ARTICOLO 2
Nell'ambito della Zona potranno essere esercitate, senza alcuna
restrizione, imposta o diritti di dogana, tutte le operazioni
relative all'ingresso e all'uscita di materiali e merci ed al loro
stoccaggio, commercializzazione, manipolazione, trasformazione,
compresa la trasformazione di tipo industriale.
Le merci provenienti da Paesi diversi dalla Repubblica italiana e
dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, introdotte
nella Zona, saranno considerate al di fuori dei territori doganali
italiano e jugoslavo; se provengono da uno dei due territori saranno
considerate come definitivamente uscite dalla Repubblica italiana e
dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
Le merci dei due Paesi o quelle sdoganate nei due Paesi e
successivamente introdotte nella Zona saranno considerate, dal punto
di vista doganale, come definitivamente esportate, a meno che, su
richiesta degli interessati, esse non vengano sottoposte ad un
controllo doganale e fiscale permanente al fine di conservare la
nazionalita'.
I prodotti petroliferi ed i combustibili in generale, destinati al
consumo in stabilimenti industriali situati nella Zona, andranno
esenti da diritti di dogana e da sovraimposte di frontiera, qualora
provengano da Paesi terzi, ovvero dalle imposte italiane sulla
produzione se di produzione italiana e dalle corrispondenti imposte
jugoslave se di produzione jugoslava.
L'energia elettrica, impiegata negli stabilimenti sopra menzionati,
sara' del pari esonerata dalle imposte sul consumo.
Il regime fiscale e doganale speciale della Zona non sara'
applicato:
a) alle merci provenienti da Paesi terzi qualora vengano
impiegate o consumate all'interno della Zona, salvo per quanto
previsto relativamente ai prodotti petroliferi, ai combustibili ed
all'energia elettrica;
b) ai materiali da costruzione e da installazione ed ai mobili.
Per cio' che attiene alle merci la cui introduzione nella Zona e'
sottoposta al pagamento dei diritti di dogana, questo pagamento sara'
effettuato direttamente alle autorita' doganali del Paese nel
territorio del quale le merci sono introdotte.