(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO D


                LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
                      TIPO DI CONTRATTO
      (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig./soc. (1)..................................... di seguito
denominato/a locatore (assistito/a da (2)..........................
in persona di ...............................) concede in locazione
al/ alla sig. (1) .................................................
di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante (3) ...
....................... (assistito/a da (2)........................
in persona di .....................................................
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unita' immobiliare  posta
in ................ via ....................... n. ...... piano ...
scala ...... int. ...... composta di n. ..... vani, oltre cucina  e
servizi,  e  dotata  altresi'   dei  seguenti   elementi  accessori
(indicare   quali:  solaio,  cantina,  autorimessa  singola,  posto
macchina in comune o meno, ecc.) ..................................
...................................................................
...................................................................
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto
dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprieta' ............ riscaldamento ........
acqua .................. altre ....................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge  11 luglio
1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unita' immobiliare .......
b) codice fiscale del locatore ....................................
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
...................................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
...................................................................
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O
DELL'UNITA' IMMOBILIARE ...........................................
...................................................................

La locazione e' destinata ad uso esclusivo di abitazione del
CONDUTTORE e dei suoi familiari conviventi che attualmente sono:
...................................................................
...................................................................
il CONDUTTORE si impegna a comunicare alla LOCATRICE ogni
successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra
indicato.

La locazione e' regolata dalle pattuizioni seguenti.

                             Articolo 1
                              (Durata)

Il  contratto e' stipulato per la durata di ........... mesi (5), dal
...........  al  ..........  allorche',  fatto  salvo quanto previsto
dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

                             Articolo 2
                   (Esigenza della locatrice) (4)

La  locatrice,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   emanato   ai  sensi
dell'articolo  4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente
tipo  di  contratto  costituisce  l'allegato  D  - e dall'Accordo tra
....................  depositato  il ............... presso il Comune
di  .................... dichiara la seguente esigenza che giustifica
la              transitorieta'             del             contratto:
...................................................................
La  LOCATRICE  ha  l'onere  di confermare il verificarsi di quanto ha
giustificato  la stipula del presente contratto di natura transitoria
tramite   lettera   raccomandata  da  inviarsi  al  CONDUTTORE  entro
................  giorni  prima della scadenza del contratto. In caso
di   mancato  invio  della  lettera  oppure  del  venire  meno  delle
condizioni  che  hanno  giustificato  la transitorieta', il contratto
s'intende  ricondotto  alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1,
della  legge  n.  431/98.  In  ogni  caso,  ove  la  LOCATRICE  abbia
riacquistato    la   disponibilita'   dell'alloggio   alla   scadenza
dichiarando  di  volerlo  adibire  ad  un  uso  determinato  e non lo
adibisca,  nel  termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato
la  detta  disponibilita',  a  tale  uso, il conduttore ha diritto al
ripristino   del   rapporto  di  locazione  alle  condizioni  di  cui
all'articolo  2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad
un  risarcimento  in  misura  pari a trentasei mensilita' dell'ultimo
canone di locazione corrisposto.

                             Articolo 3
                    (Esigenza del conduttore) (4)

Ai  sensi  di quanto previsto dall'Accordo tra ......................
depositato  il ............ presso il Comune di ................., le
parti  concordano  che la presente locazione ha natura transitoria in
quanto  il CONDUTTORE espressamente ha l'esigenza di abitare l'unita'
immobiliare  per  un periodo non eccedente i ............ mesi per il
seguente  motivo  ...................................  che  documenta
allegando              al              presente             contratto
...................................................................

