(Protocollo II - art. II)
                            Articolo II. 
 
  1. Viene costituito un tribunale arbitrale su  domanda  indirizzata
da una Parte della Convenzione  ad  un'altra  Parte  in  applicazione
dell'articolo 10 della presente Convenzione. La domanda di  arbitrato
contiene   l'oggetto   della   richiesta   nonche'   ogni   documento
giustificativo in appoggio all'esposizione del caso. 
  2.  La   Parte   richiedente   informa   il   Segretario   generale
dell'Organizzazione del fatto che essa ha richiesto  la  costituzione
di un tribunale, del nome delle Parti in controversia  nonche'  degli
articoli della Convenzione o delle norme  la  cui  interpretazione  o
applicazione dia luogo, a proprio avviso, alla disputa. Il Segretario
generale trasmette tali informazioni a tutte le Parti.