Allegato IV PROCEDURE TECNICO AMMINISTRATIVE 1 Premessa Le disposizioni contenute nel presente allegato al Decreto, riguardano le procedure per l'approvazione dei progetti delle gallerie, per la loro messa in esercizio e per lo svolgimento delle esercitazioni, nonche' la documentazione che deve essere predisposta. Il progetto delle opere di realizzazione delle gallerie e' soggetto al parere di conformita' della Commissione di Sicurezza di cui all'art. 8 del decreto. L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una galleria non puo' essere iniziata senza l'approvazione del progetto da parte del Gestore dell'Infrastruttura. Nel caso di modifiche dei requisiti di sicurezza della galleria, di cui all'allegato Il, e' necessaria la comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, corredata dalle motivazioni che confermano le rispondenze agli obiettivi di sicurezza, di cui all'allegato III. La Commissione di Sicurezza esprimera' un parere sulla conformita' delle modifiche proposte. Nessuna galleria puo' essere aperta all'esercizio senza preventiva autorizzazione da parte del Gestore dell'Infrastruttura. L'apertura all'esercizio di una galleria sara' comunicata dal Gestore dell'Infrastruttura al Ministero. Tale comunicazione e' necessaria anche per la riapertura all'esercizio dopo modifiche apportate ai requisiti di sicurezza della galleria, di cui all'allegato II. 2 Gallerie in progettazione: approvazione dei progetti 2.1 Generalita' Per le gallerie di cui all'art. 2 del decreto, si applicano le procedure descritte nel presente capitolo. Per le gallerie che ricadono nel campo di applicazione del presente capitolo, il Gestore dell'Infrastruttura fornisce al progettista incaricato le specifiche tecniche relative ai requisiti prestazionali richiesti all'allegato II, sulla base di quanto previsto nell'allegato III, nonche' ogni altra utile indicazione per elaborare lo specifico progetto per la messa in sicurezza della galleria. 2.2 Gallerie per le quali i requisiti minimi sono sufficienti Per le gallerie per le quali i requisiti minimi risultino sufficienti a garantire gli obiettivi di sicurezza, come indicati nell'allegato III del presente Decreto, il Gestore dell'Infrastruttura deve formalmente inviare una comunicazione al Ministero, unitamente agli elaborati progettuali ed alla documentazione di sicurezza approvati dallo stesso Gestore. 2.3 Gallerie per le quali i requisiti minimi non sono sufficienti Per le gallerie per le quali i requisiti minimi non risultino sufficienti, secondo quanto indicato nell'allegato III del presente Decreto, si applicano le procedure di seguito indicate. Il Gestore dell'Infrastruttura deve inviare al Ministero gli elaborati progettuali e la documentazione di sicurezza di cui al cap. 7, ai fini del parere di conformita' di cui all'art. 9 del presente Decreto. Il progetto deve contenere tutte le misure di sicurezza adottate (requisiti minimi ed integrativi) di cui all'allegato II, o ulteriori requisiti di sicurezza, anche di tipo innovativo, che consentano di rispettare l'obiettivo di sicurezza di cui all'allegato III. In presenza di piu' gallerie, nell'ambito della stessa linea ferroviaria, il Gestore dell'Infrastruttura puo' presentare una relazione unica in cui vengano chiaramente identificate le diverse gallerie e le misure di sicurezza previste per ciascuna di esse. Il Ministero emette il proprio parere di conformita' con eventuali prescrizioni, in relazione alla documentazione di sicurezza del progetto della galleria, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. La Commissione di Sicurezza provvede, poi, ad inviare il proprio parere al Ministero . Il Gestore dell'Infrastruttura acquisito il parere, ottempera alle prescrizioni ivi contenute, presentando il progetto di adeguamento, entro e non oltre 90 giorni. La Commissione si esprime su tale adeguamento con le modalita' precedentemente esposte. 