                             Articolo 4
                              (Canone)

A.  Il  canone di locazione e' convenuto in euro ...................,
importo che CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della
LOCATRICE ovvero con le diverse modalita' che verranno indicate dalla
LOCATRICE  stessa  in  n.  .........  rate  eguali anticipate di euro
............        ciascuna,        alle        seguenti        date
...................................(4)

B. Il canone di locazione (per le aree metropolitane di Roma, Milano,
Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e
Catania,  nei  comuni  con  essi  confinanti  e  negli  altri  comuni
capoluogo di provincia) e' convenuto in euro ................ importo
che  il  conduttore  si  obbliga  a corrispondere nel domicilio della
LOCATRICE ovvero con le diverse modalita' che verranno indicate dalla
LOCATRICE  stessa  in  n.  ........ rate eguali anticipate di .......
euro      ............      ciascuna,      alle     seguenti     date
...................................(4)

C.  Il  canone  di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di
cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, e' convenuto in
euro  .............. che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel
domicilio  del  locatore ovvero con le diverse modalita' che verranno
indicate   dalla   LOCATRICE  stessa  in  n.  .........  rate  eguali
anticipate di ....... euro ............ ciascuna, alle seguenti date:
...................................(4)
(6)

                             Articolo 5
                        (Deposito cauzionale)

A  garanzia  delle  obbligazioni  assunte  col presente contratto, il
CONDUTTORE  versa/non  versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del
contratto  ne  rilascia,  in  caso,  quietanza)  una  somma  di  euro
..............  pari  a  n.  ......... mensilita' del canone (7), non
imputabile   in  conto  canoni  e  produttiva  di  interessi  legali,
riconosciuti  al  conduttore al termine di ogni periodo di locazione.
Il  deposito  cauzionale cosi' costituito viene reso al termine della
locazione  previa  verifica  dello  stato  dell'unita'  immobiliare e
dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ..................................... (4)

                             Articolo 6
              (Quote di ripartizione di spese ed oneri)

La  LOCATRICE  dichiara  che  la  quota di partecipazione dell'unita'
immobiliare  locata  e  delle  relative pertinenze al godimento delle
parti  e  dei  servizi  comuni e' determinata nelle misure di seguito
riportate,  che  il  CONDUTTORE  approva ed espressamente accetta, in
particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali .......................
b) spese ascensore ......................
e) spese riscaldamento ..................
d) spese condizionamento ................
e) ......................................
f) ......................................
g) ......................................

La   LOCATRICE,   esclusivamente   in   caso  di  interventi  edilizi
autorizzati  o  di  variazioni catastali o di mutamento nel regime di
utilizzazione  delle  unita'  immobiliari o di interventi comportanti
modifiche  agli  impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote
di   ripartizione   delle   spese   predette,  dandone  comunicazione
tempestiva   e   motivata   al  CONDUTTORE.  Le  nuove  quote,  cosi'
determinate,  vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo
a quello della variazione intervenuta.
In  caso  di  disaccordo  con  quanto  stabilito  dalla LOCATRICE, il
CONDUTTORE   puo'  adire  la  Commissione  di  conciliazione  di  cui
all'articolo  6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 2, della legge 431/98, e
costituita  con  le  modalita'  indicate all'articolo 23 del presente
contratto.
                             Articolo 7
              (Spese ed oneri a carico del conduttore)

Sono  a  carico  del  CONDUTTORE,  per le quote di competenza esposte
all'articolo  6,  le  spese che in base alla Tabella oneri accessori,
allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il
presente  contratto  costituisce  l'allegato  B  - risultano a carico
dello stesso. Di tale Tabella la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano
di aver avuto piena conoscenza.
Il  pagamento  degli  oneri  anzidetti  deve  avvenire  -  in sede di
consuntivo   -  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Prima  di
effettuare  il  pagamento,  il  conduttore  ha  diritto  di  ottenere
l'indicazione  specifica  delle  spese  anzidette  e  dei  criteri di
ripartizione.  Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite
organizzazioni   sindacali   -   presso   il   locatore   (o  il  suo
amministratore  o  l'amministratore  condominiale, ove esistente) dei
documenti  giustificativi  delle  spese  effettuate.  Insieme  con il
pagamento  della  prima  rata del canone annuale, il conduttore versa
una  quota  di  acconto  non  superiore  a  quella  di  sua spettanza
risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

                             Articolo 8
           (Riscaldamento raffrescamento, condizionamento)

