(all. 4 - art. 1)
                                                          Allegato IV


PROCEDURE TECNICO AMMINISTRATIVE


1 Premessa

   Le  disposizioni  contenute  nel  presente  allegato  al  Decreto,
riguardano   le  procedure  per  l'approvazione  dei  progetti  delle
gallerie,  per  la loro messa in esercizio e per lo svolgimento delle
esercitazioni, nonche' la documentazione che deve essere predisposta.
   Il  progetto  delle  opere  di  realizzazione  delle  gallerie  e'
soggetto  al  parere di conformita' della Commissione di Sicurezza di
cui all'art. 8 del decreto.
   L'esecuzione  delle opere per la realizzazione di una galleria non
puo'  essere  iniziata senza l'approvazione del progetto da parte del
Gestore dell'Infrastruttura.
   Nel  caso  di modifiche dei requisiti di sicurezza della galleria,
di  cui  all'allegato Il, e' necessaria la comunicazione al Ministero
delle  Infrastrutture  e  Trasporti,  corredata dalle motivazioni che
confermano  le  rispondenze  agli  obiettivi  di  sicurezza,  di  cui
all'allegato  III.  La  Commissione di Sicurezza esprimera' un parere
sulla conformita' delle modifiche proposte.
   Nessuna galleria puo' essere aperta all'esercizio senza preventiva
autorizzazione da parte del Gestore dell'Infrastruttura.
   L'apertura  all'esercizio  di  una  galleria  sara' comunicata dal
Gestore dell'Infrastruttura al Ministero.
   Tale   comunicazione   e'   necessaria  anche  per  la  riapertura
all'esercizio  dopo  modifiche  apportate  ai  requisiti di sicurezza
della galleria, di cui all'allegato II.


2 Gallerie in progettazione: approvazione dei progetti

2.1 Generalita'

   Per  le  gallerie  di  cui all'art. 2 del decreto, si applicano le
procedure descritte nel presente capitolo.
   Per  le  gallerie  che  ricadono  nel  campo  di  applicazione del
presente   capitolo,   il  Gestore  dell'Infrastruttura  fornisce  al
progettista  incaricato  le specifiche tecniche relative ai requisiti
prestazionali   richiesti  all'allegato  II,  sulla  base  di  quanto
previsto  nell'allegato III, nonche' ogni altra utile indicazione per
elaborare  lo  specifico  progetto  per  la  messa in sicurezza della
galleria.


2.2 Gallerie per le quali i requisiti minimi sono sufficienti

   Per  le  gallerie  per  le  quali  i  requisiti  minimi  risultino
sufficienti  a  garantire  gli  obiettivi di sicurezza, come indicati
nell'allegato     III    del    presente    Decreto,    il    Gestore
dell'Infrastruttura  deve  formalmente  inviare  una comunicazione al
Ministero,    unitamente   agli   elaborati   progettuali   ed   alla
documentazione di sicurezza approvati dallo stesso Gestore.


2.3 Gallerie per le quali i requisiti minimi non sono sufficienti

   Per  le  gallerie  per  le  quali i requisiti minimi non risultino
sufficienti,  secondo  quanto indicato nell'allegato III del presente
Decreto, si applicano le procedure di seguito indicate.
   Il  Gestore  dell'Infrastruttura  deve  inviare  al  Ministero gli
elaborati progettuali e la documentazione di sicurezza di cui al cap.
7,  ai  fini del parere di conformita' di cui all'art. 9 del presente
Decreto.
   Il  progetto  deve contenere tutte le misure di sicurezza adottate
(requisiti minimi ed integrativi) di cui all'allegato II, o ulteriori
requisiti  di  sicurezza, anche di tipo innovativo, che consentano di
rispettare l'obiettivo di sicurezza di cui all'allegato III.
   In  presenza  di  piu'  gallerie,  nell'ambito  della stessa linea
ferroviaria,  il  Gestore  dell'Infrastruttura  puo'  presentare  una
relazione  unica  in  cui vengano chiaramente identificate le diverse
gallerie e le misure di sicurezza previste per ciascuna di esse.
   Il Ministero emette il proprio parere di conformita' con eventuali
prescrizioni,  in  relazione  alla  documentazione  di  sicurezza del
progetto  della  galleria,  entro  60  giorni dalla data di ricezione
della richiesta.
   La  Commissione  di Sicurezza provvede, poi, ad inviare il proprio
parere al Ministero .
   Il Gestore dell'Infrastruttura acquisito il parere, ottempera alle
prescrizioni  ivi  contenute, presentando il progetto di adeguamento,
entro e non oltre 90 giorni.
   La  Commissione  si  esprime  su tale adeguamento con le modalita'
precedentemente esposte.