3 Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato, ma non ancora aperte all'esercizio. In presenza di progetto definitivo gia' approvato e/o di galleria in fase di affidamento o gia' in costruzione (art. 11), il Gestore dell'Infrastruttura e' tenuto a valutare la conformita' del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente Decreto. La valutazione di conformita' consiste in una verifica del progetto ai fini della rispondenza agli obiettivi di sicurezza secondo le modalita' indicate nell'allegato III. Il Gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui il progetto sia conforme a quanto previsto dal presente Decreto, comunica l'esito della verifica effettuata al Ministero, allegando la documentazione di sicurezza della galleria di cui al cap. 7. Il Gestore dell'infrastruttura, in caso di non conformita' del progetto, provvede a predisporre il progetto di modifica e la documentazione di cui al cap. 7, rinviando l'introduzione di quelle misure che dovessero determinare modificazioni dei tempi e dei costi, ai fini dell'art. 12 comma 6, secondo un programma di realizzazione modulato nel tempo, di cui agli articoli 11 ed 12 del decreto, da sottoporre al Ministero, secondo le modalita' precedentemente esposte al cap. 2. 4 Gallerie in esercizio Per le gallerie in esercizio, ai fini dell'articolo 12 comma 6, devono applicarsi le procedure di seguito indicate. Il Gestore dell'Infrastruttura deve effettuare le verifiche di conformita', secondo quanto previsto aliart. 12 del presente Decreto. Se la galleria in esercizio risulta conforme a quanto previsto dal presente Decreto, il Gestore dell'Infrastruttura comunica l'esito della verifica effettuata al Ministero, allegando la documentazione di sicurezza di cui al cap. 7. Il Gestore dell'Infrastruttura, in caso di non conformita' della galleria in esercizio provvede a predisporre un progetto di adeguamento unitamente ad un programma di realizzazione modulato nel tempo delle misure di sicurezza da adottare, nonche' la documentazione di sicurezza. La documentazione di sicurezza deve essere redatta in conformita' a quanto riportato nel successivo cap. 7. Il Gestore dell'Infrastruttura deve inviare al Ministero gli elaborati progettuali e la documentazione di sicurezza di cui al cap. 7. Il progetto deve contenere tutte le misure di sicurezza adottate (requisiti minimi ed integrativi) di cui all'allegato Il, o ulteriori requisiti di sicurezza, anche di tipo innovativo, che consentano di rispettare l'obiettivo di sicurezza di cui all'allegato III. In presenza di piu' gallerie, nell'ambito della stessa linea ferroviaria, il Gestore dell'Infrastruttura puo' presentare una relazione unica in cui vengano chiaramente identificate le diverse gallerie e le misure di sicurezza previste per ciascuna di esse. La Commissione di Sicurezza emette il proprio parere di conformita' con eventuali prescrizioni in relazione alla documentazione di sicurezza del progetto della galleria, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. La Commissione di Sicurezza provvede, poi, ad inviare il proprio parere al Ministero. Il Gestore dell'Infrastruttura sulla scorta del parere del Ministero, ottempera alle eventuali prescrizioni ivi contenute, presentando un piano di adeguamento del progetto entro e non oltre 90 giorni. Anche in presenza di modifiche progettuali su gallerie in esercizio, devono essere applicate le procedure descritte nel presente paragrafo. 5 Procedura per la modifica dei requisiti di sicurezza e/o dei parametri di galleria Quando occorra apportare una modifica ai parametri o ai requisiti di sicurezza, il Gestore dell'Infrastruttura provvede a redigere il progetto di modifica e lo invia al Ministero secondo quanto previsto al precedente cap. 4. Il responsabile della galleria o il responsabile della sicurezza, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono proporre una modifica dei requisiti di sicurezza della galleria. Il Gestore del1'Infrastruttura allega alla documentazione di sicurezza, da sottoporre al Ministero, il parere del responsabile della galleria e del responsabile della sicurezza. 6 Notifica di conformita' della apertura all'esercizio Il Gestore dell'infrastruttura comunica al Ministero l'apertura all'esercizio della galleria dichiarando che le misure realizzate risultano quelle comprese nel progetto della galleria che e' stato sottoposto alla Commissione di Sicurezza stessa. 7 Documentazione di sicurezza 7.1 Progetto Preliminare Documentazione di sicurezza, al fine di evidenziare il corretto recepimento delle indicazioni del presente decreto, contenente: relazione sulla galleria (o sulle gallerie), identificazione dei pericoli potenziali per l'esercizio del sistema ferroviario in galleria, relazione e descrizione dei requisiti e delle predisposizioni di sicurezza previste (opere civili, impiantistica, organizzazione e collegamenti viari), programma di esercizio. Documentazione relativa all'analisi del rischio, se si e' resa necessaria la sua effettuazione, di cui all'art. 14 del presente decreto, tale da dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. 