Sono  interamente  a  carico  del  CONDUTTORE i costi sostenuti dalla
LOCATRICE      per      la      fornitura      dei     servizi     di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento   dei  quali  l'immobile
risulti   dotato,  secondo  quanto  previsto  dalla  Tabella  di  cui
all'articolo  precedente. Il CONDUTTORE e' tenuto al rimborso di tali
    costi, per la quota di sua competenza di cui all'articolo 6.
Il  CONDUTTORE  e'  tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla
LOCATRICE,  per le spese che quest'ultima sosterra' per tali servizi,
una  somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente.
E'  in  facolta'  della LOCATRICE richiedere, a titolo di acconto, un
maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel
costo  dei  servizi,  salvo conguaglio, che deve essere versato entro
sessanta   giorni  dalla  richiesta  della  LOCATRICE,  fermo  quanto
previsto  al  riguardo  dall'articolo  9 della legge n. 392/78. Resta
   altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per  la  prima annualita', a titolo di acconto, tale somma da versare
e'  di  euro.........................  da  corrispondere in .........
                    rate alle seguenti scadenze:
              al ................ euro ................
              al ................ euro ................
              al ................ euro ................
              al ................ euro ................
                        salvo conguaglio. (8)

           Articolo 9 (Imposte, tasse, spese di contratto)

Tutte  le  spese  di  bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a
                       carico del CONDUTTORE.
La  LOCATRICE  provvede  alla  registrazione  del  contratto, dandone
                       notizia al CONDUTTORE.
   Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla meta'.
Le  parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle
organizzazioni  sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della
                   stipula del contratto medesimo.

                             Articolo 10
                             (Pagamento)

Il  CONDUTTORE  si  impegna  ad effettuare il pagamento degli importi
dovuti  ai  sensi  di  quanto  previsto agli articoli 5 e 6, il primo
giorno  del  mese/trimestre  (4)  di competenza, secondo le modalita'
                     stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del
contratto,  con conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla
                          medesima subito.
Il  pagamento  non puo' venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per
alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque
causa,  anche  di  una  sola  rata del canone (nonche' di quant'altro
dovuto ove di importo pari ad una mensilita' del canone), costituisce
in  mora  il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55
                       della legge n. 392/78.

                             Articolo 11
                     (Risoluzione e prelazione)

Qualora  dovesse  intervenire  una  causa  che  possa  dar diritto al
CONDUTTORE  di  ottenere la risoluzione del contratto per inidoneita'
sopravvenuta  della  cosa locata a servire all'uso convenuto, che non
sia  imputabile ne' al CONDUTTORE ne' alla LOCATRICE, la LOCATRICE e'
tenuta  a  restituire  solo  la  parte  di corrispettivo anticipatole
proporzionale   al   periodo   di  mancato  godimento  da  parte  del
CONDUTTORE,  escluso  ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di
danni e previa riconsegna della cosa locata.
La  vendita  dell'unita' immobiliare locata - in relazione alla quale
viene/non  viene  (4)  concessa  la  prelazione  al  CONDUTTORE - non
costituisce motivo di risoluzione del contratto.

                             Articolo 12
           (Cessione, sublocazione, comodato, successione)

E'  fatto  espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in
parte,  la  cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo
contratto;  di  consentire,  a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto
oggetto   del   presente  contratto  a  chicchessia.  Non  e'  quindi
consentito,  al  di  la' della breve ed occasionale ospitalita', dare
alloggio,  sia  pure  a  titolo  gratuito, a persone che non facciano
parte  del  nucleo familiare, cosi' come descritto nelle premesse del
presente  contratto.  L'inosservanza  del  presente  patto  determina
inadempimento  contrattuale  e consente alla LOCATRICE di chiedere la
risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell'articolo 1453 del Codice
civile.
Per  la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge
n  392/78,  nel  testo  vigente  a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 404/1988.

                             Articolo 13
                              (Recesso)

Il CONDUTTORE ha facolta' di recedere per gravi motivi dal contratto,
previo  avviso  da  recapitare  mediante  lettera raccomandata almeno
............. mesi prima.