3 Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato, ma non
   ancora aperte all'esercizio.

   In  presenza di progetto definitivo gia' approvato e/o di galleria
in  fase  di  affidamento o gia' in costruzione (art. 11), il Gestore
dell'Infrastruttura e' tenuto a valutare la conformita' del progetto,
secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente Decreto.
   La  valutazione  di  conformita'  consiste  in  una  verifica  del
progetto  ai  fini  della  rispondenza  agli  obiettivi  di sicurezza
secondo le modalita' indicate nell'allegato III.
   Il  Gestore  dell'infrastruttura,  nel caso in cui il progetto sia
conforme  a  quanto  previsto  dal presente Decreto, comunica l'esito
della  verifica  effettuata al Ministero, allegando la documentazione
di sicurezza della galleria di cui al cap. 7.
   Il  Gestore  dell'infrastruttura,  in  caso di non conformita' del
progetto,  provvede  a  predisporre  il  progetto  di  modifica  e la
documentazione  di  cui al cap. 7, rinviando l'introduzione di quelle
misure che dovessero determinare modificazioni dei tempi e dei costi,
ai  fini  dell'art. 12 comma 6, secondo un programma di realizzazione
modulato  nel  tempo,  di  cui agli articoli 11 ed 12 del decreto, da
sottoporre al Ministero, secondo le modalita' precedentemente esposte
al cap. 2.


4 Gallerie in esercizio

   Per  le  gallerie  in esercizio, ai fini dell'articolo 12 comma 6,
devono applicarsi le procedure di seguito indicate.
   Il  Gestore  dell'Infrastruttura  deve  effettuare le verifiche di
conformita', secondo quanto previsto aliart. 12 del presente Decreto.
   Se la galleria in esercizio risulta conforme a quanto previsto dal
presente  Decreto,  il  Gestore  dell'Infrastruttura comunica l'esito
della  verifica  effettuata al Ministero, allegando la documentazione
di sicurezza di cui al cap. 7.
   Il  Gestore  dell'Infrastruttura, in caso di non conformita' della
galleria   in   esercizio  provvede  a  predisporre  un  progetto  di
adeguamento  unitamente ad un programma di realizzazione modulato nel
tempo   delle   misure   di   sicurezza   da   adottare,  nonche'  la
documentazione di sicurezza.
   La  documentazione di sicurezza deve essere redatta in conformita'
a quanto riportato nel successivo cap. 7.
   Il  Gestore  dell'Infrastruttura  deve  inviare  al  Ministero gli
elaborati  progettuali  e  la  documentazione  di sicurezza di cui al
cap. 7.
   Il  progetto  deve contenere tutte le misure di sicurezza adottate
(requisiti minimi ed integrativi) di cui all'allegato Il, o ulteriori
requisiti  di  sicurezza, anche di tipo innovativo, che consentano di
rispettare l'obiettivo di sicurezza di cui all'allegato III.
   In  presenza  di  piu'  gallerie,  nell'ambito  della stessa linea
ferroviaria,  il  Gestore  dell'Infrastruttura  puo'  presentare  una
relazione  unica  in  cui vengano chiaramente identificate le diverse
gallerie e le misure di sicurezza previste per ciascuna di esse.
   La   Commissione   di   Sicurezza  emette  il  proprio  parere  di
conformita'    con   eventuali   prescrizioni   in   relazione   alla
documentazione  di  sicurezza  del  progetto della galleria, entro 60
giorni dalla data di ricezione della richiesta.
   La  Commissione  di Sicurezza provvede, poi, ad inviare il proprio
parere al Ministero.
   Il   Gestore  dell'Infrastruttura  sulla  scorta  del  parere  del
Ministero,  ottempera  alle  eventuali  prescrizioni  ivi  contenute,
presentando un piano di adeguamento del progetto entro e non oltre 90
giorni.
   Anche   in  presenza  di  modifiche  progettuali  su  gallerie  in
esercizio,   devono  essere  applicate  le  procedure  descritte  nel
presente paragrafo.


