(Protocollo-art. IV)
                            ARTICOLO IV. 
     (Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione). 
 
  1. - Il presente Protocollo  sara'  aperto  presso  la  sede  della
Organizzazione, per la firma, dal 1 giugno 1978 al  1  marzo  1979  e
rimarra' indi aperto per l'adesione. 
  Secondo le disposizioni del punto  3  del  presente  Articolo,  gli
Stati possono  divenire  Parti  contraenti  del  presente  Protocollo
mediante: 
    (a) firma senza riserve per ratifica, accettazione o 
approvazione; oppure 
    (b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, 
seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure 
    (c) adesione. 
  2.  -  Ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione  saranno
effettuate mediante deposito di uno strumento a tale  effetto  presso
la Segreteria generale dell'Organizzazione. 
  3. - Il presente Protocollo  puo'  essere  firmato  senza  riserve,
ratificato, accettato, approvato, o vi si puo' ad esso aderire,  solo
dagli Stati che hanno firmato senza riserve, ratificato, accettato. 
  approvato la Convenzione o che hanno ad essa aderito.