                             Articolo 14
                         (Uso e riparazioni)

Il  CONDUTTORE si obbliga ad usare l'unita' immobiliare locata con la
diligenza  del  buon  padre  di  famiglia, senza recare molestia agli
altri  conduttori  o  utilizzatori  dell'edificio,  e ad eseguire gli
interventi  di  manutenzione  ordinaria.  Sono  altresi' a carico del
CONDUTTORE  gli  interventi  resi  necessari  da  un uso negligente o
cattivo  dell'unita' immobiliare o dalla mancata manutenzione. Ove il
CONDUTTORE  non  provveda  a  tali  interventi, vi puo' provvedere la
LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora  l'unita'  immobiliare  abbisogni di riparazioni non a carico
del CONDUTTORE, quest'ultimo e' tenuto a dare immediata comunicazione
scritta alla LOCATRICE della necessita' delle riparazioni stesse.
Oltre  ai  lavori  che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a
suo  carico,  sono  addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori
responsabili  le  spese  occorrenti  per riparare i danni prodotti da
colpa,  negligenza  o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e
di utilita' comuni.
Il  CONDUTTORE  e'  tenuto  ad  osservare,  nell'uso dei locali e dei
servizi  comuni,  le  prescrizioni di legge o dei regolamenti emanati
dalle competenti autorita', tenendo ad esclusivo suo carico qualunque
sanzione  pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento
di  tale  suo  obbligo.  Il  conduttore  deve  altresi'  osservare le
disposizioni   contenute   nel  "Regolamento  dello  stabile"  o  nel
"Regolamento  di  condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel
"Regolamento  generale per gli inquilini" registrato per la provincia
in  cui  si  trova  l'immobile,  dichiarando  di  avere  avuto  piena
conoscenza  di  quello applicabile al presente contratto, posto a sua
disposizione dalla LOCATRICE.
La  LOCATRICE  si riserva il diritto di far eseguire, sia all'interno
che   all'esterno   dell'unita'   immobiliare  oggetto  del  presente
contratto,  tutti  gli  interventi che si rendessero necessari, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile.

                             Articolo 15
                             (Consegna)

Il  CONDUTTORE  dichiara  di  aver  visitato  i  locali oggetto della
locazione  e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso
convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per
quanto   riguarda  tutti  gli  impianti,  infissi  e  serramenti.  Il
CONDUTTORE  dichiara,  altresi', di essere perfettamente a conoscenza
dello  stato  di  fatto  e di diritto in cui detti locali si trovano,
esonerando   la   LOCATRICE   da   qualsiasi  obbligo  di  effettuare
adattamenti  di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative.
Il  CONDUTTORE  con  il  ritiro  delle chiavi prende consegna ad ogni
effetto di legge dei locali suindicati.
La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il ............. i
seguenti interventi:
.....................................................................
.................................................................
senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunche' rivendicare anche a
titolo   di  indennizzo  ovvero  il  CONDUTTORE  eseguira'  entro  il
.............. i seguenti interventi:
.....................................................................
................................................................
e  l'ammontare  della  spesa  relativa  (forfettariamente determinata
dalle  parti  consensualmente  in  euro  ...........................)
verra' dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora  si  tratti  di unita' immobiliare gia' occupata dal medesimo
CONDUTTORE,  il  CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali
oggetto  del  precedente contratto per abitarli sin dal .............
in virtu' di contratto stipulato in data .......................... e
di  non  avere  eccezioni  da  sollevare  al riguardo ovvero di avere
rappresentato  le  seguenti  carenze, il cui onere ricade per legge a
carico della LOCATRICE: ....................................... (9)

                             Articolo 16
                            (Riconsegna)

Alla  data  di  cessazione  del  contratto  il  CONDUTTORE riconsegna
puntualmente  alla  LOCATRICE  i  locali in normale stato d'uso sotto
pena  del  risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento
derivante  dall'uso  e  i  danni  attribuibili a mancati interventi a
carico   della   LOCATRICE   purche'  preventivamente  segnalati  dal
CONDUTTORE.  A  tal  fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto
della  riconsegna  dell'alloggio,  un  verbale di constatazione dello
stato dei luoghi e di riconsegna.