5 Procedura  per  la  modifica  dei  requisiti  di  sicurezza e/o dei
   parametri di galleria

   Quando  occorra apportare una modifica ai parametri o ai requisiti
di  sicurezza,  il Gestore dell'Infrastruttura provvede a redigere il
progetto  di modifica e lo invia al Ministero secondo quanto previsto
al precedente cap. 4.
   Il  responsabile della galleria o il responsabile della sicurezza,
nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono proporre una modifica
dei requisiti di sicurezza della galleria.
   Il  Gestore  del1'Infrastruttura  allega  alla  documentazione  di
sicurezza,  da  sottoporre  al  Ministero, il parere del responsabile
della galleria e del responsabile della sicurezza.


6 Notifica di conformita' della apertura all'esercizio

   Il  Gestore  dell'infrastruttura  comunica al Ministero l'apertura
all'esercizio  della  galleria  dichiarando  che le misure realizzate
risultano  quelle  comprese  nel progetto della galleria che e' stato
sottoposto alla Commissione di Sicurezza stessa.


7 Documentazione di sicurezza

7.1 Progetto Preliminare

   Documentazione  di  sicurezza,  al fine di evidenziare il corretto
recepimento delle indicazioni del presente decreto, contenente:
    • relazione sulla galleria (o sulle gallerie),
    • identificazione  dei  pericoli  potenziali  per l'esercizio del
sistema ferroviario in galleria,
    • relazione  e  descrizione dei requisiti e delle predisposizioni
di  sicurezza previste (opere civili, impiantistica, organizzazione e
collegamenti viari),
    • programma di esercizio.
   Documentazione  relativa  all'analisi  del  rischio, se si e' resa
necessaria  la  sua  effettuazione,  di  cui all'art. 14 del presente
decreto,  tale  da  dimostrare  il  raggiungimento degli obiettivi di
sicurezza.


7.2 Progetto Definitivo

   Documentazione  di  sicurezza,  al fine di evidenziare il corretto
recepimento delle indicazioni del presente decreto, contenente:
    • relazione sulla galleria (o sulle gallerie),
    • identificazione  dei  pericoli  potenziali  per l'esercizio del
sistema ferroviario in galleria,
    • relazione  e  descrizione dei requisiti e delle predisposizioni
di  sicurezza previste (opere civili, impiantistica, organizzazione e
collegamenti viari),
    • programma di esercizio,
    • schemi ed elaborati esplicativi necessari,
    • schema del piano di emergenza.
   Documentazione  relativa  all'analisi  del  rischio, se si e' resa
necessaria  la  sua  effettuazione,  di  cui all'art. 14 del presente
decreto,  tale  da  dimostrare  il  raggiungimento degli obiettivi di
sicurezza.
   Relazioni  tecniche,  per  ciascuna  predisposizione di sicurezza,
corredate   da   schemi   ed   elaborati   necessari   alla  corretta
identificazione  delle  caratteristiche  tecniche  e funzionali delle
diverse misure di sicurezza previste.
   Piano   di  adeguamento  degli  interventi,  per  le  gallerie  in
costruzione/esercizio   di   cui  agli  articoli  11  e  12,  qualora
necessario,  per  l'esecuzione  delle  misure di sicurezza secondo il
programma modulato nel tempo.


