Articolo II. 1. Viene costituito un tribunale arbitrale su domanda indirizzata da una Parte della Convenzione ad un'altra Parte in applicazione dell'articolo 10 della presente Convenzione. La domanda di arbitrato contiene l'oggetto della richiesta nonche' ogni documento giustificativo in appoggio all'esposizione del caso. 2. La Parte richiedente informa il Segretario generale dell'Organizzazione del fatto che essa ha richiesto la costituzione di un tribunale, del nome delle Parti in controversia nonche' degli articoli della Convenzione o delle norme la cui interpretazione o applicazione dia luogo, a proprio avviso, alla disputa. Il Segretario generale trasmette tali informazioni a tutte le Parti.