                             Articolo 17
                       (Modifiche e migliorie)

E'  vietato  al CONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica
nei  locali  locati  ed  agli  impianti di cui gli stessi sono dotati
senza  il  consenso  scritto  della  LOCATRICE  e  modificarne, anche
parzialmente,   la   destinazione   d'uso.   In  ogni  caso  tutti  i
miglioramenti  o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti
elettrici,  di  riscaldamento  ecc., rimangono, per patto espresso, a
beneficio  della  LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere
rimborso o indennizzo qualsiasi.

                             Articolo 18
                              (Divieti)

E'  vietato al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi
comuni,  nonche'  porre  fissi,  infissi,  targhe,  insegne, tende di
qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unita' immobiliare
locatagli, salvo che a cio' non sia stato preventivamente autorizzato
dalla  LOCATRICE,  la quale si riserva in ogni caso la disponibilita'
dell'esterno  dell'immobile.  E'  vietato altresi' installare antenne
radio  o  TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potra'
indicare le modalita' di installazione.
Il  CONDUTTORE  prende  atto che e' assolutamente vietato entrare con
veicoli  di  qualsiasi  tipo  nei  cortile,  nei  viali  di accesso e
comunque  nelle zone private circostanti il fabbricato, cosi' come e'
vietato  far  sostare  veicoli  di sorta in tali zone, salvo espressa
autorizzazione della LOCATRICE.
In  caso  di unita' immobiliare sita in condominio, vale la normativa
del relativo regolamento condominiale.

            Articolo 19 .br: (Esonero di responsabilita)

Il  CONDUTTORE  e' costituito custode della cosa locata. Egli esonera
espressamente  la  LOCATRICE  da  qualsiasi responsabilita' per danni
diretti  ed  indiretti  che  potessero  derivargli  da fatti dolosi o
colposi  di  altri  conduttori  o  di terzi in genere. Resta ferma la
responsabilita'  della  LOCATRICE  per  i  danni  provocati  da fatti
colposi  dei  propri  dipendenti  nell'esercizio  delle mansioni loro
affidate.
Il  CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati
dai  propri  familiari,  dipendenti  o  da  tutte le persone che egli
ammette  temporaneamente  nei  locali.  Si  obbliga  inoltre a tenere
sollevata  ed  indenne  la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con
propria  colpa o dalle persone delle quali e' chiamato a rispondere e
derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricita'.

                             Articolo 20
                              (Servizi)

Il  CONDUTTORE  esonera  la  LOCATRICE  da  ogni  responsabilita' per
sospensioni   o   irregolarita'   dei   servizi   di   riscaldamento,
raffrescamento,  condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e
ascensore  dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
adeguamento,  manutenzione  degli  impianti per il periodo necessario
per  l'effettuazione  di  tali interventi. La LOCATRICE si riserva il
diritto  di  non  fornire  il  servizio  di  portierato nei giorni di
riposo,  di  ferie  e  di  ogni altra assenza del portiere rientrante
nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonche' di
modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il  CONDUTTORE  e'  tenuto  a  fruire,  se  forniti,  dei  servizi di
condizionamento,  raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti
per  l'erogazione  e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalita'
stabilite  all'articolo  6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non puo'
altresi'   esimersi   dall'obbligo   di   rimborsare   nelle   misure
contrattualmente  stabilite le spese poste a suo carico relative agli
altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
il  CONDUTTORE  ha  diritto  di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle
modalita'   di   gestione   dei   servizi   di   riscaldamento  e  di
condizionamento  d'aria.  Ha  inoltre  diritto  di intervenire, senza
voto,  sulle  deliberazioni  relative  alla modificazione degli altri
servizi comuni.
Quanto  stabilito  in  materia  di  condizionamento, raffrescamento e
riscaldamento  si  applica  anche  ove  si  tratti di edificio non in
condominio.  In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili,
delle  disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i
conduttori  si  riuniscono  in  apposita  assemblea,  convocata dalla
LOCATRICE o da almeno tre conduttori.