7.3 Documentazione per l'esercizio

   Documentazione  di  sicurezza,  al fine di evidenziare il corretto
recepimento delle indicazioni del presente decreto, contenente:
    • relazione sulla galleria (o sulle gallerie),
    • identificazione dei pericoli potenziali del sistema ferroviario
in galleria,
    • relazione  e  descrizione dei requisiti e delle predisposizioni
di  sicurezza previste (opere civili, impiantistica, organizzazione e
collegamenti viari),
    • programma di esercizio,
    • schemi ed elaborati esplicativi necessari.
   Piano  di  emergenza  e  di soccorso, con indicazione degli Enti e
strutture  coinvolti,  le  procedure  di  attivazione degli stessi, i
tempi  di  interventi  stimati ed il programma delle esercitazioni di
soccorso.  Il  piano  dovra'  essere  corredato  di  un  registro per
l'annotazione  delle  esercitazioni  di sicurezza svolte, predisposto
pure per la registrazione delle analisi sui ritorni di esperienza.
   Fascicolo  di  sicurezza  della  galleria  corredato  di schede da
compilare  a  seguito  delle  visite  ispettive,  degli interventi di
manutenzione,   delle   eventuali   anomalie   o   eventi  pericolosi
verificatisi  nel  corso  della  vita  dell'opera,  dell'elenco delle
esercitazioni   periodiche   svolte,   dell'elenco  delle  istruzioni
specifiche di sicurezza/programma di formazione per il personale.


8 Esercitazioni periodiche

   Il  responsabile  della  galleria  ed  i  referenti dei servizi di
pronto  soccorso  e  pronto intervento organizzano, in collaborazione
con  il responsabile della sicurezza, esercitazioni periodiche comuni
per il personale della galleria.
   Le esercitazioni:
    - devono  essere  quanto  piu'  possibile  realistiche  e  devono
corrispondere a possibili scenari di incidenti definiti;
    - devono essere organizzate e svolte in modo da fornire risultati
chiari di valutazione;
    - devono prevenire danni alla galleria;
    - al  solo  scopo  di  ottenere  risultati complementari, possono
svolgersi  in  parte  anche sotto forma di simulazioni, ancorche' con
l'ausilio di computer.
   Le  esercitazioni  su  scala  reale  ed  in condizioni quanto piu'
possibile  realistiche  sono  effettuate  in ciascuna galleria almeno
ogni  quattro  anni.  La prima esercitazione dovra' essere effettuata
entro  120  giorni a partire dalla data del provvedimento di apertura
all'esercizio  della galleria, ovvero dalla data del provvedimento di
prosecuzione dell'esercizio.
   Per  ogni  biennio  intermedio  saranno  effettuate  esercitazioni
parziali c/o di simulazione.
   Nelle zone in cui varie gallerie sono situate in stretta vicinanza
l'una   dall'altra,   l'esercitazione  su  scala  reale  deve  essere
effettuata  almeno  in  uno  dei manufatti, variando galleria ad ogni
esercitazione
   Il  responsabile  della  sicurezza  ed  i referenti dei servizi di
pronto  soccorso  e  pronto  intervento  valutano  congiuntamente  le
esercitazioni,   redigono   una   relazione   e  presentano  proposte
appropriate  al responsabile della galleria, allo scopo di conseguire
il miglioramento della sicurezza.
   Lo   svolgimento  e  l'esito  delle  esercitazioni  devono  essere
accuratamente  annotate  sul  fascicolo  della  galleria,  a cura del
responsabile della sicurezza.