7.2 Progetto Definitivo Documentazione di sicurezza, al fine di evidenziare il corretto recepimento delle indicazioni del presente decreto, contenente: relazione sulla galleria (o sulle gallerie), identificazione dei pericoli potenziali per l'esercizio del sistema ferroviario in galleria, relazione e descrizione dei requisiti e delle predisposizioni di sicurezza previste (opere civili, impiantistica, organizzazione e collegamenti viari), programma di esercizio, schemi ed elaborati esplicativi necessari, schema del piano di emergenza. Documentazione relativa all'analisi del rischio, se si e' resa necessaria la sua effettuazione, di cui all'art. 14 del presente decreto, tale da dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. Relazioni tecniche, per ciascuna predisposizione di sicurezza, corredate da schemi ed elaborati necessari alla corretta identificazione delle caratteristiche tecniche e funzionali delle diverse misure di sicurezza previste. Piano di adeguamento degli interventi, per le gallerie in costruzione/esercizio di cui agli articoli 11 e 12, qualora necessario, per l'esecuzione delle misure di sicurezza secondo il programma modulato nel tempo. 7.3 Documentazione per l'esercizio Documentazione di sicurezza, al fine di evidenziare il corretto recepimento delle indicazioni del presente decreto, contenente: relazione sulla galleria (o sulle gallerie), identificazione dei pericoli potenziali del sistema ferroviario in galleria, relazione e descrizione dei requisiti e delle predisposizioni di sicurezza previste (opere civili, impiantistica, organizzazione e collegamenti viari), programma di esercizio, schemi ed elaborati esplicativi necessari. Piano di emergenza e di soccorso, con indicazione degli Enti e strutture coinvolti, le procedure di attivazione degli stessi, i tempi di interventi stimati ed il programma delle esercitazioni di soccorso. Il piano dovra' essere corredato di un registro per l'annotazione delle esercitazioni di sicurezza svolte, predisposto pure per la registrazione delle analisi sui ritorni di esperienza. Fascicolo di sicurezza della galleria corredato di schede da compilare a seguito delle visite ispettive, degli interventi di manutenzione, delle eventuali anomalie o eventi pericolosi verificatisi nel corso della vita dell'opera, dell'elenco delle esercitazioni periodiche svolte, dell'elenco delle istruzioni specifiche di sicurezza/programma di formazione per il personale. 8 Esercitazioni periodiche Il responsabile della galleria ed i referenti dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento organizzano, in collaborazione con il responsabile della sicurezza, esercitazioni periodiche comuni per il personale della galleria. Le esercitazioni: - devono essere quanto piu' possibile realistiche e devono corrispondere a possibili scenari di incidenti definiti; - devono essere organizzate e svolte in modo da fornire risultati chiari di valutazione; - devono prevenire danni alla galleria; - al solo scopo di ottenere risultati complementari, possono svolgersi in parte anche sotto forma di simulazioni, ancorche' con l'ausilio di computer. Le esercitazioni su scala reale ed in condizioni quanto piu' possibile realistiche sono effettuate in ciascuna galleria almeno ogni quattro anni. La prima esercitazione dovra' essere effettuata entro 120 giorni a partire dalla data del provvedimento di apertura all'esercizio della galleria, ovvero dalla data del provvedimento di prosecuzione dell'esercizio. Per ogni biennio intermedio saranno effettuate esercitazioni parziali c/o di simulazione. Nelle zone in cui varie gallerie sono situate in stretta vicinanza l'una dall'altra, l'esercitazione su scala reale deve essere effettuata almeno in uno dei manufatti, variando galleria ad ogni esercitazione Il responsabile della sicurezza ed i referenti dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento valutano congiuntamente le esercitazioni, redigono una relazione e presentano proposte appropriate al responsabile della galleria, allo scopo di conseguire il miglioramento della sicurezza. Lo svolgimento e l'esito delle esercitazioni devono essere accuratamente annotate sul fascicolo della galleria, a cura del responsabile della sicurezza.