                             Articolo 21
                              (Visite)

La  LOCATRICE.  per  motivate  ragioni,  si riserva il diritto di far
visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il  CONDUTTORE si impegna altresi' a consentire la visita dell'unita'
immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di
risoluzione  del  presente  rapporto,  sia,  in caso di vendita, agli
aspiranti   acquirenti.  A  tal  fine  il  CONDUTTORE  si  obbliga  a
concordare  con  la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in
cui  consentire  la  visita,  l'orario  di  visita  verra'  del  pari
concordato,   e   sara'   comunque   compreso   nell'arco   di  tempo
intercorrente  tra  le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per
una durata di due ore.

                             Articolo 22
                           (Inadempimento)

Le  clausole del presente contratto di cui agli articoli....... hanno
carattere essenziale si' che, per patto espresso, la violazione anche
di  una  sola  delle  clausole suddette da' diritto alla LOCATRICE di
chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del
Codice civile.

                             Articolo 23
                   (Commissione di conciliazione)

La  Commissione  di  conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto
del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   emanato   ai  sensi
dell'articolo  4, comma 2, della legge 431/98, e' composta al massimo
da  tre  membri  di  cui  due scelti fra appartenenti alle rispettive
organizzazioni  firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle
designazioni,  rispettivamente,  del  locatore e del conduttore ed un
terzo  -  che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta
operata  dai  due  componenti come sopra designati qualora gli stessi
ritengano di nominarlo.
La  richiesta  di  intervento  della  Commissione  non  determina  la
sospensione delle obbligazioni contrattuali.

                             Articolo 24
                               (Varie)

A  tutti  gli  effetti  del  presente contratto, comprese la notifica
degli  atti  esecutivi,  e ai limiti della competenza a giudicare, il
conduttore  elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu'
non  li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del
Comune ove e' situato l'immobile locato.
Qualunque  modifica  al presente contratto non puo' aver luogo, e non
puo' essere provata, se non con atto scritto.
La  locatrice  ed  il  conduttore  si  autorizzano  reciprocamente  a
comunicare   a   terzi  i  propri  dati  personali  in  relazione  ad
adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per  quanto  non  previsto dal presente contratto le parti rinviano a
quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e
n.  431/98  o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonche'
alla  normativa  ministeriale  emanata  in applicazione della legge n
431/98 ed agli Accordi di cui all'articolo 2.
In  quanto  vi  siano piu' conduttori tutti gli obblighi del presente
contratto s'intendono dagli stessi assunti solidamente.
Per  la  disdetta  del  contratto da parte della LOCATRICE si applica
l'articolo 3 della legge n. 431/98.
Altre clausole ....................................................

Letto, approvato e sottoscritto

............., li', .............
Il locatore ....................

Il conduttore ..................

A  mente  dell'articolo  1342, secondo comma, codice civile, le parti
specificamente  approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Il locatore ......................

Il conduttore ....................

NOTE

(1)  Per  le persone fisiche, riportare: nome e cognome: luogo e data
di  nascita,  domicilio  e codice fiscale. Per le persone giuridiche,
indicare:  ragione  sociale,  sede,  codice  fiscale,  partita I.V.A.
numero d'iscrizione al Tribunale: nonche' nome, cognome, luogo e data
di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza e' facoltativa.
(3)  Documento  di  riconoscimento:  tipo ed estremi. I dati relativi
devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorita' di
P.S.,   da   parte  del  locatore,  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge  21  marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio
1978,   n.   191.  Nel  caso  in  cui  il  conduttore  sia  cittadino
extracomunitario,  deve  essere  data  comunicazione all'autorita' di
P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5)  La  durata  minima  e'  di  mesi  uno  e  quella massima di mesi
diciotto.
(6) Cancellare delle lettere A, B, C le due che non interessano.
(7) Massimo tre mensilita'.
(8)  In  caso  di  alloggi dotati di impianti termici autonomi verra'
inserita  nel contratto - in sostituzione - una clausola del seguente
tenore:
"Per  quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa
del  DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto
stabilito dall'art. 11, comma 2, dello stesso DPR".
(9) Cancellare per intero o nelle parti non interessate.