Allegato 4
(art. 3, comma 5)
Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche
strategiche
1. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche
costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad uno dei
seguenti aspetti:
a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di
un descrittore acustico;
b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di
una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un
descrittore acustico;
c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona
esposta al rumore;
d) il superamento di un valore limite, utilizzando i
descrittori acustici di cui all'art. 5.
2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono
essere presentate al pubblico in forma di:
a) grafici;
b) dati numerici in tabulati;
c) dati numerici in formato elettronico.
3. Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati
riguardano in particolar modo il rumore emesso:
a) dal traffico veicolare;
b) dal traffico ferroviario;
c) dal traffico aeroportuale;
d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti.
4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono
da base per:
a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;
b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;
c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.
5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la
mappatura acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla
Commissione, figurano nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e
2.7.
6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per
l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie
informazioni supplementari e piu' particolareggiate, come:
a) una rappresentazione grafica;
b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;
c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente e'
confrontata a svariate possibili situazioni future;
d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico
a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;
e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di
misurazione impiegate per la sua redazione, nonche' la descrizione
dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.
7. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso
locale o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di
misurazione di 4 m e intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB
come definito nell'allegato 6.
8. Per gli agglomerati devono essere tracciate mappature
acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario,
aereo e dell'attivita' industriale. Possono essere aggiunte mappature
relative ad altre sorgenti di rumore.