme  di  assistenza  integrativa, previste dalla
normativa  vigente,  al  fine  di  garantire  o  agevolare livelli di
servizi e prestazioni ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA.