Allegato I
PROTOCOLLO SULLA ZONA FRANCA
Nell'intento di contribuire allo sviluppo industriale della citta'
di Trieste e delle regioni di frontiera dei due Paesi e di
incrementare l'occupazione delle popolazioni di queste regioni, le
Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
I terreni attribuiti alla Zona franca (in appresso, la Zona) in
conformita' con l'articolo 1 dell'Accordo sulla promozione della
cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Socialista Federativa di Jugoslavia sono compresi nei seguenti
limiti:
- in territorio jugoslavo: tra la linea ferroviaria Sesana-la
frontiera di Stato, la frontiera di Stato stessa e la strada
Basovizza-Lipizza-Sesana;
- in territorio italiano: tra la linea ferroviaria a partire
dalla frontiera di Stato fino all'incrocio con la strada
Fernetti-Opicina, la strada Fernetti-Opicina, la strada
Opicina-Basovizza, la strada Basovizza-frontiera di Stato e la
frontiera di Stato stessa.
All'interno di queste delimitazioni, la configurazione precisa dei
terreni attribuiti alla Zona sara' stabilita da una Commissione mista
italo-jugoslava da nominarsi entro due mesi a partire dalla data di
entrata in vigore del presente Protocollo.
Sui terreni in questione, verra' applicato il regime dei "Punti
franchi di Trieste" secondo le modalita' stabilite nel presente
Protocollo.
Quanto sopra non comporta pregiudizio alcuno alla frontiera tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di
Jugoslavia.